Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171
Testo del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Promozione del sistema agroalimentare
italiano all'estero
(( 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1088 e' sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;
b) il comma 1089 e' sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo e' soppresso.
3) all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009».
2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1090 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2006 , n. 299, come modificato
dalla presente legge:
«1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089
si applica anche alle imprese in attivita' alla data di
entrata in vigore della presente legge, anche se con
un'attivita' di impresa inferiore a tre anni. Per tali
imprese la media degli investimenti da considerare e'
quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi
di imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita'
applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della
somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di
euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno
2009.».



 
Art. 1-bis.
Fondo di solidarieta'
(( 1. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilita' gia' destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo. ))



Riferimenti normativi:
- L'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, cosi' recita:
«2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori.».
- L'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, recante
Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel
quinquennio 1966-1970, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278, cosi'
recita:
«Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). - 1. Il fondo di cui al capo III della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
2. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
3. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per
scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
4. L'interesse a carico dei beneficiari, per le
operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in
vigore della presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
5. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
6. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
7. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
«Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
8. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di
macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge potra' essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.».
- L'art. 1, comma 1072, della citata legge 27 dicembre
2006, n. 296, cosi' recita:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 1-ter.
Proroga di agevolazioni previdenziali
(( 1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 5, 5-bis, 5-ter
della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo
1988, n. 61:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella
misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30
per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi
e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati
nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del
60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai
datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 01, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006:
«Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la
riduzione contributiva compete nella misura del 75 per
cento dei contributi a carico del datore di lavoro,
previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la
riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire
modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (NPS), ivi
compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti
entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero
relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica
trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in
attivita' devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su
apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro
che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di
coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il
presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla
verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
presentano valori di manodopera impiegata inferiori a
quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le
comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di
cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall'art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, per via telematica esclusivamente
alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L'INPS
provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
presente comma al servizio competente di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
ed alla amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il
compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della
contribuzione sia con riferimento al versante delle
prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata
ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli
finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a
legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e
agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del
presente art., pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006,
a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48
milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288
milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e
F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al
limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della citata
legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto
per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in
sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i
contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola
beneficiaria, gia' scaduti alla data del pagamento degli
aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi
titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A
tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via
informatica i dati relativi ai contributi previdenziali
scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti
interessati, anche tramite i Centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'art.
3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni. In caso di contestazioni, la
legittimazione processuale passiva compete all'Istituto
previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con i commi da 1 a 16.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 289, 936 e 1075
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese
agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio
di certificazione e controllo della qualita' ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24
giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi
o costituite in forma cooperativa, e' concesso un credito
d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese
sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati
e delle relative attestazioni di conformita'. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato, le modalita' per l'accesso all'agevolazione di
cui al presente comma, entro un limite di spesa pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.».
«936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell'art. 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione
commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese
attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili,
aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del «made in Italy» e' incrementato di
ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte
delle risorse di cui al precedente periodo, per un
ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di
contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti
alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei
prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime
secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni
e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del commercio internazionale, sono
individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui
al precedente periodo.».
«1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito
d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalita'
di cui all'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, nonche' in base a quanto definito dalla Commissione
europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli
articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per
gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle
disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al
comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per
l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.».



 
Art. 2.

Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato
1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2009.



Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 22-bis del decreto legislativo, 26
ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279:
«Art. 22-bis (Disposizioni particolari in materia di
biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1.
Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di
compensare i maggiori costi legati alla produzione, al
biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in
miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota di accisa
pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato
come carburante di cui all'allegato I; al fine della
fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di
biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il
gasolio, e' contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del
deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione,
l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra
l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e
la predetta aliquota ridotta, come eventualmente
rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale nonche'
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite,
i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati
agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti
quadro, le modalita' per la contabilizzazione e la
fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono
stabilite le forme di garanzia che i soggetti che
partecipano al programma pluriennale devono fornire per il
versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di
assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato
ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo.
Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno,
non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non
ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali
quantitativi devono essere miscelati con il gasolio ovvero
trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero,
per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale,
immessi in consumo, entro il successivo 30 giugno. In caso
di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more
dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della
disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al
comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate e' assegnata, con i
criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003,
dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In
caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma
1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di
180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo.
2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione
comunitaria di cui al comma 1, la parte del contingente di
cui al medesimo comma 1 che residua dopo l'assegnazione di
cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane,
previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel
che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e alle
relative quantita' di biodiesel ottenibili dalle materie
prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente
a tali quantita'. In considerazione della pendente
valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita' del programma pluriennale di cui al comma 1
con il quadro normativo comunitario, l'assegnazione di cui
al presente comma e' effettuata subordinatamente alla
prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati; nel
caso in cui le autorita' comunitarie, nell'ambito della
loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti
assegnatari di quantitativi di biodiesel ai sensi del
presente comma sono tenuti al pagamento della maggiore
accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e
immesso in consumo.
2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni dei singoli operatori
previste in attuazione dei contratti quadro e intese di
filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione con
gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all'operatore nell'ambito del programma
pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del
programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo
economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i
costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di
ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1, e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della
misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente
di cui al comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza
costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno
successivo a quello della rideterminazione. Qualora la
misura dell'aumento del contingente risultante dalle
disposizioni di cui al presente comma richieda la
preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e'
subordinata all'autorizzazione stessa.
5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo
le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti
prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con
oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola:
euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di
origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per
1.000 litri.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73
milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e
tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti
singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella
carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro
idoneita' ad abbattere i principali agenti inquinanti,
valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale
dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni
dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle
benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa
relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), e'
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento
della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con
quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, lettera f), della
direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti.
5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'art. 21, comma 6-ter, del presente testo unico nella
formulazione in vigore al 31 dicembre 2006.».



 
Art. 2-bis.

Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla
vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione
(( 1. Le vinacce vergini nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006». ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
supplemento ordinario.



 
Art. 3.

(( Disposizioni in materia di enti irrigui ))
1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria (( e' attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della )) trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono piu' utilizzati per gli scopi previsti dal (( medesimo comma 6. ))
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalita' dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalita' e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresi', mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
(( 3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. ))
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, (( all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di otto anni";
4-bis. Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma e' fissato al 30 giugno 2009. ))

