Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2008
Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e successive modificazioni;
Visto in particolare, il comma 21-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e' fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalita' di presentazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 71;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante «Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante regolamento di attuazione del registro delle imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
Ritenuto opportuno definire il formato elettronico elaborabile previsto dall'articolo 37, comma 21-bis, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel formato standard eXstensible Business Reporting Language - XBRL, per l'adozione del quale e' necessario rendere disponibili adeguate classificazioni e nomenclature (di seguito: «tassonomie») delle voci da inserire nei documenti contabili;
Preso atto della creazione dell'associazione non riconosciuta «XBRL Italia», fondata da Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia, Confindustria, Assonime, ISVAP, Unioncamere, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, Borsa italiana S.p.A., Associazione Italiana degli analisti finanziari, Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione, Organismo Italiano di Contabilita', allo scopo di introdurre e sviluppare il linguaggio XBRL a livello nazionale;
Tenuto conto dell'importanza dell'adozione di tale nuovo standard de facto per la presentazione in forma elettronica dei bilanci delle societa' di capitali, in coerenza con i principi in materia di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici affermati al Codice dell'amministrazione digitale;
Rilevato che le societa' rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, redigono o possono redigere il bilancio consolidato e d'esercizio secondo i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
Rilevato che le imprese esercenti attivita' bancaria, nonche' quelle esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, redigono i bilanci tenendo conto di schemi e regole di compilazione definiti dalle rispettive autorita' di vigilanza;
Considerato che la necessaria produzione di una autonoma tassonomia per tali ultimi tipi di societa' richiede tempi piu' lunghi di quelli necessari per un'attuazione generalizzata, in considerazione della complessita' ed eterogeneita' dei relativi documenti contabili;
Condivisa la proposta della predetta associazione di una progressiva introduzione del nuovo standard de facto, in modo da consentire, da un lato, ad imprese e professionisti di adeguare le loro procedure e acquisire le necessarie conoscenze tecniche e i corrispondenti prodotti applicativi e, dall'altro, all'Associazione di produrre le tassonomie per le societa' che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali;
Considerato che il comma 21-bis dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 richiede il formato elettronico elaborabile non solo per i bilanci, ma anche per tutti gli atti da depositare presso il registro delle imprese, ma che per questi ultimi la definizione di tassonomie e formati elaborabili richiede una piu' approfondita riflessione;
Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 novembre 2008;
Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008;
b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese;
c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet;
d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C;
f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL;
g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»;
h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;
i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium);
j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa;
k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regole tecniche;
l) «validazione temporale», la validazione temporale come definita dal Codice e dalle relative regole tecniche;
m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana;
n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL;
o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, societa' di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attivita' cura la predisposizione dei principi contabili nazionali.
 
Art. 3.
Decorrenza e soggetti obbligati
1. L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.
2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata:
a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati;
b) per le societa' anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, per le societa' esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
c) per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio consolidato redatto dalle societa' di cui alle lettere a) e b).
3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.
 
Art. 4.
Presentazione al registro delle imprese
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 21-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalita' previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.
 
Art. 5.
Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati
1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese e' costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali.
2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio.
3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile.
4. A partire dalle date di disponibilita' sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della chiarezza, correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 6.
Formato degli atti diversi dal bilancio
1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate, i competenti ordini professionali, l'Unioncamere e l'Associazione XBRL Italia.
2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza d'iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7.
Controlli dell'ufficio del registro delle imprese
1. La conformita' dei documenti elettronici elaborabili alle presenti regole tecniche e' verificata dall'ufficio del registro delle imprese al momento dell'assegnazione del numero di protocollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
2. Qualora le istanze non siano conformi, l'ufficio del registro richiede all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento. Ove il termine non sia rispettato, l'ufficio respinge l'istanza.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone