Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2008
Aggiornamento della procedura di emergenza climatica - dicembre 2008.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
Vista la direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
Vista la procedura di emergenza climatica, approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005, del 18 dicembre 2006 e del 23 novembre 2007 del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 ottobre 2008 emanato ad integrazione del citato decreto 11 settembre 2007 e concernente le misure per il contenimento dei consumi di gas nell'inverno 2008/2009;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;
Ritenuto necessario aggiornare la “Procedura di emergenza climatica” ed il decreto ministeriale del 23 novembre 2007 emanato per la sua approvazione, anche al fine di adattarla sia alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 30 ottobre 2008 sopra citato, sia alla possibilita' di recepimento di nuove disposizioni in materia di contenimento dei consumi di gas da introdurre negli anni futuri;
Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 23 novembre 2007 concernente l'aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici
sfavorevoli.

1. All'art. 2, comma 3, e' aggiunto il seguente capoverso: “I soggetti che rappresentano con mandato irrevocabile raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali e di loro consorzi (nel seguito: “soggetti mandatari”), che siano responsabili sia dei rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, sia dell'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, i codici dei punti di riconsegna ed i quantitativi globali per i quali viene manifestata una adesione aggregata, ai quali siano estese per decreto ministeriale le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 per le imprese di vendita quali soggetti che possono procedere ad aggregare clienti finali soggetti all'obbligo o clienti volontari che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi, hanno la responsabilita' di assicurare l'applicazione della Procedura di emergenza climatica per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas e per il risultato globale del contenimento dei consumi di tali clienti aggregati.
2. All'art. 3, comma 1, dopo le parole “11 settembre 2007” aggiungere le parole “e suoi successivi aggiornamenti”.
3. All'art. 3, comma 4, lettera b, le parole “e delle imprese di vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari”; le parole “dell'attivazione della procedura di interruzione” sono sostituite dalle parole “dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas.
4. All'art. 3, comma 4, lettera e, le parole “e delle imprese di vendita” sono sostituite dalle parole “delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari”.
 
Art. 2.

Modifiche dell'Allegato al decreto 23 novembre 2007 che costituisce l'”Aggiornamento della Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di
eventi climatici sfavorevoli”.

1. La “Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007” (nel seguito denominata la “Procedura di emergenza climatica), che costituisce l'Allegato al decreto ministeriale 23 novembre 2007, e' aggiornata con la introduzione delle modifiche ed integrazioni indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Nel titolo dell'Allegato la data “ novembre 2007” e' sostituita da “dicembre 2008”.
3. Il primo capoverso del punto 3 delle disposizioni generali e' integrato come segue:
“Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nella Procedura di emergenza climatica:
le imprese di trasporto, le imprese ........... ...............(invariato).............
le imprese di vendita di gas naturale che ..............(invariato).........;
i soggetti mandatari, al pari di quanto previsto per le imprese di vendita, individuano e trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica delle persone responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;
Tali informazioni ............ (invariato).........
4. Il punto 5.1, lettera c) delle disposizioni generali e' integrato come segue:
“ c) provvedere entro il 30 ottobre di ciascun anno, e comunque entro la data prevista da eventuali aggiornamenti del decreto 11 settembre 2007, all'adempimento della comunicazione degli elenchi e delle informazioni, di cui ai commi 1 e 2, art. 7, del decreto ministeriale 11 settembre 2007 sopra citato, all'impresa maggiore di trasporto, comprensiva delle ulteriori informazioni stabilite dalla stessa impresa maggiore di trasporto secondo le modalita' precisate dalla medesima e pubblicate nel proprio sito Internet. Tale adempimento e' attuato alle medesime scadenze e con identiche modalita' dagli eventuali soggetti mandatari; ”
5. Al punto 9 delle disposizioni generali le parole “Ufficio D1” sono sostituite dalle parole “Ufficio X”.
6. Il secondo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza climatica, e precisamente dalle parole “A seguito del parere del Comitato …….. “e fino alle parole “” e il periodo di applicazione.”e' sostituito da:
“A seguito del parere del Comitato e su indicazioni della Direzione, l'impresa maggiore di trasporto comunica a ciascuna impresa di vendita di gas naturale e a ciascun soggetto mandatario le riduzioni richieste per ciascun punto di riconsegna interessato dal contenimento effettivo dei consumi, ovvero per il complesso dei punti di riconsegna da considerare con modalita' aggregata. “
7. L'ultimo capoverso del punto 18 della procedura di emergenza climatica, e precisamente dalle parole “A seguito della verifica …… “ e fino alle parole “ ……dello stesso decreto ministeriale.” e' sostituito da:
“A seguito della verifica a consuntivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 e delle sue modifiche previste dalla versione valida per l'anno termico di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto esegue, in quanto applicabili, gli adempimenti stabiliti dall'Autorita' nelle delibere emanate ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto ministeriale e di sue successive modifiche.
Nell'eseguire tali adempimenti, e nella determinazione di premi, penali ed incentivi, l'impresa maggiore di trasporto tiene conto che, in caso di attivazione sia della prima che della seconda linea di intervento, gli stessi ricadono, quali responsabili del contenimento dei consumi di gas, sui clienti finali nei casi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e c) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, o sulle imprese di vendita e, ove il caso, sui soggetti mandatari, per i clienti aggregati sia ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, dello stesso decreto ministeriale, sia in base a sue successive modifiche.”.
 
Art. 3.

Norma transitoria
Al fine di consentire una completa conoscenza ed attuazione degli adempimenti previsti dal decreto 30 ottobre 2008, sono introdotti i seguenti differimenti di termini previsti dallo stesso decreto per l'anno 2008:
a) inoltro alla Direzione della dichiarazione corredata da relazione illustrativa dei motivi, finalizzata all'ottenimento dell'esonero dall'obbligo a contribuire a titolo effettivo al contenimento effettivo dei consumi di gas, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 2008: 10 dicembre (gia' fissato al 20 novembre 2008);
b) inoltro all'impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nonche' di quelle previste all'art. 1, comma 6, del decreto 30 ottobre 2008: 12 dicembre 2008 (gia' fissato al 5 dicembre 2008);
c) inoltro alla Direzione ed all'Autorita', da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 11 settembre 2007: 22 dicembre 2008 (gia' fissato al 15 dicembre 2008);
d) aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 30 ottobre 2008 per la fornitura a clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art 2, comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell'informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 10 dicembre 2008 (gia' fissato al 30 novembre 2008);
e) aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita' di cui all'art. 1, comma 9 del decreto 30 ottobre 2008: 10 dicembre 2008 (gia' fissato al 30 novembre 2008);
f) inoltro alla Direzione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, degli elenchi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto 30 ottobre 2008: 30 dicembre 2008 (gia' fissato al 22 dicembre 2008).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma, 3 dicembre 2008
Il Ministro : Scajola
 
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