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
(( 5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le societa' partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facolta' di provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande.
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalita', per l'anno 2009, e' assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di
agricoltura). - 1. Il termine di cui all'art. 1, comma
9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la
presentazione della proposta di concordato ai sensi
dell'art. 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del
comma 9-bis e' inserito il seguente: «In mancanza della
presentazione e della autorizzazione della proposta di
concordato l'autorita' amministrativa che vigila sulla
liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa
dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa».
Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per
l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e'
prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
2. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2008» .
2-bis. All'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 6
giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della
legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' le opere di trasformazione e miglioramento
fondiario».
3. All'art. 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo
onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato
di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi
dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'art. 126 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale
delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative
stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite
negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in
data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti
stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette
garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere
nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del
provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda
all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle
domande, si procedera' all'accollo nei limiti dei fondi
gia' stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149.
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di
disciplinare entro il 31 dicembre 2009 la situazione
gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto
capitale gia' erogati per la realizzazione del mercato
stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27
dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono
confermati in favore del comune medesimo, proprietario
dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la data
del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di
destinazione e di inalienabilita' previsti per le opere
finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
5. Il termine previsto dall'art. 1, comma 559, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale
proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita'
collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1,
comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008
per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi
alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e
Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei
successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione
dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti
finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o
siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare
l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire
all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento
dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del
quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.
7. Per assicurare la continuita' nel funzionamento
dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione
del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti
utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato,
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le
disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui
all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno
2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero
suddetto per le finalita' di cui al presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di
bilancio.
7-bis. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole:
«1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2009» .
7-ter. Il comma 96 dell'art. 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi
indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai
soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno
1986, n. 251, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008:
«Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono
attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso
di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'art. 1,
comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n.
137, supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 8 (Esercizio di attivita' selvicolturali). - 1. Le
cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via
principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel
settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni
idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori
agricoli.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 22
ottobre 2001, n. 381, recante Disposizioni urgenti
concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2001, n. 247
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
legge 21 dicembre 2001, n. 441, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 22 dicembre 2001, n. 297, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e'
prorogato di otto anni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
art., determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed
in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 5, comma 3-ter del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° ottobre 2005, n. 229, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 novembre 2005, n.
244 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2005, n. 279), entrata
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione, e' il seguente:
«3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 166 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica). - 1.
I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
loro competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le
reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli
acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai
sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle
competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da
realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti
nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la
restituzione delle acque siano compatibili con le
successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di
energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttrici. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi
giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine,
la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi
sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acque corrispondenti, applicandosi anche in
tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma
dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque, sugli impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita'
gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33.
« Art. 19 (Trasferimento delle attivita' residue alle
amministrazioni competenti). - 1. Le materie gia' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal
commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del
bilancio e della programmazione economica ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni,
sono definitivamente attribuite alle amministrazioni
competenti per materia, individuate secondo quanto disposto
dal presente articolo.
2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli
incentivi per opere private riguardanti le attivita'
turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita'
creditizie.
3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto
azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia
del mutuo ottenuto.
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per
opere private e connesse attivita' creditizie per i
miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e
montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la
valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti
speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei
campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della
forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della
zootecnia e della commercializzazione dei prodotti
agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti
speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti
dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante
un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE
sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e
osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del
commissario ad acta, e per non piu' di due consulenti
giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da
definire con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art.
19, comma 5, del decreto legislativo3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni e integrazioni; assegnata al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e
trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4
e 5 rientranti nelle competenze regionali.
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le
seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse»
trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle
regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi
per progettazioni, studi e campagne di indagini della
Gestione separata di cui all'art. 5, legge 1° marzo 1986,
n. 64 ; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa
per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in
gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case
danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi
comprese le attivita' creditizie.
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei
contributi agricoli unificati; incentivi per opere private
nel campo dell'istruzione professionale.
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e
relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto
disposto dal comma 1, si effettua con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro competente.».



 
Art. 4.

Programma SFOP
1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, (( pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008, )) fanno carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1987, n. 109:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, legge c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».



 
Art. 4-bis.
Differimento di termine
(( 1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' differito al 31 dicembre 2010. ))



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146
(Attuazione delle direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95.



 
Art. 4-ter.
Semplificazione delle procedure relative
alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura
(( 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura. ))
 
Art. 4-quater.
Disposizioni in materia di canoni concessori
per le attivita' di pesca e acquacoltura
(( 1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 48 del regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1604, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi sulla pesca», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 gennaio 1932, n. 18.
«Art. 48. - Le societa' cooperative di pescatori
lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie,
consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in
consorzio come all'art. precedente, dei seguenti benefici:
a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi
dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre
1923, n. 3269, nonche' delle altre disposizioni speciali
stabilite, per le societa' cooperative, dagli articoli 65 e
67 della citata legge di registro, purche' il capitale
complessivo di ciascuna societa' non superi le lire
500.000;
b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma
dell'art. 49 della presente legge, della disposizione
dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge
luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.
Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
c) della concessione, su parere della commissione
consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza
motori, e di scafi portapesce;
d) della concessione di sussidi straordinari o di
contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di
magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi
del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di
stabilimenti o di opifici necessari all'industria della
pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il maggior
sviluppo dell'industria peschereccia;
e) della concessione per l'esercizio delle proprie
attivita' di aree e fabbricati del demanio marittimo, col
pagamento del solo annuo canone di lire 1.000, a titolo
ricognitorio e con l'esonero delle domande e degli atti
relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo,
a condizione che le societa' cooperative assumano l'obbligo
di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni
altro tributo o contributo fondiario o consorziale in
quanto dovuti, nonche' l'obbligo della manutenzione
ordinaria e straordinaria dei fabbricati.
Dell'agevolezza di cui alla lettera e) sono ammessi a
godere anche i consorzi, e le cooperative non costituite in
consorzi.».
- Il testo del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154, recante Modernizzazione del settore pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 7 marzo 2003, n. 38, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146.



