Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2008
Approvazione di diciassette studi di settore relativi ad attivita' Economiche nel comparto dei servizi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis e della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004 e 27 gennaio 2007;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2007, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche dei servizi;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle mntrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2008, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2008;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 11 dicembre 2008; Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifi-cazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi:
a) Studio di settore TG57U (che sostituisce lo studio di settore SG57U) - Attivita' dei centri di radiote-rapia, codice attivita' 86.22.03; Attivita' dei centri di dialisi, codice attivita' 86.22.04; Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita' 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12; Attivita' degli ambulatori tricologici, codice attivita' 86.90.41;
b) Studio di settore TG96U (che sostituisce lo studio di settore SG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attivita' 45.20.99; Attivita' di traino e soccorso stradale, codice attivita' 52.21.60;
c) Studio di settore UG31U (che sostituisce lo studio di settore TG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attivita' 45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita' 45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attivita' 45.40.30;
d) Studio di settore UG33U (che sostituisce lo studio di settore TG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 96.02.02; Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02;
e) Studio di settore UG34U (che sostituisce lo studio di settore TG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attivita' 96.02.01;
f) Studio di settore UG36U (che sostituisce lo studio di settore TG36U) - Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;
g) Studio di settore UG37U (che sostituisce lo studio di settore TG37U) - Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00;
h) Studio di settore UG50U (che sostituisce lo studio di settore TG50U) - Intonacatura e stuccatura, codice attivita' 43.31.00; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attivita' 43.33.00; Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attivita' 43.34.00; Attivita' non specializzate di lavori edili (muratori), codice attivita' 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attivita' 43.39.09; Pulizia a vapore, sabbiatura e attivita' simili per pareti esterne di edifici, codice attivita' 43.99.01;
i) Studio di settore UG51U (che sostituisce lo studio di settore TG51U) - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attivita' 90.03.02;
j) Studio di settore UG55U (che sostituisce lo studio di settore TG55U) - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 96.03.00;
k) Studio di settore UG58U (che sostituisce lo studio di settore TG58U) - Villaggi turistici, codice attivita' 55.20.10; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attivita' 55.30.00;
l) Studio di settore UG60U (che sostituisce lo studio di settore TG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 93.29.20;
m) Studio di settore UG68U (che sostituisce lo studio di settore TG68U) - Trasporto di merci su strada, codice attivita' 49.41.00; Servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00;
n) Studio di settore UG70U (che sostituisce lo studio di settore TG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attivita' 81.21.00; Altre attivita' di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attivita' 81.22.02; Altre attivita' di pulizia nca, codice attivita' 81.29.99;
o) Studio di settore UG72A (che sostituisce lo studio di settore TG72A) - Trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attivita' 49.32.20;
p) Studio di settore UG72B (che sostituisce lo studio di settore TG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attivita' 49.31.00; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attivita' 49.39.01; Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attivita' 49.39.09;
q) Studio di settore UG75U (che sostituisce lo studio di settore TG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.01; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.02; Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attivita' 43.22.01; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.02; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.03; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.04; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attivita' 43.29.01; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02; Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attivita' 43.32.02.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore TG57U;
2, per lo studio di settore TG96U;
3, per lo studio di settore UG31U;
4, per lo studio di settore UG33U;
5, per lo studio di settore UG34U;
6, per lo studio di settore UG36U;
7, per lo studio di settore UG37U;
8, per lo studio di settore UG50U;
9, per lo studio di settore UG51U;
10, per lo studio di settore UG55U;
11, per lo studio di settore UG58U;
12, per lo studio di settore UG60U;
13, per lo studio di settore UG68U;
14, per lo studio di settore UG70U;
15, per lo studio di settore UG72A;
16, per lo studio di settore UG72B;
17, per lo studio di settore UG75U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piË attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Lo studio di settore UG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piË delle seguenti attivita' complementari:
a) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30;
b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41;
c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00.
Lo studio UG36U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari. Lo studio di settore UG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
6. Lo studio di settore UG37U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piË delle seguenti attivita' complementari:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11;
b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;
c) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42.
Lo studio UG37U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari. Lo studio di settore UG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio.
7. Lo studio di settore UG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali" - codice attivita' 93.29.20" che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unita' produttiva, una o piË delle seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti:
a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11;
b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;
c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30;
d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41;
e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42;
f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185 gli studi saranno integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Art. 2.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano
gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
d) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, una delle attivita' comprese nello studio di settore UG72A.
2. Per lo studio di settore UG50U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 marzo 2007, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per lo studio di settore UG72B i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresU' aumentati dei contributi erogati per il ripiano dei disavanzi non costituenti componenti positivi di reddito.
 
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registra alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finaziari, registro n. 6 Economia e finanza, foglio n. 59
 
----> Vedere Allegati da pag. 1561 a pag. 1654 <----

----> Vedere Allegati da pag. 1655 a pag. 1750 <----

----> Vedere Allegati da pag. 1751 a pag. 1847 <----

----> Vedere Allegati da pag. 1848 a pag. 1910 <----

----> Vedere Allegati da pag. 1911 a pag. 1967 <----

----> Vedere Allegati da pag. 1968 a pag. 2059 <----
 
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