Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 novembre 2008 |
Approvazione delle proposte della Commissione FIRB (seduta del 30 aprile 2008) relative ai progetti di ricerca nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC. (Decreto n. 1161/Ric.). |
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IL DIRETTORE GENERALE della ricerca Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale e' stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalita'; Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto il decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilita' del FIRB per l'anno 2006 e sono state destinati, tra l'altro, € 45.500.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005; Visto il decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, e' stata impegnata la somma di € 45.045.000,00 (al netto della quota dell'1% per attivita' di valutazione e monitoraggio) per il finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005; Visto l'art. 1, comma 870, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB; Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 con cui e' stata nominata la Commissione FIRB incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere a finanziamento; Tenuto conto dell'iniziativa IDEAS-FIRB inserita nell'ambito del Programma europeo («IDEAS Starting Independent Researcher Grant» - dell'European Research Council-ERC) a cui hanno partecipato giovani ricercatori italiani come coordinatori e proponenti di proposte progettuali; Visto il decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2008 - registro n. 1, foglio n. 254 - che ha disposto, tra l'altro, di destinare € 30.000.000,00, al finanziamento del programma italiano IDEAS-FIRB, (riconducibile al Programma europeo «IDEAS Starting Independent Researcher Grant») relativo a progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, coordinati da giovani ricercatori anche non strutturati presso universita' ed enti di ricerca; Considerato che tra i progetti presentati da giovani ricercatori che hanno partecipato al Programma europeo IDEAS dell'ERC, n. 550 circa sono stati valutati positivamente dall'ERC medesimo, ma solo i primi 201 sono stati finanziati in prima fase, mentre in seconda fase il finanziamento e' stato esteso ai progetti fino al 300° posto; Visto il decreto direttoriale prot. n. 201/Ric. del 26 febbraio 2008 («Bando per progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC» - secondo le procedure di cui all'art. 6 del decreto ministeriale prot. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, nel limite massimo di € 30.000.000,00) che ha previsto la partecipazione di tutti i progetti (i cui proponenti-coordinatori sono giovani ricercatori che afferiscono ad organismi di ricerca nazionali) giudicati meritevoli di finanziamento dall'ERC ma non finanziati dall'ERC medesimo nella prima fase; Tenuto conto che la Commissione nella seduta del 30 aprile 2008, dopo aver acquisito il giudizio dell'ERC, ha espresso il proprio parere positivo in merito alla finanziabilita' di diciotto progetti nazionali (a valenza internazionale, i cui proponenti-coordinatori sono giovani ricercatori che afferiscono ad universita' ed enti di ricerca italiani) riconducibili al Programma europeo IDEAS (tre dei quali - Bacci, De Lucia e Richter - facenti parte della lista dei progetti finanziati dall'ERC nella seconda fase) a condizione che nessuno di essi sia finanziato dall'ERC; Visto il decreto ministeriale n. 953/Ric. del 25 settembre 2008, con il quale sono stati approvati diciotto progetti, subordinandone l'ammissione a finanziamento alla verifica a carico dell'Ufficio IV dell'assenza di finanziamento da parte dell'ERC; Considerato che l'Ufficio IV ha verificato che quindici progetti non hanno ricevuto il finanziamento da parte dell'ERC mentre, dei tre progetti finanziati in seconda fase, ha riscontrato che Richter ha rinunciato al finanziamento da parte dell'ERC, mentre Bacci e De Lucia, a seguito dell'ammissibilita' del loro progetto da parte dell'ERC, hanno ritirato la loro domanda presso il MIUR; Considerato che il contributo MIUR relativo ai sedici progetti valutati positivamente dalla Commissione e non finanziati dall'ERC e' di € 19.520.860,00; Visti i progetti e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 201/Ric. del 26 febbraio 2008; Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti; Considerato che il contributo MIUR previsto per i progetti sopra menzionati ammonta complessivamente a € 19.520.860,00 e rientra pertanto nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui al decreto di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006; Ritenuta la necessita' di procedere, per i sedici progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui agli articoli 1 e 2 del predetto decreto ministeriale n. 953/Ric. del 25 settembre 2008 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attivita' e dei costi ammissibili, la definizione delle modalita' di erogazione e di monitoraggio delle attivita' realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»; Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza e' convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonche', per ciascuna unita' di ricerca, il responsabile dell'unita' di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».
----> Vedere da pag. 29 a pag. 30 <----
2. L'importo di € 19.520.860,00 (contributo ministeriale) grava sulle disponibilita' di cui al seguente decreto: decreto direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo 7245) - (Rif. decreto ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007 di variazione destinazione di risorse previste dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006) - Impegno registrato al n. 810/002 - Esercizio finanziario 2007 - Esercizio di provenienza 2006. 3. I progetti ancorche' non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale. |
| Art. 2.
1. Ciascuna unita' di ricerca dovra' garantire la completa realizzazione delle attivita' di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi. |
| Art. 3.
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra le unita' di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilita' esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (in seguito MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 4.
1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilita' per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi. |
| Art. 5.
1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 25 settembre 2008 data del decreto ministeriale n. 953/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB. 2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto. 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 6.
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi. 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MIUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto. 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 7.
1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestivita' da tutte le unita' di ricerca interessate. 2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attivita' di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art 1, il MIUR si riserva, nei confronti di tutte le unita' di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unita' di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facolta' di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilita' coincide col termine indicato all'art. 5. |
| Art. 8.
1. Il coordinatore di progetto dovra' trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate. 2. Ogni unita' di ricerca dovra' invece trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorche' non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale). 3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualita', le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MIUR provvedera' a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare. |
| Art. 9.
1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporra' un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1. 2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1. 3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unita' di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Per tutte le unita' di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione del contributo sara' altresi' subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2007 - serie generale - n. 160, per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf». 5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico. 6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia») le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del C.C.I.A.A. aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attivita', l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc. |
| Art. 10.
1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212). 2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi. 3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta. 4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9. 5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2008 Il direttore generale: Criscuoli |
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