 
Art. 4-quinquies.
Semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese agricole
(( 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 193 e 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 supplemento ordinario come modificato dalla
presente legge:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono
accompagnati da un formulano di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di' destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulano dl identificazione di cui al comma 1
deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulano
deve rimanere presso il produttore o Il detentore e le
altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al
detentore. Le copie del formulano devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti
pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al
trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
gestisce Il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti
stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta litri.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano altresi' nel caso di trasporti di rifiuti
speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a),
effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo
occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al
gestore del servizio pubblico di raccolta del rifiuti
urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione,
purche' tali rifiuti non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al
presente articolo e' definita con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di' cui ai decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti dei
formulano di identificazione e le modalita' di numerazione,
di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei
formulari di identificazione, nonche' la disciplina delle
specifiche responsabilita' del produttore o detentore, del
trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
tenendo conto delle specifiche modalita' delle singole
tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai
trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla
microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:
a) relativamente alla definizione del modello e dei
contenuti del formulano di identificazione, si applica il
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i
formulari di identificazione devono essere numerati e
vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia
di rifiuti e devono essere annotati sui registro IVA
acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun
diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo e'
validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni
transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa
comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo
alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di' accompagnamento di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo
all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
e' sostituita dal formulario di identificazione di cui al
comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato
IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste
nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere
indicate nello spazio relativo alle annotazioni del
medesimo formulario.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo
190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la
raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o
trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con
lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel piu' breve
tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di
identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello
spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie
previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle
variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni
dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati
per la spedizione all'interno dei porti e degli scali
ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di
arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione dl
trasporto, nonche' le soste tecniche per le operazioni di
trasbordo non rientrano nelle attivita' di stoccaggio di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purche' le
stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i
giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui
al comma 1, sostituisce a tutti gli effetti il modello F di
cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.».
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito
denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con
sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali
e provinciali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I
componenti dei Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato
nazionale per ogni singola attivita' soggetta ad iscrizione
all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e
competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed e' composto da diciannove membri di
comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o
giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attivita' produttive, con
funzioni di vice Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie economiche interessate, di
cui due dalle organizzazioni rappresentative della
categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni
che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerate all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio;
e)-f) (soppresse).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo svolgimento
delle attivita' di' raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi,
di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi, nonche' di funzioni
analoghe; fermi restando gli adempimenti documentali e
contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle
vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le
societa' dl gestione dei servizi pubblici di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo
e' effettuata mediante apposita comunicazione del comune o
del consorzio dl comuni alla sezione regionale
territorialmente competente ed e' valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e
costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, dl commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato o allo svolgimento delle attivita' soggette ad
iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attivita'
di intermediazione e di' commercio del rifiuti, senza
detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano
l'attivita' di gestione di' impianti mobili di smaltimento
e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie
finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono
ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del
quarantapercento nel caso di imprese in possesso della
certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso
14001.
8. Le disposizioni di' cui ai commi 5, 6 e 7 non si
applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei
propri rifiuti, ne' ai produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di' raccolta e
trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria
dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono
prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione
delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita
sezione dell'Albo in base alla presentazione di una
comunicazione alla sezione regionale o provinciale
dell'Albo territorialmente competente che rilascia il
relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.
Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua
responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n.
241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le
attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli
estremi Identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto
delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d)
il versamento del diritto annuale dl registrazione, che in
fase di prima applicazione e' determinato nella somma di 50
euro all'anno, ed e' rideterminabile ai sensi dell'articolo
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
delle Imprese di cui al presente comma effettuate entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni restano valide ed efficaci.
Non e' comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il
trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente
comma, purche' lo stesso trasporto sia esclusivamente
finalizzato al conferimento al gestore del servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia
stata stipulata una convenzione».
9. Le imprese che effettuano attivita' di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
di terzi, le imprese che effettuano le attivita' di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare idonee garanzie finanziaria a favore della
regione territorialmente competente, nel rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera
h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per
le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di
imprese in possesso della certificazione ambientale ai
sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al
presente comma devono essere in ogni caso prestate in base
alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attivita' di gestione di
impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarita'
di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore
della regione per ogni impianto che viene gestito;
b) le imprese che effettuano l'attivita' di bonifica
dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le
garanzie finanziarie a favore della regione per ogni
intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti
e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del
Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita'
organizzative dell1Albo, i requisiti, i termini e le
modalita' di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione,
nonche' le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello
Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano
ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
Il decreto di cui al presente comma si Informa ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,
sono fissati i criteri generali per la definizioni delle
garanzIe finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. (Abrogato).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le isposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto,
disposizioni la cui abrogazione e' differita al momento
della pubblicazione dei suddetti decreti.
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione
del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e
provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera
1), e 3, lettere e) ed f), e' subordinata all'entrata in
vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato
decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre
1995.
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte
all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di
attivita' alla Sezione regionale o provinciale
territorialmente competente. Detta comunicazione deve
essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata
da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo
13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998,. n. 406,
nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla
quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e
della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le Sezioni regionali e
provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e
inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi
elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla
provincia territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria
ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della
comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero
non comporta variazioni della categoria, della classe e
della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. (Abrogato).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nel quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I
registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi
disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via
telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto.
Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato
nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la
ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti
oggetto dell'attivita' di gestione, la scadenza
dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni
variazione delle predette informazioni che intervenga nel
corso della validita' dell'autorizzazione stessa. Nel caso
di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni
dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessata
puo' inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per
via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone
l'inserimento nei registri.
24.-25. (Abrogati).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



