Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 novembre 2008, n. 202
Regolamento recante i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 («legge finanziaria 2007»), che autorizza un contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2008, per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di transhipment;
Visti i commi 1004, 1005, 1006 e 1007 dell'articolo 1 della citata legge, i quali forniscono ulteriori indicazioni sulla destinazione delle risorse di cui al predetto comma 1003 nonche' sulle modalita' del loro utilizzo;
Considerato che il comma 1003 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, ai fini di cui al comma medesimo e, pertanto, allo scopo di consentire l'assegnazione delle risorse in esso previste;
Considerata la necessita' di emanare il decreto di cui al predetto comma 1003, allo scopo di definire i criteri e le caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale, per le anzidette finalita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che gli elementi indicatori da prendere in considerazione per 1'individuazione di un hub portuale di interesse nazionale, ai predetti fini, debbano essere riferiti, per valori relativi ad un triennio, ai volumi delle principali categorie di merci movimentate, al numero di contenitori imbarcati e sbarcati nonche' alla disponibilita' di adeguate infrastrutture ed aree al servizio dei traffici nazionali ed internazionali, alla sussistenza di servizi di trasporto marittimo di feederaggio, nonche' alla disponibilita' di connessioni con strutture logistiche di lavorazione della merce;
Ritenuto opportuno fare riferimento, per l'individuazione del valore degli indicatori di carattere quantitativo, ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorita' portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorita', ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorita' marittime;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Considerato che la predetta Conferenza permanente ha espresso parere favorevole, alla duplice condizione che, nel provvedimento, sia evitato ogni riferimento alla qualificazione del porto hub e sia previsto che il quantitativo complessivo di merce imbarcata per l'estero e sbarcata in provenienza da porti esteri non inferiore a 10 milioni di tonnellate, quale valore medio annuale dell'ultimo triennio, possa costituire indicatore alternativo a quello del numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000, fermi restando gli altri elementi indicatori;
Ritenuto di non accogliere la richiesta emendativa della predetta Conferenza permanente con riguardo alla seconda condizione di cui al precedente Considerato, in quanto detta richiesta ne snaturerebbe la finalita', non potendosi prefigurare, i criteri e le caratteristiche degli hub portuali, prescindendo da un indicatore, quale quello relativo alla movimentazione dei contenitori (articolo 1, comma 1, lettera b), che e' essenziale per tale tipologia di porti;
Considerato che, nel provvedimento, non e' presente alcun riferimento alla qualificazione del porto hub e, pertanto, anche tale richiesta non risulta suscettibile di accoglimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 16941 del 20 ottobre 2008;
Adotta
il presente regolamento:

Art. 1.

1. Agli esclusivi fini di cui all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli indicatori quantitativi, strutturali e funzionali per l'individuazione degli hub portuali di interesse nazionale ammissibili ai relativi contributi, sono i seguenti:
a) volume complessivo del traffico medio annuo di merci imbarcate e sbarcate, negli ultimi tre anni, non inferiore a 20 milioni di tonnellate;
b) numero medio annuo di contenitori (espresso in twenty feet equivalent unit-teu) imbarcati e sbarcati nell'ultimo triennio, non inferiore a 500.000;
c) disponibilita' di banchine o punti di ormeggio idonei all'accosto di naviglio specializzato per il trasporto di merci in colli e di merci alla rinfusa, solide e liquide, in servizio su rotte nazionali ed internazionali, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere a) e b);
d) disponibilita' di spazi e di strutture a terra per la sosta ed il deposito delle merci in colli e delle merci alla rinfusa o liquide, in misura adeguata ai volumi di traffico di cui agli indicatori individuati alle lettere a) e b);
e) sussistenza o avviata realizzazione, in prossimita' del porto ed in collegamento con esso, di strutture logistiche di lavorazione della merce e disponibilita' di servizi di trasporto marittimo di feederaggio in partenza dal porto.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono hub portuali di interesse nazionale i porti marittimi che dispongono degli indicatori di cui al medesimo comma 1.
3. Per l'individuazione del valore degli indicatori quantitativi di cui al comma 1, si fa riferimento ai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo triennio o, in mancanza di questi, ai dati rilevati dalle autorita' portuali, per i porti ricompresi nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di dette autorita', ovvero a quelli rilevati dalle competenti autorita' marittime.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
Si riporta il testo del comma 1003 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei
servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni
di hub portuali di interesse nazionale, nonche' per il
potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati
allo sviluppo dell'intermodalita' e delle attivita' di
transhipment, e' autorizzato un contributo di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il
Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio
decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di
interesse nazionale.».
Si riporta il testo del comma 1004 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate,
fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo
sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma
logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti gia'
individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la
localizzazione nella relativa area portuale di attivita'
produttive anche in regime di zona franca in conformita'
con la legislazione comunitaria vigente in materia.».
Si riporta il testo del comma 1005 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di
potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e
per la determinazione dell'importo di spesa destinato a
ciascuno di essi, e' istituito un apposito Comitato
composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca nonche' dai presidenti delle regioni
interessate, Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei
trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del
Ministro dei trasporti.».
Si riporta il testo del comma 1006 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi
di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.».
Si riporta il testo del comma 1007 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi
1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte
II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie d competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati da
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
Per il comma 1003 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Si veda note alle premesse.



 
Art. 2.

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli indicatori di cui all'articolo 1 sono soggetti a revisione, se eventuali modifiche nella struttura o nel funzionamento del mercato dei trasporti marittimi o nelle caratteristiche e modalita' di operativita' dei porti fanno emergere la necessita' di tale revisione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 novembre 2008
Il Ministro : Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2008 Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
registro n. 9, foglio n. 271
 
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