Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi
1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali (( su base semestrale, )) in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
(( 3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni. ))
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
(( 5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento. ))
6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(( 7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. ))
8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.
10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalita' di cui al comma 11.
(( 10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.
10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, fatte salve le misure di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e forniture.
10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:
a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.»;
b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e' abrogato.
10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.». ))

11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.
(( 11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e
6-bis, 1-bis, 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100:
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi). - 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con
il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente
il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma
7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.».
- Si riporta il testo dell'art. 128 del decreto
legislativo n. 163/2006:
«Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente
codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilita' ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'
i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art.
53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche
rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione
ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'art. 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilit.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 142, comma 4, del
decreto legislativo n. 163/2006:
«Art. 142 (Ambito di applicazione e disciplina
applicabile). - 4. I concessionari di lavori pubblici che
non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di
lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della
sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale
ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte
I, parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II,
titolo I e titolo II, in tema di pubblicita' dei bandi,
termini delle procedure, requisiti generali e
qualificazione degli operatori economici, subappalto,
progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano
specificamente derogate dalla sezione IV del presente
capo.».
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante
«Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1999, n. 125.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196:
«Art. 1 (Enti privatizzati). - 1. Gli enti di cui
all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono
trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in
associazioni o in fondazioni con deliberazione dei
competenti organi di ciascuno di essi, adottata a
maggioranza qualificata dei due terzi dei propri
componenti, a condizione che non usufruiscano di
finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere
finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come
enti senza scopo di lucro e assumono la personalita'
giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui
al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti
attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e
dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e
tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e
tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le
attivita' previdenziali e assistenziali in atto
riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e
professionisti per le quali sono stati originariamente
istituiti, ferma restando la obbligatorieta' della
iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con
esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1,
gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono
essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed
ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e
composizione degli organi collegiali, fermi restando i
vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi'
come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' istituzionale, con particolare riferimento
all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli
organi collegiali e, comunque, dei responsabili
dell'associazione o fondazione. Tale professionalita' e'
considerata esistente qualora essa costituisca un dato
caratterizzante l'attivita' professionale della categoria
interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di
assicurare la continuita' nell'erogazione delle
prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualita'
dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le
riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si
provvede, nella fase di prima applicazione, mediante
accantonamenti pari ad una annualita' per ogni biennio.».
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione», e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 marzo
1996, n. 52».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 92, comma 5 del
decreto legislativo n. 103/2006:
«Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti). - 5. Una
somma non superiore al due per cento dell'importo posto a
base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per
ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilita'
professionali connesse alle specifiche prestazioni da
svolgere. “La corresponsione dell'incentivo e'
disposta dal dirigente preposto alla struttura competente,
previo accertamento positivo delle specifiche attivita'
svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle
attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al
singolo dipendente non puo' superare l'importo del
rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
costituiscono economie”.».
- L'art. 61, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
e' abrogato.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 122 del decreto
legislativo n. 163/2006:
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia). - 1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art.
53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul “ profilo di committente” della
stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi
dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati, non oltre cinque giorni
lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a
cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione
appaltante; gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'art.
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi
di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo
complessivo non superiore a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore
a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza e secondo la procedura prevista dall'art. 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono aspiranti idonei in tale numero.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.
32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista
dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3
- Si riporta il testo dell'art. 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235, convertito dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 2. Nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola
cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175
milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di
cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».



 
(( Art. 1-bis.

Esigenze indifferibili
1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «destina» e' inserita la seguente: “prioritariamente” e dopo la parola: «concessionari» sono inserite le seguenti: «fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1020 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299,
come modificato dalla presente legge:
«1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del
canone annuo di cui all'art. 10, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' fissata nel 2,4 per cento dei
proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.
Il 42 per cento del predetto canone e' corrisposto
direttamente ad ANAS S.p.a. che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma
1018 e che lo destina prioritariamente alle sue attivita'
di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino
alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la
corresponsione di contributi alle concessionarie, secondo
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture,
volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza
ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS S.p.a.,
nonche' dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste
dall'articolo 163, comma 3, del codice del contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del
medesimo comma 3 dell'art. 163, le parole: «, ove non vi
siano specifiche professionalita' interne,» sono soppresse.
Le convenzioni accessive alte concessioni in essere tra
ANAS S.p.a. ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni del presente comma.



 
(( Art. 1-ter.

Disposizioni in materia di arbitrati
1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, gia' differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio
2008, n. 51:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1. Al
fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine
del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo
periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21,
secondo periodo, dell'art. 3 della citata legge n. 244 del
2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di
entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.».
- La legge 2 agosto 2008, n. 129, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno
2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di
monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini» e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
2 agosto 2008, n. 180.



