Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 novembre 2008, n. 172
Testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 1), recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratterini corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Misure per incentivare il conferimento di rifiuti
ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio
(( 1. Fino al termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attivita' al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio e' esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale ((a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
3. Con una o piu' ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 19 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 17 (Copertura finanziaria investimenti). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti
Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro
nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per
l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma
12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo
precedente e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed e' trasferita, nell'anno 2008, su apposita
contabilita' speciale per l'attuazione degli interventi di
cui al precedente periodo. Una quota della medesima
dotazione, pari al 10 per cento, e' destinata a spese di
parte corrente.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante riduzione del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per
l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
2-bis. All'attuazione dell'art. 16, comma 1, lettera b),
si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del
Fondo per la protezione civile, come determinato dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al
monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere
sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, in
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Per il periodo
strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 si
provvede a valere sul Fondo per la protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
definiti criteri, tempi e modalita' per l'acquisizione al
bilancio dello Stato, attraverso la riduzione dei
trasferimenti, di somme corrispondenti alle entrate
previste dalla riscossione della tassa o della tariffa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni
riconosciuti, sulla base dei criteri determinati dal
decreto medesimo, inadempienti agli obblighi relativi
all'attivita' di raccolta e smaltimento dei suddetti
rifiuti. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche in relazione alle somme gia' destinate dallo
Stato alle regioni interessate dalla dichiarazione dello
stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. Relativamente alla quota della tariffa riferita
alla contribuzione statale, il decreto determina, con
riferimento agli enti che rientrino in entrambe le
fattispecie di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma, l'importo delle somme da acquisire al
bilancio dello Stato, in misura tale da non pregiudicare
l'equilibrio finanziario degli enti medesimi.».
«Art. 19 (Cessazione dello stato di emergenza nella
regione Campania). - 1. Lo stato di emergenza dichiarato
nella regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile):
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione
degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il
relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto
della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo
esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».



 
Art. 2.

Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed
impianti di gestione dei rifiuti
1. (( Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, )) allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania (( e fermo restando il rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i soggetti pubblici competenti, informando le competenti strutture sanitarie, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente, )) dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonche' anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, e' consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneita' tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonche' all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attivita' di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
(( 2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi.
2-ter. All'articolo 121, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini». ))

