Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008
Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. (Deliberazione n. 16736).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, con la quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
Ritenuta la necessita' di modificare ed integrare il Libro VIII, Parti II, III e VI, del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
I. Il Libro VIII, Parti II, III e VI, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e' modificato ed integrato come segue:
all'art. 95:
il comma 1 e' modificato come segue: «L'interessato puo' presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarita' sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo»;
all'art. 97, comma 2, lettera e):
prima della parola «denominazione» sono inserite le seguenti: «per i promotori che esercitano l'attivita',»;
all'art. 99, comma 1, lettera c):
dopo le parole «del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «ovvero quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa e' stata sostenuta»;
all'art. 100, comma 3:
la parola «cinque» e' sostituita con la parola «tre»;
all'art. 101:
il comma 2 e' sostituito come segue: «Il provvedimento di iscrizione all'albo e' adottato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «4. Il procedimento di iscrizione e' sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.»;
all'art. 102:
al comma 1, lettera e), le parole «radiazione dall'albo deliberata dalla Consob» sono sostituite dalla seguente: «decesso.»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarita', da quello del completamento o della regolarizzazione.»;
il comma 2 e' modificato come segue: «L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed e), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne da' comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione.
2-ter. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.»;
il comma 4, lettera b), e' modificato come segue: «nel caso previsto dal comma 2-ter, siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.»;
il comma 5 e' modificato come segue: «Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e' sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione e' inoltre sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'art. 55, comma 1, del testo unico e di sospensione dall'albo di cui all'art. 196, comma 1, lettera c), del testo unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. La cancellazione dall'albo nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d), non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, del testo unico.»;
all'art. 103:
il comma 1, lettera b), la parola «precedente» e' sostituita dalla seguente: «a)»;
il comma 2 e' modificato come segue: «Fino all'emanazione delle istruzioni operative di cui all'art. 103-bis, comma 3, i promotori, entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, sono tenuti a comunicare all'Organismo:
a) la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo;
b) la variazione del soggetto abilitato per conto del quale operano.»;
dopo l'art. 103 e' inserito il seguente:
«Art. 103-bis (Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo). - 1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.
2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 decorrono dall'emanazione di apposite istruzioni operative da parte della Consob.
4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti all'albo.»;
all'art. 112:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'art. 31, comma 4, del testo unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.».
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Milano, 18 dicembre 2008
Il presidente: Cardia
 
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