Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario)
LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, e' fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e n 3.100 milioni di euro e il livello massimo lei ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono ai netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilita' di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria pei gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorita' per i lavoratori dipendenti e i pensionati.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascriti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».



 
Art. 2
Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per
l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate
ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico,
ammortizzatori sociali e patto di stabilita' interno

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento". Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonche' le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011"; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: "dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2011" e, nella medesima lettera b), le parole: "giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2012".
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche', quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati: a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori
del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al
comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non
concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando
le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5; b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte
effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e' riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2009: a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico (ENPALS); b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalia legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296; b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n.
247; e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari
a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni
di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione
di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del
predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di
155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di
cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di
euro; b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146
milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti
dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25; c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo
di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le
risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al
comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il tratta-mento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettivita' della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle gia' considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trenta e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalita' di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilita' economico-finanziarie, puo' essere, altresi', devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennita' di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato "Fondo per l'occupazione", il Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere l'importo di 420 milioni di euro.
37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine e' integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilita' al personale dipendente dalle societa' di gestione aeroportuale e dalle societa' da queste derivate. A decorrere dalia medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008" sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "55 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "45 milioni di euro", le parole: "40 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto"; b) alla lettera b), le parole: "71 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "81 milioni di euro", le parole: "5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "4,5 per cento" ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto".
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo le parole: "Il saldo finanziario" sono inserite
le seguenti: "tra entrate finali e spese finali"; b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e
dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato
di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle
medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di
cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile,
entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle
spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale."; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Le risorse originate
dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore
dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora
quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla
vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito."; d) al comma 19, dopo le parole: "sono messe a disposizione" sono
inserite le seguenti: "della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche'"; e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: "sono ridotti del 5
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono ridotti per un
importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo
programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non
superiore al 5 per cento,"; f) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: "21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a
fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi
20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio
2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa
corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un
ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio
2005-2007".
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, m 133, sono inseriti i seguenti: "5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. 5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del batto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo".
43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalita' di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione dei presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: "regioni a statuto speciale" sono inserite le seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano", e le parole da: "Le modalita' di erogazione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati".
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.
48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili al patto di stabilita' interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle istanze da parte degli interessati.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "stabilita" fino a: "n. 101" sono
soppresse; b) al comma 2, la parola: "contestualmente", le parole: "e sportiva",
le parole: "all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e" nonche' le
parole: "nei riguardi di soggetti" sono soppresse; c) al comma 3, le parole: "su base ippica ovvero su base sportiva"
sono sostituite dalle seguenti: "o di prodotti di gioco pubblici"; d) al comma 6, dopo le parole: "n. 101" sono inserite le seguenti: ",
l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in
concessione approvati con decreti del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto
2006"; e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: "elevata al 12,70" sono
sostituite dalle seguenti: "elevata al 13,40", dopo le parole:
"sono assegnate all'UNIRE" sono inserite le seguenti: ", nella
misura del 50 per cento," e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI)".
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "e comunque non oltre il 31 gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 45 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota e' stabilita nella
misura dell'1,9 per cento.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che
esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Il relativo onere e'
posto a carico della gestione commissariale del Fondo di
cui all'art. 6 del presente decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a
lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri
fondi formati con utili che non concorrono a formare il
reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri
previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso
comma.".
"Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal
1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale
avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo."
- Si riporta il testo del comma 103 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"103. Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a
titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilita' civile per i
danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore
adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi
della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto
ministeriale 23 marzo 1992 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza
di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate
in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di
75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla
contabilita' speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme
necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito
delle compensazioni effettuate ai sensi del presente
comma e dei commi da 104 a 111.".
- Si riporta il testop del comma e 106 e 335 dell'art.
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'art.
61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006.".
"335. Limitatamente al periodo d'imposta 2005, per le
spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido per un
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per
ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo
le disposizioni dell'art. 15 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.".
- Si riporta il testo del comma 309 e 173 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008
per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale spetta una
detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del
suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo
delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
spetta sempreche' le spese stesse non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche
se la spesa e' stata sostenuta nell'interesse delle persone
indicate nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che
si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del
medesimo art. 12.".
"173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al
comma 392 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato
al 31 dicembre 2008.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 43 della
legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti):
"3. Gli atti, contratti, documenti e formalita'
occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e
catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al
31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di
eventuali imposte gia' pagate.".
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
"Art. 19-bis (Differimento di un termine relativo agli
interventi per la ricostruzione del Belice). - 1. Il
termine previsto dall'art. 43, comma 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al
31 dicembre 2007 dall'art. 6, comma 8-ter, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e'
differito al 31 dicembre 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.".
- Il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 recante:
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge
8 novembre 2000, n. 328", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 (Interventi in
materia di accise sui prodotti petroliferi), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418:
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal
1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.".
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). -
1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
fornito.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
"2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
"4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.".
- Si riporta il testo del comma 17 e 18 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 244 del 2007, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009, 2010 e
2011, per una quota pari al 36 per cento delle spese
sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero
del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2011;
b) agli interventi di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al
31 dicembre 2003, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2011 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2012.".
"18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011,
nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione
tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio
relativa alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate
dal 1° gennaio 2008.".
- Si riporta il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 63 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
"8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' costituito un apposito
fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro
per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010,
per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi,
delle misure di proroga di agevolazioni fiscali
riconosciute a legislazione vigente.".
"10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonche' per
l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi'
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi):
"5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 95 del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese
sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.".
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
"Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
"Art. 2 (Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro). - 1. Salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
lordi, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate
nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima
della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita',
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
competitivita' e redditivita' legati all'andamento
economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
fiscali e della determinazione della situazione economica
equivalente alla formazione del reddito complessivo del
percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite
massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto
d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso che ha
rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno
natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a
30.000 euro. Trenta giorni prima del termine della
sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni
sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso
contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di
valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni.
6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e'
soppressa.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].".
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 61 e del comma 5
dell'art. 109 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi). - 1. Gli
interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.".
"5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente.".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro):
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'I.N.P.S. la "Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati.".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in
ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni
I.N.P.S. sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di
tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza
degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
conto dell'I.N.P.S. e che le stesse sono da intendersi
senza oneri di interessi.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale .
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza e' convocata ad istanza del
concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto
di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, supplemento ordinario.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di
lavoro e previdenza sociale" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
- Per il riferimento all'art. 37 della gia' citata
legge n. 88 del 1989, vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
"11. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo
familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali
dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai
nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili nonche'
ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono
rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la
Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti
importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle
contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli
assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari
con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni
per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonche'
quelli per i nuclei senza figli possono essere
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli
indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del
Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla
coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu' di tre figli
o equiparati di eta' inferiore a 26 anni compiuti, ai fini
della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei
figli minori anche i figli di eta' superiore a 18 anni
compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purche' studenti o
apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei
livelli di reddito familiare di cui all'art. 2, comma 12,
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che
trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008.".
- Si riporta il testo del comma 1167 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
"1167. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione
in pagamento dal 1° gennaio 2007.".
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 247 del 2007:
"Art. 1. - 1. La Tabella A allegata alla legge
23 agosto 2004, n. 243, e' sostituita dalle Tabelle A e B
contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.
2. All'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' cosi' modificato:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il diritto per l'accesso al trattamento
pensionistico di anzianita' per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall'eta', in
presenza di un requisito di anzianita' contributiva non
inferiore a quaranta anni";
2) alla lettera b), il numero 2 e' sostituito dal
seguente:
"2) con un'anzianita' contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il
requisito di anzianita' contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B
allegata alla presente legge";
3) l'ultimo periodo della lettera c) e' sostituito
dal seguente: "Per il personale del comparto scuola resta
fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico,
che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel
caso di prevista maturazione dei requisiti entro il
31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno
2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il
31 dicembre dell'anno 2012, puo' essere stabilito il
differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
di somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
eta' anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di
specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre
2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare
quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso
al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B";
c) al comma 8, le parole: "1 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007";
d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente:
"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di
anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti
del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il
pensionamento di anzianita' entro il periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";
e) il comma 19 e' cosi' modificato:
1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono
sostituite dalle seguenti: "15.000 domande di pensione";
2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e
18-bis.".
- Si riporta il testo dei commi 25, 26, 27 e 71
dell'art. 1 della gia' citata legge n. 247 del 2007:
"25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento
dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennita' ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art. 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata a
otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E'
riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero
periodo di percezione del trattamento nel limite massimo
delle durate legali previste dal presente comma. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della
predetta indennita' e' elevata al 60 per cento per i primi
sei mesi ed e' fissata al 50 per cento per i successivi due
mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. Gli
incrementi di misura e di durata di cui al presente
comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria
con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.".
"26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola
in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria
con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al
40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di
180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto
all'indennita' spetta per un numero di giornate pari a
quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore
alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e
quello delle giornate di lavoro prestate.".
"27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a
partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del
secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni e integrazioni, sono
determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento
derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati.".
"71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di
cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso.".
- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
"200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito
e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con
almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono
rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati
all'art. 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro
delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del
sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante
dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133:
"Art. 19 (Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione
e redditi di lavoro). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009
le pensioni dirette di anzianita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del
presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite
nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della
gestione separata di cui all'art. 1, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e
integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei
trattamenti disciplinato dall'art. 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data di cui al primo periodo del presente
comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con
il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia
anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia
liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n.
758.".
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti al termine di cui al medesimo
comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.".
- Per il riferimento all'art. 37 della gia' citata
legge n. 88 del 1989 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 48 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'arti. 40,
comma 3.".
- Si riporta il testo del comma 143 e 144 dell'art. 3
della gia' citata legge n. 244 del 2007:
"143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.".
"144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario.
- Per il riferimento al decreto legislativo n. 446 del
1997 vedasi in nota precedente.
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
citata legge n. 468 del 1978 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo del comma 146 dell'art. 3 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
"146. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
universita', incluso quello di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri
di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui
all'art. 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti
di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici,
di determinazione degli oneri, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A
tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle
finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede
di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale
dipendente.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 47 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale.".
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 63 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
le perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
"10. Al fine di garantire le necessarie risorse
finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti
per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi
del personale delle amministrazioni statali nonche' per
l'attuazione delle misure di cui all'art. 78, il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' integrato dell'importo di 500
milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro
per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e' altresi'
incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del
presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro
per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7
milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e
2011.".
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 61 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
le perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