3. Le autorita' competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorita' inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, (( previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, )) la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, (( sentiti gli enti locali competenti,)) un sito idoneo nel territorio della regione Campania. ((All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), recita:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). - 1.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado
di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento
mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie
di prevenzione e ne da' immediata comunicazione ai sensi e
con le modalita' di cui all'art. 304, comma 2. La medesima
procedura si applica all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare
rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le
necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone
interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare
sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che
il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con apposita
autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti
per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica
di cui al presente articolo, ferme restando le attivita' di
verifica e di controllo da parte dell'autorita' competente
da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in
cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo
evento, i parametri da valutare devono essere individuati,
caso per caso, sulla base della storia del sito e delle
attivita' ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2
accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne da'
immediata notizia al comune ed alle province competenti per
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e
di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi
trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche' alla regione territorialmente competente il piano
di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2
alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta
giorni successivi la regione, convocata la conferenza di
servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con
eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione
regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse
alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta
da parte della pubblica amministrazione.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione,
al sito e' applicata la procedura di analisi del rischio
sito specifica per la determinazione delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle
more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per
l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente
decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di
caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla
regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza
di servizi convocata dalla regione, a seguito
dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto
responsabile, cui e' dato un preavviso di almeno venti
giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i
sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale
documento e' inviato ai componenti della conferenza di
servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica
motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse
nel corso della conferenza.
5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' inferiore alle concentrazioni soglia
di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione
del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di
servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma di
monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della
situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi
di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal
fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni
dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di
monitoraggio nel quale sono individuati:
a) i parametri da sottoporre a controllo;
b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di
monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello
stesso. L'anzidetto termine puo' essere sospeso una sola
volta, qualora l'autorita' competente ravvisi la necessita'
di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato,
integrazioni documentali o approfondimenti del progetto,
assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo
caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione
del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di
monitoraggio il soggetto responsabile ne da' comunicazione
alla regione ed alla provincia, inviando una relazione
tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.
Nel caso in cui le attivita' di monitoraggio rilevino il
superamento di uno o piu' delle concentrazioni soglia di
rischio, il soggetto responsabile dovra' avviare la
procedura di bonifica di cui al comma 7.
7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di
rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti
presenti nel sito e' superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone
alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del
documento di analisi di rischio, il progetto operativo
degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori
misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine
di minimizzare e ricondurre ad accettabilita' il rischio
derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.
La regione, acquisito il parere del comune e della
provincia interessati mediante apposita conferenza di
servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il
progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro
sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine puo'
essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi
la necessita' di richiedere, mediante atto adeguatamente
motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento.
In questa ipotesi il termine per l'approvazione del
progetto decorre dalla presentazione del progetto
integrato. Ai soli fini della realizzazione e
dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il
tempo strettamente necessario all'attuazione medesima,
l'autorizzazione regionale di cui al presente comma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi,
in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e
rocce da scavo all'interno dell'area oggetto
dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle
falde. L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
di urgenza ed indifferibilita' dei lavori. Con il
provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti
anche i tempi di esecuzione, indicando altresi' le
eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei
lavori ed e' fissata l'entita' delle garanzie finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta per cento del costo
stimato dell'intervento, che devono essere prestate in
favore della regione per la corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli
interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza operativa o permanente, nonche' per
l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a
costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle
normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla
parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti
contaminati con attivita' in esercizio, garantisce una
adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce
un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati
piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate
ed indicano se all'atto della cessazione dell'attivita' si
rendera' necessario un intervento di bonifica o un
intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita' in
esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire
la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di
approvazione del progetto assicura che i suddetti
interventi siano articolati in modo tale da risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'.
11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente
all'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto che si manifestino successivamente a tale data in
assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute
pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione,
alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una
potenziale contaminazione unitamente al piano di
caratterizzazione del sito, al fine di determinarne
l'entita' e l'estensione con riferimento ai parametri
indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi
4 e seguenti.
12. Le indagini ed attivita' istruttorie sono svolte
dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si
coordina con le altre amministrazioni.
13. La procedura di approvazione della caratterizzazione
e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di
servizi convocata dalla regione e costituita dalle
amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i
permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione
degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La
relativa documentazione e' inviata ai componenti della
conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data
fissata per la discussione e, in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete
alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta
bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare
tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento
della delibera di adozione, al rilascio provvede la
regione.».
- La Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14
aprile 2006, reca «Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 121 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dall'art. 2, comma
2-ter, della presente legge recita:
«Art. 121 (Piani di tutela delle acque). - 1. Il Piano
di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di
settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel
presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate
nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel
contesto delle attivita' di pianificazione o mediante
appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le
province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi
su scala di distretto cui devono attenersi i piani di
tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi.
Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province
e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le
verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi
volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa
del sistema idrico.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela
contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita'
ambientale e per specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e
delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall'inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra
loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli
interventi e delle relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli
interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie
competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda
delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni
interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la
rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da
renderli disponibili per i cittadini;
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto e le misure previste al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.
119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano
di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita'
del piano agli atti di pianificazione o agli atti di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo
parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle
regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il
31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli
aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato dall'art. 2,
comma 4, della presente legge:
«Art. 8. (Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e
stoccaggi). - 1. Al fine di raggiungere un'adeguata
capacita' complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti
nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e'
autorizzato alla realizzazione di un impianto di
termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e
dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di
mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa
l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle
previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis Il Sottosegretario di Stato dispone, previa
motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla
gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la
progettazione, la realizzazione e la gestione, con il
sistema della finanza di progetto, di un impianto di
recupero dei rifiuti gia' prodotti e stoccati per la
produzione di energia mediante l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute
della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il
Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali
competenti, un sito idoneo nel territorio della regione
Campania. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al
presente decreto e ferma restando la necessita' di adottare
misure di salvaguardia ambientale e di tutela
igienico-sanitaria, e' autorizzato l'esercizio degli
impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10,
19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono
scaricati al fine di essere preparati per il successivo
trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e sono altresi' autorizzati lo stoccaggio dei
rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo
limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra
richiamati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa
fronte a valere sulle risorse di cui all'art. 17.».



 
(( Art. 2-bis

Modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di individuazione di aree di interesse strategico
nazionale.
1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole. «I siti, le aree» sono inserite le seguenti: «, le sedi degli uffici». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi' come modificato
dall'art. 2-bis della presente legge:
«Art. 2. (Attribuzioni del Sottosegretario di Stato). -
1.-3. (Omissis).
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti
comunque connessi all'attivita' di gestione dei rifiuti
costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per
le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere
straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare
l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
(Omissis).».



 
(( Art. 2-ter

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in materia di stoccaggio e
deposito temporaneo di rifiuti.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che, nelle more del funzionamento a regime del sistema dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sono autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 e il deposito di essi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
2. L'attuazione del comma 2 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, come interpretato dal comma 1 del presente articolo, e' sottoposta all'autorizzazione comunitaria. ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 2.



 
Art. 3.