 
Art. 4-sexies.
Semplificazione del settore pesca
(( 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione».
2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca
marittima», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
2004, n. 145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Registro dei pescatori marittimi). - 1. Coloro
che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei
pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di
porto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 10, restano in vigore le disposizioni in
materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639, ad eccezione del disposto di cui
all'articolo 35, primo comma numero 5) del medesimo
decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione.
3. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che
esercitano la pesca scientifica ed appartengono a
organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o
espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185:
«Art. 23 (Medico competente e sorveglianza sanitaria del
lavoratore marittimo). - 1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 13, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a
bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del
lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i
giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al
comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da
custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto
professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a
richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta
rilascia copia della documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'art.
14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza
visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera
b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori
qualora tali richieste siano correlate ai rischi
professionali.
2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento
della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per
motivate ragioni, della collaborazione di medici
specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli
oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli
accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima
un giudizio di idoneita' parziale o temporanea o totale del
lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di
rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il
lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore
dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi
ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle
nuove misure di protezione adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del
Ministero della sanita' territorialmente competente.
5. Il medico competente puo' essere dipendente di una
struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore,
libero professionista o dipendente dell'armatore. Il
dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere
l'attivita' di medico competente qualora esplichi
l'attivita' di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico
competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
marittimi sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami
clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.».



 
Art. 4-septies.
Esenzione da obbligo di certificazione
(( 1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930. ))



Riferimenti normativi:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 106, recante
«Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969,
modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra
il 23 maggio 1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 marzo 1982, n. 87.



 
Art. 4-octies.
Accordi di filiera
(( 1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002.



 
Art. 4-novies. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori
(( 1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e di difesa del territorio».
2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi di bonifica,». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Promozione delle attivita' selvicolturali). -
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e
qualificarne la professionalita', le regioni istituiscono
elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori,
opere e servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono
ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprieta' o
possesso pubblico e di difesa del territorio.
2. Le norme di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, sono estese ai soggetti di cui al comma 1
anche per l'affidamento della gestione e per la
realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito
forestale.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Convenzioni con le pubbliche amministrazioni).
- 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita'
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le
pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di
bonifica, possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le
prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono
consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in
finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni
tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
con gli imprenditori agricoli di importo annuale non
superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».



