Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
COMUNICATO
Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2009).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato;
Il presidente della giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
Indebitamento
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e' fissato per l'anno 2009 in 150 milioni di euro.
 
Art. 2.
Vincolo di destinazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011, per l'anno 2009 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
 
Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Liguria).
1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresi' esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita' i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali Ml ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008.».
 
Art. 4.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 5 della legge
regionale n. 9/2008
1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 o N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.
 
Art. 5.
Patto di stabilita' interno e formazione del bilancio di previsione
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2009 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilita' interno, come determinato ai sensi dell'art. 77-ter, commi 3, 4, e 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 6.

Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa di
funzionamento
1. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non puo' essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato:
a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo Forestale dello Stato;
b) acquisto di giornali;
e) invio della corrispondenza cartacea;
d) servizi di telefonia;
e) acquisto di dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) non si applicano in caso di acquisizione di mezzi ibridi di movimento a bassa emissione o ad emissione zero di anidride carbonica.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 la Regione:
a) acquista i beni di cui al comma 1, lettera b), esclusivamente per assicurare il funzionamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale;
b) implementa, per i servizi di cui al comma 1, lettera d), le modalita' di servizio «Voce tramite protocollo internet» (VoIP).
4. Per l'anno 2009 il complesso delle seguenti voci di' spesa di funzionamento della Regione non puo' essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell'esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuito del 20 per cento:
a) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici, con esclusione di quelli acquisiti per la Biblioteca della Giunta regionale;
b) acquisto di arredi per strutture dipendenti dalla Giunta regionale, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma 2.
5. Al fine di razionalizzare l'assegnazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonche' l'acquisto di arredi e di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, lettera e) ed al comma 4, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno ditali beni. Nelle more di adozione del suddetto Piano e' fatto divieto ai competenti dirigenti regionali di procedere all'acquisto di beni oggetto del presente comma.
 
Art. 7.
Contenimento della spesa per consulenze
1. Per l'anno 2009 la Regione non procede al conferimento di incarichi di consulenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore della Regione, noi casi e con le modalita' consentite dalla normativa vigente;
b) per il conferimento di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e nonne integrative dell'Ordinamento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di incarichi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) ovvero attuativi di progetti interregionali o regionali conseguenti a decisioni della Conferenza di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali);
c) per il conferimento di incarichi a societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Regione ovvero partecipate dalla medesima purche' strettamente attinenti alle rispettive finalita' istituzionali.
3. Il complesso della spesa concernente le collaborazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla logge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega del Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e di cui all'art. 409, primo comma, punto 3), del Codice di procedura civile, non puo' essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti impegni assunti nell'anno 2008.
 
Art. 8.
Contenimento della spesa per rappresentanza
1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicita' non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell'esercizio 2008, diminuito del 30 per cento.
2. L'aggregato di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito di programmi comunitari, ne' quelle relative a pubblicita' avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell'ambito della comunicazione istituzionale e dell'informazione ai cittadini.
3. Nell'aggregato di cui al comma 1 non sono comprese, altresi', le spese effettuate nell'espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adotterai entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di detto provvedimento non si potra' in alcun modo dare corso alle spese di cui al presente comma.
4. Il complesso degli impegni di spesa relativi all'aggregato di cui al comma 3 non puo' essere superiore, per l'anno 2009, al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2008, diminuito del 20 per cento.
 
Art. 9.
Spese per sponsorizzazioni
1. Per l'anno 2009 la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.
 
Art. 10.
Contratti relativi a prestazioni continuative
1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e di conseguire un piu' generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) ove cio' non pregiudichi la funzionalita' dello stesso al soddisfacimento dell'interesse pubblico.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente leggo, il dirigente della struttura competente per l'esecuzione del contratto con l'assistenza della struttura competente in materia di gare e contratti.
 
Art. 11.
Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici
1. Al fine di ottenere ulteriori risparmi derivanti dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica da parte degli operatori economici, i lavori, i servizi e le forniture sono affidati dalla Regione previo ricorso alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 [Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni», salvo i casi di affidamento di consulenze di cui all'art. 7, comma 2, effettuati con le procedure e le modalita' di cui agli articoli 24 e 27 della medesima legge regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma i sono derogate esclusivamente nei casi di affidamento diretto effettuati sulla base dei principi di derivazione comunitaria ovvero previsti dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale inclusi quelli a favore delle societa' di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), nonche' di adesione a convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., dalla Centrale di acquisto di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2007) o da centrali di acquisto interregionali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle vigenti normative settoriali statali o regionali.
3. Per i contratti relativi a lavori, forniture, servizi - fermo restando quanto disciplinato dall'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 5/2008 - l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita', in quanto attivita' propria dell'Amministrazione regionale, e' conferito, di norma, ad un dipendente regionale o a un dipendente di un'altra amministrazione aggiudicatrice, ai sensi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno dell'Amministrazione regionale ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di altre Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 5/2008, si procede ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 5/2008.
 
Art. 12.
Rinegoziazione dei contratti di locazione passiva
1. La Regione rinegozia i contratti di locazione passiva relativi ad immobili di servizio per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale, al fino di conseguire un risparmio complessivo, riferito sia ai canoni sia alle spese accessorie contrattualmente a carico del conduttore, non inferiore al 2 per cento rispetto al complesso delle spese sostenute nell'anno 2008, al netto degli incrementi contrattuali dovuti ai sensi delle obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), possono essere derogate in caso di acquisizione in locazione di immobili e di allestimenti d'ufficio finalizzati al rispetto della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Art. 13.

Contenimento della spesa per consulenze e della spesa per
rappresentanza degli enti del settore regionale allargato
1. Per l'anno 2009, agli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuata ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2006), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 3, ed all'art. 8, comma 1, della presente legge, fatte salve le seguenti fattispecie:
a) il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale a favore dei medesimi enti, nei casi e con le modalita' consentite dalla normativa vigente;
b) le spese sostenute per attivita' di carattere progettuale interamente finanziate nell'ambito di programmi comunitari e nazionali;
c) le attivita' promozionali degli enti aventi tale finalita' istituzionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti operanti nel comparto della sanita', per i quali operano i contenuti previsti nel piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto con i Ministri della salute e dell'economia e finanze il 6 marzo 2007.
 
Art. 14.
Disposizioni relative alle societa' controllate
1. Le societa' direttamente o indirettamente controllate dalla Regione riducono, per l'anno 2009, le spese per consulenze, rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni e mostre del 30 per cento rispetto alle spese sostenute nell'anno 2008.
 
Art. 15.
Programma investimenti in sanita'
1. Il programma investimenti in sanita' e' finanziato per l'anno 2009 in euro 208.672.000,00.
2. Nel triennio 2009-2011 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 44.000.000,00 con la seguente modulazione: anno 2010 euro 20.000.000,00 e anno 2011 euro 24.000.000,00.
 
Art. 16.

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancio della
Regione Liguria per l'anno finanziario 2008)
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002, e' prorogata per l'anno 2009 l'autorizzazione alla contrazione di mutua o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 (Bilancia di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008).
 
Art. 17.
Modifiche alla legge regionale n. 9/2008
1. All'art. 3 della legge regionale n. 9/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008»;
b) al comma 3 le parole: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno d'imposta 2008».
 
Art. 18.
Fondi speciali
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2009, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegato alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato allo spese in conto capitale.
 
Art. 19.
Copertura finanziaria
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge e' rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2009 e plurierinale 2009-2011.
 
Art. 20.
Entrata in vigore
1. La presente leggo entra in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 17 che entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addi' 24 dicembre 2008
Il presidente: Burlando
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 58 <----
 
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