Commissariamento di enti locali
1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di (( grave inosservanza )) degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di (( grave )) inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, (( il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, )) con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 142 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 1, della presente legge:
«Art. 142
(Rimozione e sospensione di amministratori locali)
- 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il
presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e
delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle
giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge
o per gravi motivi di ordine pubblico.
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di
grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle
province inerenti alla programmazione ed organizzazione del
recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici
obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina
delle modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della
promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti,
della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati
dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di
Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna
all'ente interessato un congruo termine perentorio per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno
possono essere rimossi il sindaco, il presidente della
provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere
gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli
articoli 58 e 59.».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante
“Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1992.
- Si riporta il testo degli articoli 197 e 198 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 197 (Competenze delle province). - 1. In
attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alle province competono in linea generale le
funzioni amministrative concernenti la programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti
a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, ed in particolare:
a) il controllo e la verifica degli interventi di
bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo periodico su tutte le attivita' di
gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti
per l'applicazione delle procedure semplificate, con le
modalita' di cui agli articoli 214, 215, e 216;
d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del
piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199,
comma 3, lettere d) e h), nonche' sentiti l'Autorita'
d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche' delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero
e di smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le
province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni,
di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche
esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di
procedure semplificate.
3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni
all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che
producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti.
Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti
al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo
della riservatezza ai sensi della normativa vigente.
4. Il personale appartenente al Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e' autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini
dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente.
5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le
province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano
rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati
adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte
alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215,
e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il
trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.».
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in
materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni
speciali.
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e
con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attivita' del
soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica
indetta dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 202, i
comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli
stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2,
lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei rifiuti
urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualita' e quantita', dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo
i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme
restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2,
lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio
parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica
dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».



 
Art. 4.

Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
nella provincia di Caserta
1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle societa' provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta, ((anche in forma associata,)) che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, (( anche avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'articolo 18 )) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purche' si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonche' criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.
2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle societa' che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in piu' comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario ad acta per i necessari adempimenti, (( con oneri a carico delle autorita' inadempienti e senza nuovi o maggiori oneri )) a carico del bilancio dello Stato.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge della
regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di
gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti bonifica
dei siti inquinati), e successive modificazioni, reca:
«Art. 20 (Organizzazione della gestione dei rifiuti). -
1. L'autorita' d'ambito affida il servizio di gestione
integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo
n. 152/06, art. 202 e della normativa comunitaria e
nazionale sull'evidenza pubblica, nonche' in conformita'
alle leggi regionali in materia.
2. All'autorita' d'ambito e' trasferito l'esercizio
delle competenze degli enti locali consorziati in materia
di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'autorita' d'ambito adottando apposito regolamento,
in sede di definizione delle tariffe a carico dei
cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:
a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce
sociali piu' deboli;
b) le misure di incentivazione e premialita', compresa
la compensazione economica, per l'attuazione di forme di
raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva
dei cittadini.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123:
«Art. 18 (Deroghe). - 1. Per le finalita' di cui al
presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in
materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro,
dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono
autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della
salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a
garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle
seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e
217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori
pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo
331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato» e successive
modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in
legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante
il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio
decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del
regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto
16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati
dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n.
751», art. 12; e regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17
agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I,
II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita'
dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7
della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali»; art. 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per
l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, alle province ed alle comunita' montane», articoli
69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e
successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2
e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro
sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 373 recante «Regolamento recante devoluzione delle
funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il
riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995,
recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del
Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'» art. 2, comma 12 e art. 3,
commi 1 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16,
articoli 10 e 11;
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica», art. 3, comma 12 e
art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e
12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.
3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali», articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'» cosi' come modificato e integrato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», art. 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti», art. 5; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla
tempistica e alle modalita' ivi previste, 14, fermo il
rispetto dell'art. 10 della citata direttiva 1999/31/CE,
punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e
dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20,
21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150,
152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione
dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica»
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8,
10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e successive modificazioni,
articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182,
limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti
non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e
11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle
Forze armate, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55,
56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni
I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante
«Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» art. 1,
comma 1, art. 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante
«Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento
rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di
espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei
soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi
da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni
di autorita' competente di spedizione di cui all'articolo
194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in deroga alle disposizioni ivi previste.».
- La legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n.
10 recante “Norme e procedure per lo smaltimento dei
rifiuti in Campania” e' stata pubblicata sul
Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 3
marzo 1993.



 
Art. 5.

Lavoro straordinario del personale militare
(( 1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, e' autorizzata l'erogazione di un compenso ulteriore rispetto a quello di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92. Il compenso e' da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennita' di marcia riferiti al medesimo periodo. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa massima di 660.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
2. (Abrogato).
3. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «, nonche' per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti,».



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1 - 7
(Omissis).
7-bis Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il
personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento
delle attivita' di vigilanza e protezione, di cui al comma
7, nonche' per il controllo della corretta gestione del
ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di
pubblica sicurezza e puo' procedere all'identificazione e
all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
(Omissis).».