 
Art. 4-decies.
Contrasto agli incendi boschivi
(( 1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attivita' svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))



Riferimenti normativi:
- La legge 5 aprile 1985, n. 124, recante disposizioni
per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985.



 
Art. 4-undecies. Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla
valutazione ambientale strategica - VAS
(( 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul
patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene
effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione
della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo,
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomurticazioni, turistico, della pianificazione
territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III
e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti
sulle finalita' di conservazione dei siti designati come
zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti' di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma
2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora
l'autorita' competente valuti che possano avere impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il
quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a
scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
coperti dal segreto di Stato;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per
l'incolumita' pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri
della gestione forestale sostenibile e approvati dalle
regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i
progetti che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene
effettuata altresi' una valutazione per:
a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente
decreto;
b) i progetti di cui all'allegato IV al presente
decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente,
all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione e' inoltre necessaria per:
a) i progetti elencati nell'allegato II che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati
per piu' di due anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati
nell'allegato II;
c) i progetti elencati nell'allegato IV;
qualora in base alle disposizioni di cui al successivo art.
20 si ritenga che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV,
ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie
dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per
cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella
misura massima del trenta per cento o decremento delle
soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti
di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure
parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono
determinare, per specifiche categorie progettuali o in
particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla
base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o
condizioni di esclusione dalla verifica di
assoggettabilita'.
10. L'autorita' competente in sede statale valuta caso
per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale. La
esclusione di' tali progetti dal campo di' applicazione del
decreto, se cio' possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, e' determinata con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di'
applicazione del presente decreto, quando non sia possibile
in alcun modo svolgere la valutazione di impatto
ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza,
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumita'
delle.persone e di' mettere in sicurezza gli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamita'. In tale caso
l'autorita' competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorita' che dispongono
tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di
valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le
informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di
cui alla lettera a), le informazioni relative alla
decisione di esenzione e le ragioni per cui e' stata
concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
caso di interventi di' competenza regionale, prima di
consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle
motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni
messe a disposizione del pubblico.».



 
Art. 4-duodecies.
Oli minerali impiegati nei lavori agricoli
(( 1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento
concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2001, n. 302:
«Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione
all'agevolazione). - 1. L'agevolazione di cui all'art. 1
compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti le attivita' richiamate all'art. 1, comma
1, iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle
imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a),
per lo svolgimento in comune delle medesime attivita'
connesse all'esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle
imprese.
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere a), b) e
c), le agevolazioni competono per lo svolgimento delle
attivita' agricole di cui all'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti,
compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le
lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti
indicati alla lettera d), spettano per i lavori eseguiti
nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive
attivita' istituzionali; per le imprese agromeccaniche
competono in relazione alle prestazioni, rese in favore
delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese
e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in
relazione alle attivita' agricole di cui all'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno
di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera a)
presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di
categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle
province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo
all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura,
d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o
provinciale», competente in base all'ubicazione dei
terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o,
se trattasi di persona giuridica, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le
generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese
e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per
quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa
e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero
del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano
di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del
proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 3,
che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando,
oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di
lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la
ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita'
di cui all'art. 1, comma 1, che si intendono eseguire nel
corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantita'
su cui intervenire, con distinta indicazione di quelli che
si intendono affidare ad imprese agromeccaniche,
riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione
annuale, le generalita' del titolare dell'impresa
incaricata, nonche' la ragione sociale e la relativa sede
legale. Devono altresi' risultare distintamente le
lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di
energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche
stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli
minerali indicati all'art. 1, comma 1, con l'applicazione
di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero
combustibili diversi, affinche' se ne tenga conto nella
determinazione dei quantitativi spettanti ai sensi
dell'art. 3, comma 1.
4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere
omessi i dati di cui alla lettera f) risultanti dal
repertorio notizie economiche ed amministrative (REA)
previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso
riferimento; le richieste relative agli anni successivi al
primo, qualora i dati dichiarati dall'azienda istante
rimangano immutati rispetto alla richiesta iniziale,
potranno essere sostituite da una dichiarazione attestante
che i dati e le notizie gia' forniti sono validi anche per
l'anno in cui si rinnova la richiesta di ammissione al
beneficio.
5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui al
comma 3, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g)
ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per
ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro
delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa
azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i
lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici
o quantita' su cui intervenire.
6. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche
producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di
cui al comma 3, lettere a), b), d), e), f) e g), una
dichiarazione dalla quale risulti l'attivita' che da'
titolo per l'accesso all'agevolazione.
7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano,
in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al
comma 3, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i
presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel
registro delle imprese di cui alla lettera c), una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai
sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti
l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
8. Le imprese agromeccaniche possono richiedere
un'assegnazione entro il limite dei quantitativi di
prodotti assegnati nell'anno precedente; possono, altresi',
richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni
previo rendiconto dei consumi di carburante gia' assegnato.
9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le
lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto,
alla richiesta e' allegata la documentazione comprovante la
conduzione, che puo' essere costituita anche dalla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal
proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero
congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di
registrazione del contratto di affitto, ove sussista
l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata
ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
dall'art. 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato formale atto
di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante
la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di
registrazione della denuncia stessa non appena disponibili.
10. Per la conduzione da parte della stessa azienda di
terreni ubicati in piu' province appartenenti a diverse
regioni, i soggetti interessati presentano unica istanza
all'ufficio regionale o provinciale ricadente nel
territorio della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura presso la quale risultano
iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre
1993, n. 580.
11. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese
quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere
eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di
apposita comunicazione integrativa della richiesta da
presentare entro trenta giorni dal verificarsi della
variazione, per i conseguenti adempimenti. In caso di
decesso del titolare dell'azienda, ne viene data
comunicazione all'ufficio regionale o provinciale entro sei
mesi dal verificarsi dell'evento, per i conseguenti
adempimenti.
12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal
richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende
agricole; in tal caso e' sufficiente nella richiesta fare
riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al
comma 11 si considerano effettuate se comunicate
all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro
invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per
il richiedente.».



