Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 novembre 2008
Riconoscimento e designazione della societa' «Istituto Giordano S.p.A.», in Bellaria Igea Marina, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della Direttiva sopraccitata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 - supplemento ordinario n. 73/L;
Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228, recante istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Vista l'istanza del 3 maggio 2007, come successivamente modificata ed integrata con istanza pervenuta il 14 dicembre 2007, con la quale la societa' «Istituto Giordano S.p.A.», ha chiesto il riconoscimento quale organismo notificato per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' di strumenti di misura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Considerato che la documentazione allegata all'istanza di cui al punto precedente e' rispondente alla circolare 22 ottobre 2007, n. 32228, e conforme a tutti i criteri elencati all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Preso atto della proposta del responsabile del procedimento ai fini del riconoscimento e designazione della societa' «Istituto Giordano S.p.A.»;
Decreta:
Art. 1.

1. La societa' «Istituto Giordano S.p.A.», con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini), e' riconosciuta, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, quale organismo nazionale notificato per espletare i compiti di valutazione della conformita' di cui ai seguenti allegati:
B - esame del tipo;
F - dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto;
D - dichiarazione di conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del processo di produzione;
H1 - dichiarazione di conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e sull'esame del progetto.
2. L'organismo notificato puo' effettuare la valutazione della conformita', secondo i moduli di cui al comma 1, sui tipi di strumenti di misura di cui ai seguenti allegati specifici:
a) allegato MI-003 «contatori di energia elettrica attiva», limitatamente ai seguenti strumenti di misura:
1) contatori per energia elettrica di corrente alternata (c.a.) monofase: elettromeccanici per energia attiva, di classe A-B-C, statici per energia attiva, di classe A-B-C;
2) contatori per energia elettrica di corrente alternata (c.a.) trifase: elettromeccanici per energia attiva, di classe A-B-C, statici per energia attiva, di classe A-B-C;
b) allegato MI-002 «contatori del gas e dispositivi di conversione del volume», limitatamente ai Contatori volumetrici di gas a membrana, di classe 1,5 e 1,0 e per portate massime di 40 m3/h.
 
Art. 2.

1. La societa' «Istituto Giordano S.p.A.» trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VII, su supporto informatico, una relazione dell'attivita' svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
 
Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della societa' «Istituto Giordano S.p.A.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.
 
Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio VIII.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e' disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.
4. La ditta «Giordano S.p.A.» non puo' svolgere attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformita' di cui al precedente art. 1, ne' puo' rappresentare i soggetti impegnati in tali attivita'.
 
Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6.

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 20 novembre 2008
Il direttore generale: Vecchio
 
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