Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
CIRCOLARE 24 dicembre 2008, n. 6 |
Dichiarazione attestante le minori entrate per gli anni dal 2001 al 2005, derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili gruppo catastale “D”, ai sensi dell'articolo 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. |
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Alle Prefetture (ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia) e, per conoscenza Al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Dipartimento per le finanze 1. Premessa. Il comma 7 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, introdotto della legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, prevede che i comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili, a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali derivante da fabbricati di categoria “D”, gia' regolamentata dall'articolo 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal decreto applicativo del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1 luglio 2002, n. 197, devono presentare per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, la dichiarazione attestante tale perdita, anche se gia' presentata, per ottenere l'attribuzione del corrispondente incremento dei trasferimenti erariali. Nel rinviare alle istruzioni in corso di emanazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del territorio, relative alla determinazione del minor gettito dell'ICI ed all'ambito di applicazione dell'articolo 2-quater, sopra richiamato, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti per facilitare gli adempimenti da parte dei comuni. 2. Comuni tenuti alla dichiarazione e termini di presentazione. La disposizione normativa introdotta prevede che tutti i comuni che per gli anni dal 2001 al 2005 abbiano registrato le richiamate minori entrate, devono produrre apposita dichiarazione, di cui al citato decreto n. 197 del 2002, per ciascuno degli anni interessati, per cui si intende richiedere il contributo. Sono tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno gia' presentato una o piu' certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualita' ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi. Per l'adempimento, e' fissato il termine del 31 gennaio 2009, a pena di decadenza. Sono esclusi dall'adempimento i comuni facenti parte delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. 3. Modalita' di compilazione e trasmissione. Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioe' non deve essere indicata la sola- eventuale- maggior perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per richiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno successivo andra' riportata la stessa somma, se l'importo e' rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andra' certificato un valore pari alla somma di queste ultime e di quella gia' certificata per l'anno precedente. Per maggiore comprensione si riporta il seguente esempio:
minori entrate registrate a tutto anno | | 2001 | per 25 | Certificato 25 --------------------------------------------------------------------- minori entrate registrate per l'anno 2002 | 0| Certificato 25 --------------------------------------------------------------------- minori entrate registrate per l'anno 2003 | per 12 | Certificato 37 --------------------------------------------------------------------- minori entrate registrate per l'anno 2004 | per 6 | Certificato 43 --------------------------------------------------------------------- minori entrate registrate per l'anno 2005 | 0| Certificato 43 I comuni devono presentare un distinto modello, completo del rispettivo allegato “A”, come da certificazioni previste dal richiamato decreto n. 197 del 2002, per ognuno degli anni per i quali intendono chiedere il contributo statale, corredandolo di una separata attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, e dell'asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate dal Comune per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005 e gli eventuali contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati. Le certificazioni devono essere trasmesse entro il termine in precedenza indicato solo alla Prefettura - UTG di competenza. In caso di spedizione fa fede il timbro postale. 4. Tardiva o mancata trasmissione. Gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI “D, ” registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza. Mantengono, in ogni caso, validita' gli effetti delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative agli anni 2006 e 2007. 5. Adempimenti delle Prefetture. Codeste Prefetture avranno cura di caricare i dati dei certificati trasmessi dai Comuni utilizzando l'apposita procedura attivabile dall'intranet ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato ed attestando, attraverso la compilazione di uno specifico “flag”, l'avvenuta verifica che le dichiarazioni siano pervenute complete dell'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. A tali fini la procedura informatica prevede l'acquisizione dei files corrispondenti alla scannerizzazione dei certificati. Tutti i certificati dovranno essere in ogni caso acquisiti ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli appositi campi che riportano la data d'arrivo, (se consegnata a mano) o quella del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell'elaborazione delle somme spettanti ai singoli comuni richiedenti. L'avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori termine che, si ribadisce, ha finalita' esclusivamente conoscitive, va notificata all'ente con contestuale comunicazione dell'avvenuta perdita del diritto o non ammissione alla contribuzione erariale. Per l'utilizzo della procedura sara' consultabile, sempre sulla intranet, una guida operativa. Per eventuali quesiti e problematiche amministrative e' possibile rivolgersi a Marsanich allo 06 46548196 o Ortenzi allo 06 46526254, mentre la mail di riferimento e' finloc@finloc.interno.it Per problematiche esclusivamente informatiche e' possibile contattare Cipollini allo 06-46548034 . La presente circolare, trasmessa solo in via informatica, deve essere inoltrata ai comuni della provincia con cortese urgenza, stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento. Roma, 24 dicembre 2008 Il direttore centrale della finanza locale: Verde |
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