"17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita'
previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 67 del
gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
le perequazione tributaria), converito, con modificazioni,
dalla legge 6 agoto 2008, n. 133:
"2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino
della materia concernente la disciplina del trattamento
economico accessorio, ai sensi dell'art. 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una
piu' stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori
prestazioni lavorative e allo svolgimento di attivita' di
rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno
e responsabilita', tutte le disposizioni speciali, di cui
all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni statali, sono
disapplicate.".
"5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, va
ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al
comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente il comma 189, dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e' cosi' sostituito: "189. A
decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le
Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi
gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
delle universita', determinato ai sensi delle rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'art. 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ridotto del 10 per cento.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Si riporta il testo dei commi 1, 1-bis e 1-ter
dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto
di impiego del personale, anche di livello dirigenziale,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il
personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n.
362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in
regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni
ordinamentali.
1-ter. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
dal rispettivo ordinamento.".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in nota
precedente.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), come da ultimo
rideterminata dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge
6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2006, n. 127:
"4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale), come rideterminato dall'art. 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236:
"Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
del 20 dicembre 1977.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 31 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53):
"3. I commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge 17 maggio
1999, n. 144, sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti
per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto art. 68
sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche
nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76.".
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro):
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.".
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo del comma 658-bis dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006, introdotto
dall'art. 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale), introdotto dall'art.
7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, cosi' come modificato dalla presente legge:
"658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia
autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa
determinato in applicazione del patto di stabilita' interno
e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia
superiore alle spese in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il
mancato rispetto del patto di stabilita'.".
- Si riporta il testo del comma 703 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5
milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 25 per cento, secondo gli
ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale e socio-assistenziale. In caso di
insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di
euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione
derivante dall'attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, e' incrementato in misura pari al 30 per
cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
nei quali il rapporto tra la popolazione residente di eta'
inferiore a cinque anni e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli
ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della
maggiore assegnazione e' finalizzato ad interventi di
natura sociale. In caso di insufficienza del predetto
importo, il contributo e' proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, e' concesso un ulteriore contributo, fino ad un
importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo
complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente nelle zone
montane.".
- Si riporta il testo dell'art. 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 77-bis (Patto di stabilita' interno per gli enti
locali). - 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di
riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo
dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai
sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009,
62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997
per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in
termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009,
10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, positivo, le
percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0
per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per
cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita'
per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno
2007, in termini di competenza mista, negativo, le
percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009,
80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno
2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110
per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo.
5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c), devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo finanziario in termini di competenza mista almeno
pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007,
quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo
risultante dall'applicazione delle percentuali indicate
nelle stesse lettere b) e c).
7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono
considerate le risorse provenienti dallo Stato e le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione
delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a seguito di dichiarazione dello stato di
emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse
sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della protezione civile, entro il mese
di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese
escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella
parte corrente e nella parte in conto capitale.
8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o
quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in
essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base
assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli
obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno, se destinate alla realizzazione di
investimenti o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza
percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a)
e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al
netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni
superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del
debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica,
le province e i comuni soggetti al patto di stabilita'
interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la
consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno
precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e
separatamente tra i comuni e le province, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli
obiettivi programmatici indicati nei Documenti di
programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite
di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto
al patto di stabilita' interno registri per l'anno
precedente un rapporto percentuale tra la consistenza
complessiva del proprio debito e il totale delle entrate
correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali,
superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la percentuale di cui al
comma 10 e' ridotta di un punto. Il rapporto percentuale e'
aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle
concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli
enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni
di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per
le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di
benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La
mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli
obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del
comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto
dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto
e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 14.
La mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui
al comma 20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4
dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno,
rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale
base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze,
rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art.
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dall'anno successivo a quello della rielezione
degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o
comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla
differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il
saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5
per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente
inadempiente non puo', nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione, da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
21. Restano altresi ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno, le disposizioni recate dal
comma 4 dell'art. 76.
21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno per l'anno 2008 relativamente ai
pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei
limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni
regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni
di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si
applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno
registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al
netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per
un ammontare non superiore a quello medio corrispondente
del triennio 2005-2007.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a), e 21 non
concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per
l'anno in cui le misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni
virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di
riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al
comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo
conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilita'
interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La
virtuosita' degli enti e' determinata attraverso la
valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due
indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere e'
determinata mediante una funzione lineare della distanza di
ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori
individuato per classe demografica. Le classi demografiche
considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000
abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino
a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati
a misurare il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e
il grado di autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado
di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione
del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al
comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base
dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione
relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di riparto in base agli indicatori. Gli importi da
escludere dal patto sono pubblicati nel sito web
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010
l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24
dovra' tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto
di cui al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito
dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione
all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei
dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in
sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si
applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
per il periodo rispettivamente previsto, fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 4, del
citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il
30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero
dell'interno la certificazione del mancato gettito
accertato, secondo modalita' stabilite con decreto del
medesimo Ministero.".
- Si riporta il testo dell'art. 77-ter del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 77-ter (Patto di stabilita' interno delle regioni
e delle province autonome). - 1. Ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi
di cui all'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui
