Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 dicembre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Bushati Zamira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Bushati Zamira, nata a Korce (Albania) il 26 marzo 1973, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Titulo Jurist», conseguito presso l'Universitetit te Tiranes» il 4 luglio 1996; Considerato inoltre che e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Shqiperise» al n. 3164 dal 20 marzo 2004; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 19 settembre 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata; Considerato che la richiedente possiede una carta d'identita' del Corpo diplomatico rilasciata dal Ministero degli esteri in data 22 gennaio 2007, valida fino al 21 gennaio 2009; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/92, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Bushati Zamira, nata a Korce (Albania) il 26 marzo 1973, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale; 2) diritto civile; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato; 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 5 dicembre 2008 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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