Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2008
Determinazione per l'anno 2009 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;
Visto l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive, e successivamente il Ministro dello sviluppo economico, disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2007, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 08/13843 del 27 maggio 2008, nella quale si rappresenta conseguentemente l'opportunita' di mantenere per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;
Visto il provvedimento n. 2645 in data 24 ottobre 2008 dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - concernente la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009;
Ritenuta l'opportunita' di confermare per il 2009 l'aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima legislativamente prevista;
Decreta:
Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono tenute a versare per l'anno 2009 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento ISVAP di cui in premessa.
 
Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2009, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2009 determinato applicando l'aliquota del 5% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2009, ad effettuare il conguaglio fra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola
 
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