 
Art. 6.

Disciplina sanzionatoria
1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ((ovvero incendia)) rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati ((o incendiano)) i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;
c) se i fatti di cui alla lettera b) sono posti in essere con colpa, il responsabile e' punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;
d) chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente e' punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonche' con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attivita' di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, e' punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto e' commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
(( 1-bis. Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo. ))



Riferimenti normativi:
- Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 3 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo,
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o
commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
- L'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 reca «Categorie o tipi generici di
rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o
all'attivita' che li ha prodotti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31
luglio 2002, n. 179) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11
settembre 2003.



 
Art. 7.

Campagna informativa
1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si puo' far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.
2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico puo' garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalita' di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti, (( nonche' sull'importanza, dal punto di vista economico, del recupero dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. ))
3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attivita' si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e gia' previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 4. E' prevista, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la realizzazione di adeguati spazi informativi nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonche' mediante l'utilizzazione della piattaforma web.
4-bis. Nell'ambito della relazione di cui all'art. 19-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Governo, su proposta del Sottosegretario di Stato di cui al medesimo decreto-legge, informa il Parlamento circa lo stato di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, ovvero circa le ragioni della mancata revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza per i singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 19-bis (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 31
dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo
presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
con particolare riferimento alle misure previste dagli
articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonche' sugli effetti
prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione e'
fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di
cui all'art. 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente
destinato alle finalita' del presente decreto, con distinta
indicazione degli interventi per i quali le risorse sono
state utilizzate. La relazione espone, altresi', le
modalita' con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui
all'art. 18, e' stato assicurato il rispetto dei principi
fondamentali in materia igienico-sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 11
maggio 2007, n. 61 (Interventi straordinari per superare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri
poteri agli enti ordinariamente competenti), convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87,
recita:
«Art. 6 (Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle
province) - 1. Al fine di accelerare le iniziative dirette
alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti
ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza
degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della
regione Campania sono nominati sub-commissari a titolo
gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano
nei rispettivi ambiti provinciali d'intesa con il
Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare
la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento
dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare
riferimento all'impiantistica e all'esigenza di
incrementare la raccolta differenziata.
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre
2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290, e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario
delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello
stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti
provinciali che presentano sufficiente dotazione
impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei
rifiuti.».



 
Art. 7-bis

Formazione scolastica
(( 1. Al fine di formare i giovani relativamente all'importanza della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del territorio, nonche' alla realizzazione di tutte le pratiche utili per l'attuazione del ciclo completo dei rifiuti, sono previste iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici relativi al periodo dell'obbligo di istruzione, come definito dall'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«622. (Principi su istruzione scolastica obbligatoria).
L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli art. 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento
dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi ai primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 624 del presente
articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico
2007/2008.».



 
Art. 8.

Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi
1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacita' operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unita' di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' rinnovato ogni novanta giorni.
(( 2-bis. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di 980.000 euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ))
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato ad acquistare, (( entro il termine dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, )) anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacita' operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (( Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede a valere sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla missione e al programma pertinenti del Ministero dell'interno. ))
4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle localita' individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.
5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora gia' assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.



Riferimenti normativi:
- Per il testo degli articoli 17 e 19 del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 1 della presente legge.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 25 ottobre 2005.
- Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si
vedano i riferimenti all'art. 4 della presente legge.
- Si riporta il testo dell'art. 177 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «Nuovo codice
della strada», cosi' come modificato dall'art. 8, comma 5,
della presente legge:
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora
usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle
regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli
di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita'
degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero
il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire
da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 36 a euro 148.».



 
Art. 9.