al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle
spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 4, non puo' essere
superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di
spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per
cento, e per gli anni 2010 e 2011, non puo' essere
rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti
spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il
pieno rispetto del patto di stabilita' interno, aumentato
dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9
per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione
dell'art. 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla
somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto
delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica
disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di
competenza sia in termini di cassa.
5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale, non sono
computate nella base di calcolo e nei risultati del patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province
autonome.
5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca
importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis,
l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e'
incluso tra le spese del patto di stabilita' interno
relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata
nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere
conseguito anche nell'anno successivo.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno
precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze
il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011;
a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno
precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalita'
correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite
dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme
di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun
anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita'
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6,
anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le
modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il
bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o
comunque per annualita' definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2, le norme di attuazione devono altresi'
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente
il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste
dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato
e l'ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui
al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o
piu' regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di
stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle
regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del
saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma
algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere
assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il
saldo finanziario anche prima della conclusione del
procedimento e della approvazione del decreto previsto
dall'art. 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006 a
condizione che la sperimentazione effettuata secondo le
regole stabilite dal presente comma abbia con seguito esiti
positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica.
10. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei
loro enti ed organismi strumentali, nonche' degli enti ad
ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli
enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'art. 77-bis per gli enti
della regione e risultante dalla comunicazione effettuata
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato alla regione
interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le
disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma
si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto
speciale e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto
previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai
sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette
norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto
disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la
provincia autonoma inadempiente non puo' nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per
la sanita', in misura superiore all'importo annuale minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento
degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione.
16. Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al
patto di stabilita' interno le disposizioni recate dal
comma 4 dell'art. 76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'art. 1, comma 675,
della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono
aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono
adottati in sede europea ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero
sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente
all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi
ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita'
interno nel rispetto dei saldi fissati.".
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
"Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ....
12. ....
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 6 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, cosi' come modificato dalla
presente legge:
"7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per
l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie locali provvede a
finanziare direttamente, in applicazione dei criteri
stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati.".
- Si riporta il testo del comma 44 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
"44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo
economico e di integrazione delle aree montane negli assi
di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale
di cui al comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e'
integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5
milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.".
- Per il riferimento ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vedasi in nota
precedente.
- Per il riferimento all'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 vedasi in nota precedente.
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
25 settembre 2008, n. 149 (Disposizioni urgenti per
assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2008, n. 184, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 1-bis (Assetto organizzativo della raccolta in
rete fisica dei giochi e delle scommesse). - 1. Al fine di
perseguire il progressivo superamento dell'assetto
organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee del 13 settembre 2007
nella causa C-260/04, nonche' di perseguire l'obiettivo
della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e
sportiva gia' determinato dall'art. 38 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua
un'apposita procedura selettiva in tempo utile per
rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla
predetta sentenza.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 e' la
concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto
di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base
ippica, di cui all'art. 38, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al
numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si
estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione di prodotti di
gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 e' aperta alle
domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati
dell'Unione europea in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno
conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'art. 1, comma 287, lettera a), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e all'art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura e' aperta
altresi' alle domande di soggetti che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono titolari di concessione precedentemente conseguita,
con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio
e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici.
I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei
relativi organi societari non devono avere controversie
legali pendenti, per le quali non e' ancora intervenuto il
giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al
presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di
cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti
dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a
concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla
procedura selettiva e' reso disponibile nel sito internet
www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte
utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto
sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate,
fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato
le offerte risultanti economicamente piu' elevate rispetto
ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni
sono aggiudicate a soggetti gia' titolari, per concessione
precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base
sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 25 per
cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La
convenzione accessiva alla concessione e' predisposta
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla
base dello schema approvato con decreto del direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della
convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al
comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito
della procedura di cui al comma 1, sono revocate le
concessioni precedentemente conseguite da tali
concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su
base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2008, n. 101, l'art. 6 degli schemi di
convenzione per l'affidamento in concessione approvati con
decreti del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006 nonche'
le lettere f) e g) del comma 287 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le
lettere f) e g) del comma 4 dell'art. 38 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13
dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: "al totalizzatore" sono inserite le seguenti: "e a
quota fissa" e le parole: ", esclusivamente nei giorni di
svolgimento delle gare," sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e' istituito
un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del
predetto fondo e' destinata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte
premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli
ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di
risanamento finanziario e di riassetto dei relativi
settori, alle esigenze finanziarie relative alle attivita'
istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di
funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non
destinata alle predette esigenze e' riversata all'entrata
del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009,
la misura del prelievo erariale unico di cui all'art. 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'art.
1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento
delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti
dall'applicazione del presente periodo rispetto alle
entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
assegnate all'UNIRE, nella misura del 50 per cento, per
essere interamente destinate all'incremento del monte premi
e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI). Al fine di consentire
il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei
servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 e'
assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni
di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'art.
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le
eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonche' del comma 5 del
presente articolo, rilevate annualmente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono
interamente destinate all'incremento del monte premi. Il
piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie
dell'UNIRE e' approvato, entro il 15 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
8. All'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: "eventi non sportivi" sono inserite
le seguenti: ", escluse le manifestazioni per la cui
realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano
le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati
individuati con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, cosi' come modificato dalla presente legge:
"2. Al fine di garantire la continuita' nella gestione
del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e
la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, dalla
data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1,
previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad
evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009,
sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione
di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota
fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla
convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle
finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla
deliberazione del commissario straordinario dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del
14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.".



