Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2008 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 4 dicembre 2008
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale «Azomyr» (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 237/2008).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita di nuove confezioni del medicinale AZOMYR (desloratadina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 23 aprile 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/00/157/036 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse;
EU/1/00/157/040 2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse;
EU/1/00/157/060 0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone;
EU/1/00/157/062 0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 ottobre 2008;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale AZOMYR debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.
Determina:
Art. 1.
Descrizione del medicinale
e attribuzione n. A.I.C.
Al medicinale AZOMYR (desloratadina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
confezioni:
2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. 035203367/E (in base 10) 11LB97 (in base 32);
2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. 035203405/E (in base 10) 11LBBF (in base 32);
0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - n. 035203607/E (in base 10) 11LBJR (in base 32);
0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - n. 035203621/E (in base 10) 11LBK5 (in base 32).
Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di: - rinite allergica - orticaria.
 
Art. 2.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale AZOMYR (desloratadina) e' classificato come segue:
confezioni:
2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 6 compresse - n. 035203367/E (in base 10) 11LB97 (in base 32).
Classe di rimborsabilita': «C»;
2,5 mg compressa orodispersibile uso orale blister (PVC/OPA/ALU) 18 compresse - n. 035203405/E (in base 10) 11LBBF (in base 32).
Classe di rimborsabilita': «C»;
0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 50 ml 1 flacone - n. 035203607/E (in base 10) 11LBJR (in base 32).
Classe di rimborsabilita': «C»;
0,5 mg/ml soluzione orale uso orale flacone (vetro) + cucchiaio (plastica) 100 ml 1 flacone - n. 035203621/E (in base 10) 11LBK5 (in base 32).
Classe di rimborsabilita': «C».
 
Art. 3.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AZOMYR e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica. (RR).
 
Art. 4.
Farmacovigilanza
Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 4 dicembre 2008
Il direttore generale: Rasi
 
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