Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 29 ottobre 2008
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche della gioventu';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della gioventu', on. Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, prevedendo altresi' l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventu';
Visto l'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2008;
Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';
Viste le intese in data 14 giugno 2007 e 29 gennaio 2008, concordate in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernenti le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sul citato Fondo per le politiche giovanili;
Visto l'Accordo in data 16 ottobre 2008, intercorso tra il Ministro della gioventu', il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'A.N.C.I., recante la disciplina delle modalita' di attuazione e monitoraggio degli interventi proposti dalle autonomie locali da finanziarsi a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 14 giugno 2007 e dell'art. 3, comma 2, dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 29 gennaio 2008;
Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 e' destinata, per l'anno 2008, la somma di 55 milioni di euro.
3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 e' destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 3 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.
 
Art. 2.

Azioni e progetti di interesse nazionale
1. Costituiscono azioni e progetti di interesse nazionale, ammessi al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, quelle di seguito indicate:
a) «Diritto al futuro» finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, allo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, alla promozione di cultura d'impresa, al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla facilitazione dell'accesso al credito con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;
b) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;
c) «La Meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e visibilita' alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualita' e la creativita' dei giovani;
d) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualita' e delle eccellenze;
e) «Expo della gioventu'» realizzazione di una grande vetrina della gioventu' nelle quale dare risalto ai migliori talenti.
2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attivita' di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della gioventu'.
3. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al comma 1, il Dipartimento della gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specifici Accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.
4. Alla quota di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, come integrata dalla dotazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 1, per la parte destinata alle azioni ed ai progetti di rilevante interesse nazionale, afferiscono altresi' gli impegni finanziari, contabilmente gia' assunti o da assumersi a valere sul capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2008, necessari al fine di dare attuazione ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti negoziali e ad altri atti amministrativi comunque denominati adottati nelle more dell'emanazione del presente decreto, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 3, comma 4, in materia di convenzioni sottoscritte dall'A.N.C.I.
 
Art. 3.

Azioni e progetti destinati al territorio
1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro e' ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2008, nonche' nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 31 luglio 2008.
2. L'Accordo di programma quadro (APQ) e' lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie, nonche' con i documenti di programmazione regionale.
3. Il Quadro strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalita' di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonche' la data per la stipulata in 15 milioni di euro. Alla suddetta quota di risorse finanziarie, come integrata dalla dotazione aggiuntiva destinata agli Enti locali di cui all'art. 5, comma 1, afferiscono gli impegni finanziari, contabilmente gia assunti o da assumersi nell'esercizio finanziario 2008, necessari al fine di dare attuazione alle Convenzioni sottoscritte dall'ANCI individuate nell'Accordo in data 16 ottobre 2008, intercorso tra il Ministro della gioventu', il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'A.N.C.I., citato nelle premesse.
 
Art. 4.

Attivita' strumentali
1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, comma 2, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'.
 
Art. 5.

Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2007
1. Le risorse finanziarie assegnate dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2008 - al capitolo n. 853 denominato «Fondo per le politiche giovanili», per la parte eccedente lo stanziamento legislativo annuale di euro 130.000.000,00 costituendo risultato di economie di gestione verificatesi nel precedente Esercizio finanziario 2007, sono destinate, in conformita' a quanto sancito con l'Accordo in data 16 ottobre, intercorso tra il Ministro della gioventu', il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'A.N.C.I., citato in premessa, nella misura di euro 5.150.000,00 alle azioni ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 4, e, per la restante parte, alle azioni ed ai progetti di rilevante interesse nazionale, di cui all'art. 2.
Roma, 29 ottobre 2008
Il Ministro della gioventu': Meloni Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2008 Registro n. 12, foglio n. 259
 
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