Gazzetta n. 297 del 20 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2008
Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva «Totocalcio», «il 9», «Totogol» e «+Gol» attraverso giocate a caratura speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, con cui, tra l'altro, e' stato dato corso al riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, con il quale e' stato approvato il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed in particolare gli articoli 20, comma 7, 28, comma 6, 36, comma 7, e 42-quater, comma 6;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, art. 38, commi 2 e 4, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale e' stato regolamentato l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici;
Visto il proprio decreto 8 agosto 2007, n. 28018/giochi/GST, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 agosto 2007, n. 191, riguardante la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il proprio decreto 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 febbraio 2008, n. 51, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalla corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;
Decreta:

Art. 1.

Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva «Totocalcio», «il 9», «Totogol» e «+Gol» attraverso giocate a caratura speciale.
 
Art. 2.

Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate
1. Le giocate a caratura speciale sono giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra piu' partecipanti, gestite dal concessionario attraverso il punto di vendita virtuale o il diritto di gioco a distanza e convalidate dal totalizzatore nazionale.
2. Il punto di vendita virtuale e' l'organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e collegamento telematico al totalizzatore nazionale dei concorsi pronostici, effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso la rete di punti vendita collegata al medesimo concessionario. Il punto di vendita virtuale non puo' effettuare vendita diretta al pubblico.
3. Il diritto di gioco a distanza effettua le giocate a caratura speciale e commercializza le singole cedole esclusivamente attraverso i canali del gioco a distanza del medesimo concessionario.
4. Le giocate a caratura speciale effettuate dal diritto di gioco a distanza sono realizzate con un apposito conto di gioco intestato al concessionario utilizzabile esclusivamente per effettuare tale tipologia di giocata. Al momento della commercializzazione di ciascuna cedola deve essere comunicato al totalizzatore nazionale il conto di gioco del giocatore che ha acquistato la cedola, secondo quanto stabilito dal protocollo di comunicazione per i concorsi pronostici su base sportiva.
5. Per le giocate a caratura speciale commercializzate attraverso la rete di punti vendita e' consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole, purche' venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso a cui la giocata si riferisce.
6. Il concessionario e' tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di giocate a caratura speciale l'aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva.
7. Il punto di vendita virtuale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati.
8. Il concessionario trattiene l'aggio relativo alle cedole delle giocate a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate e gli eventuali rimborsi.
 
Art. 3.

Caratteristiche delle giocate a caratura speciale
1. La giocata a caratura speciale minima di ciascun concorso non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie.
2. La giocata a caratura speciale massima per i concorsi pronostici «il 9» e «+Gol» non puo' essere superiore a 8.192 colonne unitarie.
3. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici «Totocalcio» non puo' essere superiore a 52.488 colonne unitarie.
4. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici «Totogol» non puo' essere superiore a 118.098 colonne unitarie.
5. Il numero delle cedole di caratura speciale e' compreso tra un minimo 2 ed un massimo di 999.
6. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciale.
7. Le giocate a caratura speciale non sono annullabili. Per quelle effettuate dal punto vendita virtuale, si applicano le misure per la risoluzione delle problematiche di stampa disciplinata con circolare 11 dicembre 2003, n. 2003/55353/COA/UDC.
8. Le giocate a caratura speciale non danno diritto ai premi precedenti di partecipazione.
 
Art. 4.

Ricevuta di partecipazione delle giocate a caratura speciale
effettuate da punto vendita virtuale
1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata;
c) codice identificativo del punto di vendita emittente, la singola cedola di caratura;
d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce;
e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
f) pronostici contenuti nella giocata;
g) numero delle colonne unitarie accettate;
h) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale dal totalizzatore nazionale;
i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;
j) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
k) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
l) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicita' dei contenuti delle stesse, di cui agli articoli 20, 28, 36 e 42-quater del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto.
3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
 
Art. 5.

Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia al decreto direttoriale per la regolamentazione della raccolta a distanza, 21 marzo 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2006, n. 70.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e' abrogato il decreto direttoriale 27 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 ottobre 2004, n. 236.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2008
Il direttore generale: Ferrara
 
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