 
Art. 2.

Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e
autotrasporto
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno (( al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.». ))
2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
(( 2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonche' al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unita', nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitivita' dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei «produttori ed utilizzatori», al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.
2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli»; ))

b) al comma 1, le parole: «al familiare» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le societa' subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione. ».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
n. 133/2008.
«Art. 9 (Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti
petroliferi). - 2. Per fronteggiare la grave crisi dei
settori dell'agricoltura, della pesca professionale e
dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di
sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto
dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei
livelli di competitivita', con decreti dei Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il
successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di
attuazione delle misure di cui sopra, attraverso
l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi
all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230
milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale
scopo e per tale importo, sono rese immediatamente
indisponibili per essere successivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente
riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200
milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di
euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, recante «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2005, n. 279:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo) -
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere
si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere
dal 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.»
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale maggio 1998 n. 104:
«Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni
protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. In
attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e
all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' l'autorita' nazionale preposta al
coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di
cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e'
svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da
organismi privati autorizzati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo
tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio
1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
controllo privati devono preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26
giugno 1989;
b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto
specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di
controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte
degli organismi privati autorizzati sia da parte di
organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi
del comma 13.
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche
una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e
degli enti vigilati.
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli
articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92
devono presentare apposita richiesta al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
7. E' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali un elenco degli organismi privati che
soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato
«Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione
geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita'
(STG)».
8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra
quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla
normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei
suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti
proponenti le registrazioni;
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando
l'organismo di controllo nella corrispondente sezione
dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso
l'inizio della loro attivita'.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni
e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono
le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare
o gli organismi privati che devono essere iscritti
all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di
autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10,
paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92,
possono avvalersi di organismi terzi che, se privati,
devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono
essere iscritti all'elenco.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei
confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorita' di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita'
pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per
una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE)
n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al
controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle
autorita' pubbliche designate, competenti per territorio,
tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al
controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o
delle autorita' pubbliche designate, competenti per
territorio, fra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche
agricole e forestali e dalle regioni o province autonome
per le strutture ricadenti nel territorio di propria
competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di
tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione
del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni.
Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di
controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto
previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi
vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attivita' i consorzi di tutela:
a) possono avanzare proposte di disciplina
regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al
prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di
carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,
fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto
commercializzato;
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla
vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle
denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati
dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione,
della trasformazione e del commercio. Agli agenti
vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81
del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,
n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo
delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la
qualifica stessa, salvo che intervenga espresso
provvedimento di revoca.
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi
registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle
attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi
ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
del presente articolo, a condizione che la relativa
utilizzazione sia garantita a tutti i produttori
interessati al sistema di controllo delle produzioni
stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al
comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli
utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono
stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di
tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata
rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi
sociali dei consorzi stessi.
18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione devono
adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni
dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 recante «Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n.
156.
«Art. 9 (Soggetti beneficiari). - 1. Al fine di favorire
la creazione di nuova imprenditorialita' in agricoltura,
possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, i
giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma
societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda
agricola al familiare, che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di
cui all'articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare
residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti,
anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le
societa' subentranti, alla data di presentazione della
domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed
operativa nei territori di cui all'articolo 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei
territori di cui all'articolo 2.».



 
(( Art. 2-bis.

Disposizioni relative al trasporto
e alla circolazione di veicoli
1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;
b) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «nei suddetti articoli» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.
2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 57, 59, 98, 99 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: «Nuovo
codice della strada», pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114», come
modificate dalla presente legge:
«Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole
sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attivita' agricole e forestali e possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende
agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni; possono,
altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
dette attivita'. E' consentito l'uso delle macchine
agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del
territorio.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza
piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonche'
azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere
equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni
meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole
semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia
superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema
equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purche' muniti di sovrappattini, nonche' le macchine
agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono
essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti
non superiore a tre, compreso quello del conducente; i
rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purche' muniti di idonea
attrezzatura non permanente.».
«Art. 59 (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da
citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio
decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente
capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati
ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di
equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle
categorie succitate.».
«Art. 98 (Circolazione di prova). - 1.-2. (Omissis). 3.
Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad
uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa
sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di
esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo
dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero
di tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo
caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI 4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a
motore e di rimorchi e' consentito il trasporto di veicoli
nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi
provvisti di targa provvisoria.
4-bis. (Abrogato).».
«Art. 99 (Foglio di via). - 1. Gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di
accertamento e di controllo della idoneita' tecnica, per
recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a
mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per
i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione,
devono essere muniti di un foglio di via e di una targa
provvisoria rilasciati da un ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e
di rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di
altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi
di categoria N o O provvisti del foglio di via e della
targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per
l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di
fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di
categoria N o O, muniti di foglio di via e targa
provvisoria per partecipare a riviste prescritte
all'autorita' militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro
parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata
e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo'
comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per
particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi
non ancora immatricolati, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare alla
fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza
limitazioni di percorso, della durata massima di
centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via
e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
22 a euro 88.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le
prescrizioni tecniche del foglio di via e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
36 a euro 148.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano
compiute per piu' di tre volte, alla successiva la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296 e ne consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».



