Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 dicembre 2008
Revoca della concessione n. 4317 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stipulata con la societa' XBET S.r.l.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante misure di contrasto del gioco illegale;
Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2006, n. 186;
Vista la convenzione di concessione n. 4317 rilasciata alla societa' XBET S.r.l. in data 28 marzo 2007, all'esito della gara esperita ai sensi dell'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del direttore per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono state approvate le «convenzioni di concessione dell'esercizio dei punti vendita dei giochi pubblici ed attivazione della rete di gioco ippico e sportivo a distanza di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto l' art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione n. 4317 del 28 marzo 2007 stipulata con la XBET S.r.l. per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 248/2206, il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione anche «nel caso in cui il concessionario non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'art. 17, entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei concessionari»;
Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/15338/Giochi/SCO del 17 aprile 2008, ricevuta in data 23 aprile 2008, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla societa' XBET S.r.l. che il 2 luglio 2008 sarebbe scaduto il termine entro il quale la societa' stessa avrebbe dovuto superare il procedimento di verifica tecnico-funzionale di cui all'art. 17 della convenzione e che a tale data del 17 aprile 2008 non era stata ancora trasmessa la relativa istanza corredata dalla prescritta documentazione;
Vista la lettera dell'8 settembre 2008 con la quale la societa' XBET S.r.l. ha inviato la relazione tecnica ed ha comunicato l'avviamento della rete telematica al fine della effettuazione della verifica tecnico-funzionale oltre il termine di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) della convenzione di concessione n. 4317;
Vista la raccomandata a.r. prot. n. 2008/37312/Giochi/SCO del 25 settembre 2008 con la quale in riscontro alla suindicata lettera dell'8 settembre 2008. e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 4317 e di incameramento della cauzione costituita mediante atto di fidejussione n. 37 del 2 febbraio 2007 con la Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali, ricorrendo i presupposti dell'art. 23, comma 1, lettera b), della convenzione stessa;
Vista le note del 22, 24 e 25 settembre 2008 e del 1 ottobre 2008 della societa' XBET S.r.l., con le quali e' stato, tra l'altro, comunicato che la societa' con lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008, avrebbe inoltrato la comunicazione di avvio della rete telematica corredata della relativa documentazione;
Considerato che e' stato accertato che con la citata lettera raccomandata a.r. n. 13499558225-8 del 17 giugno 2008 e' pervenuta all'Ufficio 13° della Dirczione generale dell'Amministrazione la rendicontazione amministrativa relativa alla concessione sportiva n. 4049;
Dispone: per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 5, della convenzione di concessione, la revoca della concessione n. 4317 stipulata in data 28 marzo 2007 con la XBET S.r.l, nonche' l'escussione dell'atto di fideiussione n. 37 del 2 febbraio 2007 rilasciato dalla Banca Credito Aretuseo B.C.C. Soc. Coop. per Az. a garanzia degli obblighi convenzionali.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2008
Il direttore: Tagliaferri
 
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