Gazzetta n. 296 del 19 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 novembre 2008
Arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il Reg. (CE) 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;
Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento di base;
Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) 520/2007;
Visto il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunita' europea colpite dalla crisi economica, in particolare, per le flotte i cui costi energetici rappresentano in media non meno del 30% dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008;
Considerato necessario avviare le procedure al fine di attivare le misure indicate nel predetto piano di adeguamento;
Ritenuto indispensabile, allo scopo di ridurre la capacita' di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso, determinare l'indennita' da erogare a compensazione degli investimenti effettuati a condizione della fuoriuscita definitiva della relativa capacita' di pesca dal segmento tonno rosso;
Vista, altresi', l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato regioni del 20 marzo 2008, con la quale e' stata adottata la ripartizione delle risorse finanziarie e delle competenze tra Stato e regioni relativamente all'attuazione del Regolamento di base;
Considerata la competenza regionale in merito agli interventi di carattere sociale, di cui all'art. 27 del Regolamento di base, che prevede la corresponsione di premi in favore degli imbarcati su navi oggetto di arresto definitivo;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 22 ottobre 2008;
Visto il piano di adeguamento, redatto ai sensi del Reg. (CE) 744/08, art.12;

Decreta:

Art. 1.
Riduzione della capacita' di pesca

1. L'arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, puo' avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di base.
2. Ai sensi del Reg. (CE) 744/08 e conformemente al Piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa, la riduzione di capacita' dovra' riguardare almeno il 30% della stazza totale delle imbarcazioni di cui al comma 1 misurata in GT.
 
Art. 2.
Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal Regolamento di base, dal Regolamento applicativo, dal Reg. (CE) 744/08, nonche', le disposizioni del Piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.
3. Per le misure di carattere sociale destinate ai lavoratori imbarcati sulle navi da pesca oggetto di arresto definitivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento di base.
 
Art. 3.
Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. L'unita' da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario, essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per effettuare la pesca del tonno rosso.
 
Art. 4.
Modalita' di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unita', e' presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, e' trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente e codice IBAN ;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
 
Art. 5.
Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG., o delle Matricole, aggiornato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilita' finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonche' comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.
4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 5 giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
L'Ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile, il titolo e' annullato e la nave viene cancellata dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unita' o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorita' marittima potra' concedere una sola proroga di trenta giorni.
L'Ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unita' ad altra destinazione.
6. Nel caso di mancata restituzione del titolo, nonche', in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario, lo stesso non potra' ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi all'archiviazione, rinuncia e/o disinteresse.
 
Art. 6.
Calcolo del premio

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F.
2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
 
Art. 7.
Modalita' di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato secondo le seguenti modalita':
a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E;
b) saldo, ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.
 
Art. 8.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici

1. L'entita' del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, e' diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unita', calcolato pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.
3. L'adesione al presente decreto non pregiudica la possibilita' di aderire ad ulteriori iniziative previste dal Reg.(CE) 744/08 del Consiglio europeo e dal Piano di adeguamento del tonno tosso, di cui alle premesse.
 
Art. 9.
Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
2. L'Autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio marittimo di nuova iscrizione.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 novembre 2008
Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 147
 
Allegati

----> Vedere da pag. 44 a pag. 50 <----
 
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