Incentivi per la realizzazione degli inceneritori
1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione» sono inserite le seguenti: «o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008»;
b) le parole: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009»;
c) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
(( 1-bis. All'articolo 2, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo, il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano (CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento delle procedure e dei metodi per la determinazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi' identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e' predeterminata la quota fissa di produzione di energia elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita' di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione complessiva per tutta la durata degli incentivi nei seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, prodotto esclusivamente da rifiuti urbani». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 137, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)», cosi' come modificato dall'art.
9, comma 1, della presente legge:
«137. (Procedura di riconoscimento in deroga del diritto
agli incentivi). - La procedura del riconoscimento in
deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli
impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in
esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con
riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata
dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro
il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del
comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica
ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi
connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia
stata, prima della data di entrata in vigore della medesima
legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri.».
- Il comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», recita:
«1117. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di
competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono
concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, cosi'
come definite dall'art. 2 della direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente
normativa, ai soli impianti gia' autorizzati e di cui sia
stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le
convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al
sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1118.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 143, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», cosi' come modificato
dall'art. 9, comma 1-bis, della presente legge:
«143. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre
2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o
potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui ai
commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e'
incentivata la sola quota di produzione di energia
elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti
energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di
tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Ai fini della definizione delle modalita' di calcolo,
il Gestore dei servizi elettrici (GSE), con il supporto
tecnico e normativo del Comitato termotecnico italiano
(CTI), ogni tre anni a decorrere dalla data di emanazione
del decreto di cui al periodo precedente, sviluppa e
sottopone all'approvazione del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, l'aggiornamento
delle procedure e dei metodi per la determinazione della
quota di produzione di energia elettrica imputabile alle
fonti energetiche rinnovabili, anche quando realizzata in
impianti che impiegano contestualmente fonti energetiche
non rinnovabili; con il medesimo decreto, sono altresi'
identificate le tipologie dei rifiuti per le quali e'
predeterminata la quota fissa di produzione di energia
elettrica riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi
incentivanti. Nelle more della definizione delle modalita'
di calcolo di cui al periodo precedente, la quota di
produzione di energia elettrica imputabile a fonti
rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi
incentivanti e' pari al 51 per cento della produzione
complessiva per tutta la durata degli incentivi nei
seguenti casi:
a) impiego di rifiuti urbani a valle della raccolta
differenziata;
b) impiego di combustibile da rifiuti ai sensi dell'art.
183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, prodotto esclusivamente da
rifiuti urbani.».
- Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) recita:
«Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto
rifiuti cioe' il produttore iniziale e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o
altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto
che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche' il controllo delle discariche dopo la
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al
riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La
frazione organica umida e' raccolta separatamente o con
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti
biodegradabili certificati;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B
alla parte quarta del presente decreto;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla
parte quarta del presente decreto;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu' edifici o
stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le
attivita' di produzione dalle quali sono originati i
rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento consistenti
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui
al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente
decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto
R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti
per milione (ppm), ne' policlorobifenile e
policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per
milione (ppm);
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore,
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel
caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di
rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il
quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri
cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non
superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non
puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto
tenore di umidita', proveniente da raccolta differenziata o
selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilita' e a
basso tenore di umidita' proveniente da raccolta
differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,
avente un rilevante contenuto energetico;
p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i
materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai
sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino
tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano
originati da un processo non direttamente destinato alla
loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla
fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel
corso del processo di produzione o di utilizzazione
preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino
requisiti merceologici e di qualita' ambientale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente
diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono
destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere
sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di
qualita' ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali
requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un
valore economico di mercato;
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente
le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181-bis;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile
classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1
e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di
qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e
speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a
garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo,
nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri,
inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita';
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai
fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
il combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualita' elevata;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
u) compost di qualita': prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e
successive modifiche e integrazioni;
v) emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'art.
268, lettera b);
z) scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui
all'art. 74, comma 1, lettera ff);
aa) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica
di cui all'art. 268, lettera a);
bb) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle
attivita' volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,
come definita alla lettera d), ivi compresa l'attivita' di
spazzamento delle strade;
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per
l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento
differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e
trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata
Stato-Regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
dd) spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei
rifiuti su strada.».



