Gazzetta n. 296 del 19 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2008
Adozione del piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;
Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) 520/2007;
Visto il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.
Allo scopo di ridurre la capacita' di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, e' adottato il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso allegato al presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 novembre 2008
Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 148
 
Allegato
Piano di adeguamento dello sforzo di pesca segmento circuizione in esecuzione del Piano di ricostituzione del tonno rosso. a) Descrizione del contesto.
Le imbarcazioni impegnate nella pesca del tonno rosso con attrezzo a circuizione in Italia cui e' stato concesso il previsto permesso speciale sono:
Obiettivo convergenza: 59 imbarcazioni autorizzate, con 9.899 GT, (GT Medio, 167,7). L'occupazione complessiva risulta pari a 826 addetti con una media di 14 unita' per imbarcazione. 40 navi hanno una lunghezza superiore ai 24 LBP.
Autorizzazioni integrative: delle 59 imbarcazioni 5 dispongono di autorizzazione a strascico, 4 di autorizzazione per la pesca a volante, 19 di autorizzazione per la pesca con attrezzi da posta, 21 di autorizzazione per la pesca con palangari
Zone di pesca interessate: Divisione Fao: 37. 1.3, 37.2.1, 37.2.2
Obiettivo Fuori convergenza. 8 imbarcazioni autorizzate, con 769 GT ( GT medio, 96) per un'occupazione complessiva pari a 112 addetti.
1 nave ha una lunghezza superiore ai 24 LBP.
Autorizzazioni integrative: delle 8 imbarcazioni 4 dispongono di autorizzazione a strascico, 2 di autorizzazione per la pesca a volante, 1 di autorizzazione per la pesca con attrezzi da posta, 1 di autorizzazione per la pesca con palangari
Zone di pesca interessate: Divisione FAO: 37. 1.3, 37.2.1, 37.2.2
Sia per le aree di convergenza che fuori convergenza la flotta impegnata nella pesca del tonno rosso con sistema a circuizione e relativamente al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008, registra un costo energetico superiore del 30% dei costi di produzione.
Sistema di gestione valido per tutte le aree:
1. Per la campagna di pesca 2009 le quote individuali saranno assegnate a partire da una soglia minima di accesso calcolata sulla base della quota assegnata per la campagna di pesca 2008 e tale da garantire il perseguimento della riduzione di capacita' prevista dal successivo punto c).
2. Analoga procedura sara' seguita per la campagna di pesca 2010.
3. Non e' consentita alcuna compensazione delle catture tra unita' anche nel caso di navi appartenenti al medesimo armatore o alla stessa organizzazione di produttori, indipendentemente dalla lunghezza della nave. b) Quadro normativo.
Reg. (CE) 643/2007 che modifica il regolamento (CE) n.41/2007 per quanto riguarda il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
Reg. (CE) 1559/07 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n.520/2007
Reg. (CE) 1198/06 relativo al Fondo Europeo per la Pesca
Reg. (CE) 744/08 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica c) Piano di disarmo e risultati attesi in termini di riduzione della
capacita' di pesca.
Riduzione al 31/12/2012, pari al 30% della capacita' di pesca, (3.220 GT), mediante arresto definitivo: =====================================================================
| al 30/10/2008|Atteso| Da ritirare =====================================================================
Arresto definitivo (GT) | | | ---------------------------------------------------------------------
Regioni in obiettivo di | | | convergenza | 9.899 |6.919 | 2980 ---------------------------------------------------------------------
Regioni fuori obiettivo di | | | convergenza | 769 |529 | 240 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE | 10.668 |7.448 | 3.220

d) costo del piano di disarmo per il quale e' previsto un sostegno finanziario.
Il piano di disarmo per arresto definitivo ai sensi dell'Art.12 del Reg. 744/08 prevede la corresponsione di un premio calcolato mediante la seguente tabella. Il costo previsto risulta pari a 20,3 milioni di euro, di cui 18,5 milioni di euro per l'area in obiettivo convergenza e 1,8 milioni euro per l'area fuori convergenza
Premi per l'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso Categoria di nave per GT Euro
0 < 10 | 16.500/GT| +3.000
10 < 25 | 7.500/GT| +93.000
25 < 100 | 6.300/GT| +123.000 100 < 300 | 4.050/GT| +348.000 300 < 500 | 3.300/GT| +573.000 500 e oltre | 1.800/GT| +1.323.000

e) programma di sorveglianza, indicatori, procedure di riesame.
In aggiunta alle disposizioni di cui al Reg. (CE) N. 869/2004 del Consiglio, il programma di sorveglianza prevede il monitoraggio continuo dei tracciati delle imbarcazioni cosi' come sono registrati dal meccanismo di controllo satellitare. L'esecuzione delle misure di riduzione della capacita' sara', inoltre, monitorata attraverso la gestione del registro flotta e secondo le procedure di controllo dell'effettivo arresto definitivo.
Qualora al 31/12/2012 non sia stato conseguito il previsto obiettivo di riduzione della capacita' di pesca nella misura del 30% rispetto alla consistenza della flotta al 30/6/2008, le successive assegnazioni delle quote saranno effettuate in modo da garantire l'effettiva riduzione della flotta impegnata nella pesca del tonno rosso. f) arresto temporaneo delle attivita' di pesca.
A seguito della interruzione della pesca del tonno a decorrere dal 16 giugno 2008 gli armatori delle unita' autorizzate hanno subito un grave danno economico determinato dal mancato guadagno rappresentato dalla riduzione delle giornate di pesca consentite dall'art. 5 del Reg. 1559/2007; si ritiene pertanto necessario procedere ad una parziale compensazione dei danni subiti:
i) dagli armatori di tonniere con reti a circuizione che non hanno raggiunto la quota assegnata e
ii) degli imbarcati sulle stesse navi in considerazione del fatto che il corrispettivo del personale imbarcato e' determinato alla “parte” e, pertanto, la riduzione dell'attivita' di pesca ha inciso anche sulla retribuzione del personale imbarcato;
La compensazione spettante alle imprese di pesca per il periodo di sospensione di emergenza e' calcolata in misura del 20% del mancato ricavo, determinato dalla differenza della quota catturata e quella assegnata in funzione del prezzo della campagna definito nella misura di euro 10 al KG. Il costo previsto per l'attuazione di tale misura e' stimato in 3,6 milioni di euro, di cui 3.28 in obiettivo convergenza.
La compensazione spettante ai marittimi imbarcati e' pari ad una mensilita' come determinata dal pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro. Il costo previsto per l'attuazione di tale misura e' stimato in 1,67 milioni di euro, di cui 1,38 in obiettivo convergenza. g) Misure accessorie.
L'attivita' di pesca congiunta sara' effettuata con la presenza obbligatoria di un osservatore a bordo con compiti di certificazione delle catture e segnalazione dell'avvenuto raggiungimento delle catture programmate. Per le restanti imbarcazioni e' prevista la presenza di osservatori a bordo nella misura del 20% delle unita' autorizzate.
I costi relativi al pagamento dell'osservatore a bordo, scelto dall'amministrazione sono a carico dell'impresa di pesca.
 
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