 
Art. 3.
(Ulteriori norme in tema di tutela
della finanza pubblica)

1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
"Art. 62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - I. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo camma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passivita' esistente, non puo' essere superiore a trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta' di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati nonche' delle clausole relative alle predette componenti derivate, il medesimo regolamento individua altresi' le informazioni, rese in lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonche', sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della gia'
citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.».
- Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
citata legge n. 468 del 1978 vedasi in Note all'art. 1.



 
Art. 4.
(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1713):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 30 settembre 2008.
Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 2 ottobre 2008 con
pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 14, 16, 21, 23, 28,
29, 30 e 31 ottobre 2008; il 3, 4 e 5 novembre 2008.
Esaminato in aula il 6, 7, 10, 11, 12 novembre 2008 e
approvato il 13 novembre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 1209):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 19 novembre 2008 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 19, 26 e 27 novembre
2008; il 2, 3, 4 e 5 dicembre 2008.
Esaminato in aula il 18, 19, 20 e 25 novembre 2008; 9 e
10 dicembre 2008 e approvato con modificazioni, l'11
dicembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1713-B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 15 dicembre 2008 con
pareri delle commissioni I, II, III, VI, VII, VIII, XI,
XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 15, 16 e 17 dicembre
2008.
Esaminato in aula il 18 dicembre 2008 e approvato il 19
novembre 2008.
 
PROSPETTO DI COPERTURA

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Tabella A

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Tabella B

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Tabella C

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Tabella D

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Tabella E

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Tabella F

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