 
(( Art. 9-bis

Altre misure urgenti di tutela ambientale
1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono di rifiuti e di evitare l'espandersi dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, si applicano le seguenti disposizioni dirette a superare, nell'immediato, le difficolta' riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti nell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4:
a) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresi' conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e i contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati prima della soppressione del comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, operata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche' nel rispetto delle norme comunitarie. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio
2008.
- Si riporta il testo dell'art. 181-bis, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari).
- 1. (Omissis).
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono
garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche
fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. - 5. (Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 208, 209 e 210 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle Autorita' d'ambito e
degli enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato
a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al
fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La
documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti
della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della
data fissata per la riunione; in caso di decisione a
maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una
adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni
della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze
della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva,
approva il progetto e autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in
materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni
dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il
rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro
i termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie
finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di dieci anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
almeno centottanta giorni prima della scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attivita' puo'
essere proseguita fino alla decisione espressa, previa
estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le
prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate,
prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal
rilascio, nel caso di condizioni di criticita' ambientale,
tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie
disponibili.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 194 del
presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni
estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la societa'
straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di
rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne
di attivita' sul territorio nazionale, l'interessato,
almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui
territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190
ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m).
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la
rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art.
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato,
oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
«Art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale). - 1. Nel rispetto
delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle
procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni
all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo
dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, le imprese
che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema
Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o
certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali
autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al
suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorita'
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere
accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli
standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle
prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate,
ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui
ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio
delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni
sanzionatone di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti
mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino
ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
data di comunicazione all'interessato della decadenza, a
qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui
al comma 1.
5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata falsita' delle attestazioni contenute
nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si
applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai
commi 1 e 2.
6. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per
gli impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo
devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che
li rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che
cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art.
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari). - 1.
Coloro che alla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto
l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero
intendano, comunque, richiedere una modifica
dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso,
ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla
regione competente per territorio, che si pronuncia entro
novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al
presente comma si applica anche a chi intende avviare una
attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un
impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o
adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di
recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di
impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste
dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche
sostanziali.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione della
medesima, con particolare riferimento al decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione
richiesta;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla
normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono
in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
(Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 208, comma 12.
4. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m),
che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
registro di carico e scarico di cui all'art. 190 ed al
divieto di miscelazione di cui all'art. 187.
6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di
imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di
rifiuti si applica quanto previsto dall'art. 208, comma 14.
7. Per gli impianti mobili, di cui all'art. 208, comma
15, si applicano le disposizioni ivi previste.
8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione
entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere
sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li
rilascia, all'Albo di cui all'art. 212, comma 1, che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, degli elementi identificativi di cui all'art.
212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante
«Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 2005.
- Il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) recita:
«195. (Competenze dello Stato). - 1. 1. Ferme restando
le ulteriori competenze statali previste da speciali
disposizioni, anche contenute nella parte quarta del
presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie
all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da
esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei
rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per
prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di
deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale, che
presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione di
piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e
di smaltimento di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese;
l'individuazione e' operata, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie,
anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a
favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di
un Programma, formulato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, inserito nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con
indicazione degli stanziamenti necessari per la
realizzazione;
h) l'indicazione delle tipologie delle misure atte ad
incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della
cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle azioni,
anche economiche, per favorire il riciclaggio e il recupero
di materia prima secondaria dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti economici, anche ai sensi dell'art. 52,
comma 56, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali, differenziati
per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini
della elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 199
con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida per la
individuazione degli Ambiti territoriali ottimali, da
costituirsi ai sensi dell'art. 200, e per il coordinamento
dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente all'assegnazione
della concessione del servizio per la gestione integrata
dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto,
ed in particolare dei requisiti di ammissione delle
imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento
agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i
modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, delle linee guida, dei criteri generali e
degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi
di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e la
definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'art. 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai
regolamenti dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178,
comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle
attivita' produttive;
e) La determinazione dei criteri qualitativi e
quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro un anno, si
applica esclusivamente una tariffazione per le quantita'
conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La
tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
nel rispetto del principio della copertura integrale dei
costi del servizio prestato, una parte fissa ed una
variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto
anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni
economiche e operative delle attivita' che li producono. A
tale tariffazione si applica una riduzione, fissata
dall'amministrazione comunale, in proporzione alle
quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal
gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici,
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso
modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
si formano nelle strutture di vendita con superficie due
volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per
gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti
documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto
tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta
tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro
novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai rifiuti
urbani;
f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
che dovra' indicare per ogni carico e/o conferimento la
quota smaltita in relazione alla capacita' autorizzata
annuale dello stesso impianto;
g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
h) la determinazione dei requisiti e delle capacita'
tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attivita' di
gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti
sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212,
secondo la modalita' di cui al comma 9 dello stesso
articolo;
i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto
nazionale dei rifiuti;
l) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del
trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle
tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche,
ambientali ed economiche devono essere trasportati con
modalita' ferroviaria;
m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per
comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
n) l'adozione di un modello uniforme del registro di
cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di tenuta
dello stesso, nonche' l'individuazione degli eventuali
documenti sostitutivi del registro stesso;
o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);
p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del
presente decreto;
q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19
ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualita' ottenuto
mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
acque marine, in conformita' alle disposizioni stabilite
dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali
vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio su proposta dell'autorita'
marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave
con il carico di rifiuti da smaltire;
s) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina
in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati
al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali
dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai
distributori, a coloro che svolgono attivita' di
istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di
recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le funzioni di cui ai comma 1
sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, sentite la
Conferenza Stato-regioni, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte
quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, della salute e dell'interno, nonche', quando le
predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il
trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione della
normativa in materia di rifiuti nonche' della repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei
rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; puo'
altresi' intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di
Stato.».
- Per la parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2 della
presente legge.



 
(( Art. 9-ter

Piano nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani
1 Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di contribuire all'aumento dell'occupazione e degli investimenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata.
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 indica i finanziamenti pubblici, comunitari e privati disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esso previsti e individua i contributi compensativi a favore degli enti locali.
3. Al piano nazionale di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 195 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si vedano
i riferimenti normativi all'art. 9-bis della presente
legge.