 
(( Art. 2-ter.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
in concessione
1. Al fine di assicurare la continuita' dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni abrogate ex articolo 24», il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, e' abrogato. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 3 febbraio 1965, n. 14 recante
«Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie
esercitate in regime di concessione» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1965, n. 40.



 
(( Art. 2-quater.

Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;
b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: «e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11» e l'ultimo periodo sono soppressi;
c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata;
d) l'articolo 11 e' abrogato;
e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 9 e 12 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante:
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2006, n. 6, S.O. come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Organi). - 1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai
Vicepresidenti e da tutti i componenti;
c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai
Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea
generale, dei quali cinque in rappresentanza delle
Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle
associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle
associazioni del movimento cooperativo e cinque in
rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali.
I componenti del Comitato esecutivo sono nominati
dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto
conto delle indicazioni delle parti interessate;
d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti su designazione del
Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla
Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed
esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e
della logistica;
e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente,
da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla
Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente
della Consulta, sentita l'Assemblea generale;
f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente,
dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale,
dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato
scientifico;
g) l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto,
composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i
componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalita'
in materie statistiche ed economiche;
h) (abrogata).
2. I componenti degli organi della Consulta durano in
carica tre anni e possono essere confermati.
3. I componenti degli organi della Consulta possono
essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle
Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno
designati.
4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta
verso l'esterno.
5. L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della
Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno due volte l'anno.
6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del
Presidente e svolge i compiti ad esso delegati
dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle
finalita' assegnate alla Consulta.
7. Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della
Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei
programmi di attivita' ed e' responsabile della gestione
amministrativa e contabile della Consulta stessa.
8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di
studio e di approfondimento alle attivita' ed alle
iniziative della Consulta, con particolare riguardo a
quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le
indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei
servizi, il sostegno alle imprese.
9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione
del Presidente e definisce le linee di azione della
Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le
autorita' istituzionali.
10. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto
svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle
disposizioni in mate ria di sicurezza della circolazione e
di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli
usi e consuetudini di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato
scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle
riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.
12. (Abrogato).
13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di
Presidenza, puo' istituire commissioni per la trattazione
di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze
presenti nell'Assemblea.».
«Art. 7 (Organizzazione e funzionamento). - 1. La
realizzazione dei programmi di attivita' e la gestione
amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal
Segretario generale, che si avvale di dipendenti della
Pubblica amministrazione, nell'ambito dell'attuale
dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti
aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale,
contabilita' ed aspetti finanziari;
b) attuazione del Piano nazionale della logistica;
c) politiche di investimento e di sostegno alle
imprese;
d) realizzazione di iniziative a favore
dell'intermodalita';
e) certificazione di qualita' e sicurezza;
f) comunicazione e pubblicita'.
2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di' concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la
dotazione di personale necessaria per il funzionamento
della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni
organizzative per gli organi centrali.».
«Art. 9 (Attribuzioni). - 1. Il Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione
di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi;
b) (abrogata);
c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei Comitati regionali;
d) determinare la misura delle quote dovute annualmente
dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese
derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;
e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in
particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla
Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla
formulazione delle strategie di governo del settore
dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione
del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a
partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad
attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese
di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su
progetti di provvedimenti amministrativi in materia di
autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di
certificazione di qualita' delle imprese che effettuano
trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di
rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
f) accreditare gli organismi di certificazione di
qualita' di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 7;
g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il
rispetto dell'uniformita' della regolamentazione e delle
procedure, nonche' la tutela delle professionalita'
esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera m);
h) attuare le direttive del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
i) curare attivita' editoriali e di informazione alle
imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti
informatici e telematici;
l) proporre alla Consulta iniziative specifiche,
nell'interesse del settore dell'autotrasporto.».
«Art. 12 (Organizzazione e funzionamento). - 1.
L'attivita' e la gestione amministrativa e finanziaria del
Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria,
nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento
per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti
dello stesso Dipartimento, nell'ambito dell'attuale
dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti
aree di intervento:
a) affari generali, gestione del personale,
contabilita';
b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto
ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;
c) sicurezza e controlli;
d) studi e ricerche di settore;
e) formazione e informazione;
f) certificazione di qualita'.
2. Con il regolamento di cui all'art. 7, comma 2, e'
stabilita la dotazione di personale necessaria per il
funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le
connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali
e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di
cui all'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo
2005, n. 32.».



