Gazzetta n. 296 del 19 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 novembre 2008
Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attivita' di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni in materia di esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita' contributiva massima, del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie fiscali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non economici, dalle universita', dalle istituzioni ed enti di ricerca nonche' dagli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale della scuola;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede l'elevazione dal cinquanta al settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3 dell'art. 72 siano costituite dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione degli altri soggetti presso i quali puo' essere prestata l'attivita' di volontariato;
Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla individuazione dei soggetti presso i quali la prestazione in modo continuativo ed esclusivo di un'attivita' di volontariato da' luogo all'elevazione della misura del trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e' prevista la deducibilita' fiscale dei contributi, liberalita', donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi;
Considerato, altresi', che gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 sono diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ravvisata l'opportunita' di individuare, in conformita' alla previsione legislativa, nel predetto ambito, ovvero tra gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali e' prevista la deducibilita' fiscale dei contributi, liberalita', donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri soggetti presso cui e' possibile prestare attivita' di volontariato;

Decreta:
Art. 1.

I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' svolgere durante l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione . la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2008
Il Ministro : Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 188
 
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