Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 novembre 2008
Monitoraggio del «patto di stabilita' interno» per l'anno 2008 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2008 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 660, della stessa legge n. 296 del 2006;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 666, della citata legge n. 296 del 2006, all'emanazione del decreto ministeriale relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno per l'anno 2008 e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per lo stesso anno;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 2008;
Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative all'anno 2008 di cui all'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2008
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato al decreto si sofferma sulle modalita' e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno nonche' sulle sue regole per il 2008. A. Istruzioni generali. A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di ente, sono rispettivamente i seguenti:
per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/08/CS (per la gestione di cassa) e n. l/08/CP (per la gestione di competenza);
per le regioni a statuto ordinario, i modelli n. 2/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/08/CP (per la gestione di competenza).
Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno negli anni scorsi.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regol e-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 08 (Obiettivi annuali spese finali determinati in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 1, comma 660, della legge n. 296 del 2006.
Per le regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2008, in termini di cassa e competenza, risultano da un calcolo automatico operato dal sistema, assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%. A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.
Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2008; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2008, ecc.).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, pero', poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non e' previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo, al periodo cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.
Rispetto del patto - Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web e' predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.
In proposito, si rappresenta che, a causa delle difficolta' interpretative riscontrate nel 2007 circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2008, e' stabilito che se tale differenza risulta:
negativa o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2008 e' stato rispettato;
positiva, il patto di stabilita' interno 2008 non e' stato rispettato. A.3. Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
A seguito di alcuni inconvenienti segnalati dalle regioni nelle operazioni di accreditamento effettuate in passato, si comunica che, a decorrere dall'anno 2008, gli accreditamenti sinora effettuati rimangono validi sino a quando l'amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
In questo caso, e' necessario che la regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre 97 - 00187 Roma.
La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilita' interno.
Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilita' interno sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (Java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura «Regole per il sito». A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.
In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, in quanto compatibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze predisposta per gli enti locali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008) e visionabile sul sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2008/Circolare1.ht m asc1.pdf
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: ____assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza sistema patto di stabilita' - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00; ____pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi; ____drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno. A.6. Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati.
Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti e' previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2008).
L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia la gestione di cassa che la gestione di competenza, avra' luogo a partire dal 25 novembre 2008 e riguardera' sia le risultanze al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2008. Tale procedura dovra' concludersi entro 31 dicembre 2008. B. Istruzioni per la compilazione dei modelli n. 1 - 2/08/CS e n. 1 -
2/08/CP. B.1. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.
L'art. 1, comma 660, della legge finanziaria per il 2007, in attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonche' il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le regioni a statuto ordinario.
Per compilare i modelli n. 1/08/CS e n. 1/08/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2007 e 2008.
Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, gia' in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2008. Tale obiettivo avra' esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2008, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali. B.2. Regioni a statuto ordinario.
La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2008 per le regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.
Per compilare i modelli n. 2/08/CS e n. 2/08/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2007 e 2008, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2008, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 08 («Risultato trimestrale spese finali»), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2008, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Piu' specificamente, al 31 dicembre 2008, il sistema acquisira' gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%. Per le situazioni infrannuali, il campo contenente l'obiettivo programmatico 2008 rimarra' inattivo. B.3. - Art. 7-bis della legge n. 222/2007.
Com'e' noto, l'art. 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto, a condizione che lo scostamento venga recuperato nel 2008.
Pertanto, le regioni e province autonome che nel 2007 non hanno rispettato l'obiettivo programmatico sono tenute, nel 2008, a recuperare l'importo eccedente la differenza tra il risultato realizzato nel 2007 e il corrispondente obiettivo programmatico 2007, purche' detta eccedenza sia imputabile esclusivamente all'esercizio della facolta' di cui al predetto art. 7-bis.

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