 
(( Art. 2-quinquies.

Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi alla autonomia negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.»;
b) al comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;
c) al comma 10, primo periodo, le parole: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore e' calcolato» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo dovuto dal committente per la variazione dei costi del carburante e' calcolato»;
d) al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1 luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data»;
e) al comma 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico»;
f) il comma 24 e' abrogato.
2. Il decreto previsto dal comma 15 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. A valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a seguito dell'abrogazione del comma 24 del medesimo articolo, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- L'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione
tributaria.»pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2008, n. 195, come modificato dalla legge reca:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata
indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
determina mensilmente il costo medio del carburante per
chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle
tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi
del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
«4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.».
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a
costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la
regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l'importo
dell'adeguamento automatico del corrrispettivo dovuto dal
committente per la variazione dei costi del carburante e
calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate
dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai
corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei
mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel
prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso
a riferimento al momento della conclusione del contratto.
Inoltre, la quota di cui al comma 2, e' pari al 30 per
cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a
20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a
3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo
ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali
siano parte i soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore,
salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in
applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la
sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. (Abrogato).
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e
alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi
consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente
decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.».
- L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451 recante «Disposizioni urgenti per gli addetti
ai settori del trasporto pubblico locale e
dell'autotrasporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 1998, n. 302 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante
disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, cosi'
recita:
«3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.».



 
Art. 3.

Interventi in materia di protezione civile
1. E' autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del (( 23 aprile )) 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;
b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata (( nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 )) del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti gia' eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da (( giugno 2009 )). Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 (( e a 10 milioni di euro per l'anno 2009 )), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 (( e di 10 milioni di euro per l'anno 2009 )), al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e' incrementato di (( 8,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 18,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,3 milioni di euro per l'anno 2011.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. ))

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalita' previste dal presente articolo.
4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.
5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento e' stabilito anche il termine di presentazione del modello.



Riferimenti normativi:
- L'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, S.O, cosi' recita:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (omissis);
12. (omissis);
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- L'art. 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300, S.O» cosi' recita:
«109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando
l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e'
presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e
delle bollette doganali e di certificazione dei
corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresi',
esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'art.
8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni».
- L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
61 recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di
protezione civile» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
aprile 2008, n. 84, convertito dalla legge 6 giugno 2008,
n. 103, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 61, recante disposizioni finanziarie
urgenti in materia di protezione civile.» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008, n. 132, cosi' recita:
«Art. 2. - 1. Ai fini dell'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,
comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la
restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza
aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione
per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di
cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza
28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2
dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'art. 2
dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e successive modificazioni, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno
2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000
per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Anni di riferimento | 2008 | 2009 | 2010 =====================================================================
Ministero della giustizia | 3.616.000| 29.959.000|20.429.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica | | | istruzione | 10.900.000| 0| 0 ---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | | attivita' culturali | 1.116.000| 10.190.000|13.287.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 486.000| 4.768.000| 4.107.000 ---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e | | | della ricerca | 1.702.000| 6.813.000|1.687.000}

- L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305, S.O., cosi' recita:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- L'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, recante Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili
con le autonomie locali” pubblicato nella Gazz. Uff.
7 ottobre 2008, n. 235” cosi' recita:
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini
di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di
175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di
cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- L'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito con modificazioni , dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290, (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2006, n. 235,
e' il seguente:
«1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta
nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione
civile che prevedono il beneficio della sospensione dei
versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai
datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa
nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.».
- L'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.),
e' il seguente:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2, e' il seguente:
«Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti
diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle
dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.».
- L'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n.
337). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n.
53, S.O. e' il seguente:
«Art. 24 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti
previdenziali). - 1. I contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini
previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo,
unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate
fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al
netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento
mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo
non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore
provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla
data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della
ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda
di rateazione, questa viene definita secondo la normativa
in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate
dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi
alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e'
impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo
del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a
ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo
amministrativo e comunque entro i termini di decadenza
previsti dall'art. 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo'
proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
di quaranta giorni dalla notifica della cartella di
pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi
inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato
dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura
civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice
del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi
motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di
sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462».



 
(( Art. 3-bis.

Interpretazione autentica
1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica. ))
 
Art. 4.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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