 
(( Art. 9-quater

Misure urgenti in materia di rifiuti
1. Ai fini di una maggiore sostenibilita' economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».
2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' abrogato.
3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:
«19. All'articolo 182, il comma 8 e' abrogato». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 107 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), cosi' come modificato dall'art. 9-quater,
comma 1, della presente legge:
«Art. 107. (Scarichi in reti fognarie). - 1.1. Ferma
restando l'inderogabilita' dei valori-limite di emissione
di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla
Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito competente
in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che
sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonche'
il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue
urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purche'
osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita'
d'ambito competente.
3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se
triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne
riducano la massa in particelle sottili, previo
accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che
assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito
alla planimetria delle zone servite da tali sistemi.
L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da
parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che
ne controlla la diffusione sul territorio.
4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire
norme integrative per il controllo degli scarichi degli
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature, per la funzionalita' degli impianti di
pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), cosi'
come modificato dall'art. 9-quater, commi 2 e 3, della
presente legge:
«Art. 2. (Modifiche alle Parti terza e quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. All'art.
74, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
“h) “acque reflue industriali”: qualsiasi
tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in
cui si svolgono attivita' commerciali o di produzione di
beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento”; ».
2. All'art. 74, comma 1, la lettera i) e' sostituita
dalla seguente: « i) “acque reflue urbane”:
acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche
di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato; ».
3. All'art. 74, comma 1, lettera n), le parole: «in una
fognatura dinamica» sono soppresse.
4. All'art. 74, comma 1, la lettera dd) e' sostituita
dalla seguente: «dd) “rete fognaria”: un
sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento
delle acque reflue urbane.».
5. All'art. 74, comma 1, lettera ff), le parole:
«qualsiasi immissione di acque reflue in» sono sostituite
dalle seguenti: «qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore».
6. All'art. 74, comma 1, lettera oo), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «i valori limite di emissione
possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener
conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione
di depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente.».
7. All'art. 74, comma 2, la lettera qq) e' abrogata.
8. All'art. 101, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito
con il seguente: «L'autorita' competente, in sede di
autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la
produzione di energia, sia separato dagli scarichi
terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.»; al
medesimo art. 101, comma 7, lettera b) dopo le parole:
«allevamento di bestiame» sono soppresse le parole da «che,
per quanto» fino alla fine della lettera;
8-bis. Abrogato.
9. All'art. 108, comma 2, le parole: «puo' fissare» sono
sostituite dalla seguente: «fissa».
10. All'art. 108, comma 5, le parole: «Qualora
l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che
tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del
medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti
sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento
adottato,» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora, come
nel caso dell'art. 124, comma 2, secondo periodo,
l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che
tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del
medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue
provenienti da altri stabilimenti industriali o acque
reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,».
11. All'art. 124, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare
dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu'
stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo
soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue
provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu'
stabilimenti sia costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attivita' dei consorziati,
l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello
scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le
responsabilita' dei singoli titolari delle attivita'
suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione
in caso di violazione delle disposizioni della parte terza
del presente decreto.».
12. All'art. 124, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero
all'Autorita' d'ambito se lo scarico e' in pubblica
fognatura. L'autorita' competente provvede entro novanta
giorni dalla ricezione della domanda.».
12-bis. All'art. 127, comma 1, dopo le parole «ove
applicabile», sono aggiunte le seguenti: «e alla fine del
complessivo processo di trattamento effettuato
nell'impianto di depurazione».
13. All'art. 147, comma 2, lettera b), ed all'art. 150,
comma 1, le parole: «unicita' della gestione» sono
sostituite dalle seguenti: «unitarieta' della gestione».
14. All'art. 148, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorita' d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi
del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato e' facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio
delle comunita' montane, a condizione che gestiscano
l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della
Autorita' d'ambito competente.».
15. L'art. 161 e' sostituito dal seguente:
«Art. 161. (Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche). - 1. Il Comitato per la vigilanza
sull'uso delle risorse idriche di cui al decreto
legislativo 7 novembre 2006, n. 284, art. 1, comma 5, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'art. 141, comma 2 del
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento
delle tariffe, nonche' alla tutela dell'interesse degli
utenti.
2. Il Comitato e' composto, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, da sette membri, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
di presidente individuato con il medesimo decreto - sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di
tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica tre anni e non
possono essere confermati. I componenti non possono essere
dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel
settore, ne' possono avere interessi diretti e indiretti
nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono
collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinato il
trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Il Comitato, nell'ambito delle attivita' previste
all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in particolare:
a) predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui all'art. 154 e le
modalita' di revisione periodica, e lo trasmette al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli
elementi tecnici ed economici e sulla necessita' di
modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano
il rapporto tra le Autorita' d'ambito e i gestori in
particolare quando cio' sia richiesto dalle ragionevoli
esigenze degli utenti;
c) predispone con delibera una o piu' convenzioni tipo
