Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2008
Trasmissione dei dati relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) e di sanzioni ed interessi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

e

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'Interno

Visto l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, laddove, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone la necessita' di determinare con decreto le modalita' ed i termini di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ed attribuisce all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) il compito di organizzare le attivita' strumentali relative alla prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di informazione ai contribuenti;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, in forza del quale, per la realizzazione delle suddette finalita', l'ANCI ha costituito, in data 16 marzo 2006, un apposito soggetto, denominato Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL);
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto 22 novembre 2005, il quale dispone che restano ferme nella competenza dell'IFEL le attivita' - gia' attribuite al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalita' locale - previste dai decreti ministeriali 11 ottobre 1993, 7 giugno 2000 e 31 luglio 2000, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 1993, n. 173 del 26 luglio 2000 e n. 221 del 21 settembre 2000;
Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di affidare a terzi il servizio di riscossione dei tributi e di razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti;
Visto l'articolo 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che gli enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso;
Visto l'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui e' stata prevista la possibilita' per i comuni di istituire un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP);
Visto l'articolo 1, comma 148, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che per la disciplina dell'ISCOP si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI;
Visto l'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerata l'opportunita' di disciplinare, con il presente decreto, nuove modalita' e termini di trasmissione dei dati di riscossione relativamente all'ICI ed all'ISCOP;
Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
Decreta:
Art. 1.
Dati oggetto della trasmissione
1. La trasmissione dei dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a titolo di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche (ISCOP) di cui all'articolo 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed a titolo di sanzioni ed interessi, deve essere effettuata con flusso telematico che garantisca gli standards di sicurezza previsti da protocolli della pubblica amministrazione, secondo le caratteristiche stabilite nell'allegato 1 e le modalita' di trasmissione che saranno definite, con appositi provvedimenti, dalla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed i rappresentanti dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del successivo articolo 2.
2. Sono esclusi dalla trasmissione i dati relativi ai versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
Art. 2.
Soggetti che effettuano la trasmissione dei dati
1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di ICI e di ISCOP, devono essere trasmessi, senza oneri per lo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, dai seguenti soggetti:
a) il comune, nei casi stabiliti nell'articolo 3 del presente decreto;
b) l'agente della riscossione che svolge attivita' di riscossione per l'ente locale, anche con riferimento agli eventuali versamenti per comuni estranei alla propria competenza;
c) i soggetti a cui gli enti locali, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno affidato la riscossione dei tributi, di seguito denominati “affidatari”;
d) la societa' Poste Italiane S.p.A.
 
Art. 3.
Trasmissione dei dati da parte dei comuni
1. I comuni che, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno previsto modalita' di pagamento dell'ICI e dell'ISCOP aggiuntive rispetto al pagamento mediante bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti secondo tali modalita' ed effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
2. I comuni per i quali Poste Italiane S.p.A. non provvede alla rendicontazione dei bollettini di conto corrente postale, trasmettono i dati relativi ai versamenti con le caratteristiche e le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto ed i tempi di cui al precedente comma 1.
 
Art. 4.

Trasmissione dei dati da parte degli agenti della riscossione e degli
affidatari
1. Gli agenti della riscossione e gli affidatari dell'ICI e dell'ISCOP devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
 
Art. 5.
Trasmissione dei dati da parte della societa'
Poste Italiane S.p.A.
1. La societa' Poste Italiane S.p.A., per i comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini, deve trasmettere entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento i dati relativi ai pagamenti effettuati fino al 31 luglio dello stesso anno a titolo di ICI e di ISCOP e di relativi sanzioni ed interessi, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i dati relativi ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.
 
Art. 6.
Conservazione e utilizzazione dei dati
1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto devono tenere a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze una copia informatica dei dati trasmessi per un periodo di sei anni a decorrere dalla data della loro trasmissione.
2. I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e sono trattati secondo i principi di necessita', pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rendere disponibili i dati, ove richiesti, all'IFEL, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'interno ed all'Istituto Nazionale di Statistica.
 
Art. 7.
Trasmissione dei dati relativi ad annualita' precedenti
1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 devono provvedere alla trasmissione dei dati relativi all'anno di imposta 2007 entro il 31 dicembre 2008, e dei dati relativi all'anno di imposta 2008 entro il 31 marzo 200928 febbraio 2009, secondo le caratteristiche e le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore generale delle fnanze
Lapecorrella

Il Ragioniere generale dello Stato
Canzio

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell'interno
Pria

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5,
Economia e finanze, foglio n. 351.
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 31 <----
 
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