 
Art. 4-terdecies.
Interventi nel settore della produzione agricola
(( 1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. ))



Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) 20 dicembre 2007 n. 1535, della
Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato Ce agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337.
- Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura del
quinquennio 1966-1970, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1966, n. 278, e' il
seguente:
«Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). - Il fondo di cui al capo III della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di «fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura» e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tale
attivita' a favore dl propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile.
Saranno tenute in particolare considerazione le domande
presentate da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi, in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
«Fondo» gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine
agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge potra' essere accreditata agli istituti ed
enti, per una volta tanto e con le modalita' da stabilire
in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.».
- L'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, cosi'
recita:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - 1. (Omissis).
2. Per gli interventi di' cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, alla scopo denominato "Fondo di
solidarieta' nazionale incentivi assicurativi". Per gli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e'
iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato "Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori"».



 
Art. 4-quaterdecies.
Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario
(( 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle prorieta' nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. ))




Riferimenti normativi:
- L'art. 1, comma 1072, della citata legge 27 dicembre
2006, n. 29, cosi' recita:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 4-quinquiesdecies.
Disposizioni per la produzione
della «mozzarella di bufala campana» (DOP)
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente articolo. ))



Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CE) 12 giugno 1996, n. 1107/96, della
Commissione, relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro
della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.C.E. 21
giugno 1996, n. L 148.



 
Art. 4-sexiesdecies. Consigli di amministrazione di enti e societa' controllati o vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(( 1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' le societa' sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle societa', nonche' degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ))
 
Art. 4-septiesdecies. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS
(( 1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 506 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300:
«506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi
derivanti dall'applicazione dell'art. 44, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS
e' autorizzato a definire i predetti contenziosi in via
stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si
impegnino al pagamento dei contributi oggetto di
contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il
pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilita' di
rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento
degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in
pendenza di giudizio, abbiano gia' anticipato il pagamento
all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, e'
riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento
delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi
legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino
alla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Per il testo dell'art. 22-bis del decreto legislativo
n. 504 del 1995 si vedano i riferimenti normativi all'art.
2.



 
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