di cui all'art. 151, e la trasmette al Ministro per
l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che
la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) emana direttive per la trasparenza della
contabilita' delle gestioni e valuta i costi delle singole
prestazioni;
e) definisce i livelli minimi di qualita' dei servizi
da prestare, sentite le regioni, i gestori e le
associazioni dei consumatori;
f) controlla le modalita' di erogazione dei servizi
richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori
operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare
situazioni di criticita' e di irregolarita' funzionali dei
servizi idrici;
g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando
linee guida che indichino le misure idonee al fine di
assicurare la parita' di trattamento degli utenti,
garantire la continuita' della prestazione dei servizi e
verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni;
h) predispone periodicamente rapporti relativi allo
stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire
il confronto delle prestazioni dei gestori;
i) esprime pareri in ordine a problemi specifici
attinenti la qualita' dei servizi e la tutela dei
consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, delle regioni,
degli enti locali, delle Autorita' d'ambito, delle
associazioni dei consumatori e di singoli utenti del
servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente comma il Comitato promuove
studi e ricerche di settore;
l) predispone annualmente una relazione al parlamento
sullo stato dei servizi idrici e sull'attivita' svolta.
5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale
della segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, art. 3, comma 1,
lettera o). Esso puo' richiedere di avvalersi, altresi',
dell'attivita' ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di
cui al comma 6 e di altre amministrazioni.
6. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato si
avvale, altresi', dell'Osservatorio dei servizi idrici, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261, art. 3, comma 1, lettera o). L'Osservatorio
svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di
dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia
di:
a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e
relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio;
b) convenzioni e condizioni generali di contratto per
l'esercizio dei servizi idrici;
c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di
controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
d) livelli di qualita' dei servizi erogati;
e) tariffe applicate;
f) piani di investimento per l'ammodernamento degli
impianti e lo sviluppo dei servizi.
6-bis. Le attivita' della Segreteria tecnica e
dell'Osservatorio dei servizi idrici sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i
dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio
ha, altresi', facolta' di acquisire direttamente le notizie
relative ai servizi idrici ai fini della proposizione
innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte
del Comitato, dell'azione avverso gli atti posti in essere
in violazione del presente decreto legislativo, nonche'
dell'azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei
diritti dell'utente.
8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato,
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli
utenti.».
16. All'art. 177, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine,
il seguente: «2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e
degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, il Ministro puo'
avvalersi del supporto tecnico dell'APAT - Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici, senza
nuovi o maggiori oneri ne' compensi o indennizzi per i
componenti dell'APAT - Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici.».
16-bis. All'art. 178, comma 1, alla fine, sono aggiunte
le parole: «nonche' al fine di preservare le risorse
naturali».
17. All'art. 179, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma
1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere
da essi materia prima secondaria sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia».
18. L'art. 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181. (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli
stessi, attraverso:
a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di
recupero;
b) l'adozione di misure economiche e la determinazione
di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire ed incrementare le attivita' di
riutilizzo, riciclo e recupero le autorita' competenti ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre
iniziative utili.
3. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino al completamento delle operazioni di
recupero.».
18-bis. Dopo l'art. 181, e' introdotto il seguente:
«Art. 181-bis. (Materie, sostanze e prodotti secondari).
- 1. Non rientrano nella definizione di cui all'art. 183,
comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti
secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma
2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e
condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di
riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le
caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di
riciclo o di recupero che le producono, con particolare
riferimento alle modalita' ed alle condizioni di esercizio
delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualita' ambientale, i
requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per
l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici
richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile
rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti
dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza
o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul
mercato.
2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per
ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono
garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche
fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2,
continua ad applicarsi la circolare del Ministero
dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al
comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri
provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni,
ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui
al comma 4 del presente articolo.».
19. All'art. 182, il comma 8 e' abrogato.
20. - 47. (Omissis).».



 
Art. 10.

Norma di interpretazione autentica
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che
per creditori si intendono anche le societa' appartenenti
al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, delle societa' originarie affidatarie
del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della
realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 123 recita:
«Art. 12. (Corresponsione degli importi dovuti a
subappaltatori, fornitori e cottimisti). - 1. Fermi
restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 21, i capi missione possono provvedere alle
necessarie attivita' solutorie nei confronti degli
eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti
delle stesse societa' affidatarie, a scomputo delle
situazioni creditorie vantate dalle societa' affidatarie
medesime verso la gestione commissariale.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa'
originariamente affidatarie o eventuali societa' ad esse
subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le
fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte
delle attivita' eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 e
del presente articolo si provvede, nel limite massimo di
quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui
all'art. 17.».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«2359. (Societa' controllate e societa' collegate). - 1.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».



 
Art. 11.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone