Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 211
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli 13 e 19;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresi', le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(G.U.U.E.)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge
15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»:
«Art. 13. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sostituiscono, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I
regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino
alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.».
«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 16
del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante: Riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
«4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva
2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia
ferroviaria, e' istituito l'“Ufficio per la
regolazione dei servizi ferroviari”. Per garantire
assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere
organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto
alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio
non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001,
n. 320.
5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari
svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare
riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati
del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo
contenzioso.
6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva, un
dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando
uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del
presente regolamento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2007, n. 254, recante «Regolamento concernente le
disposizioni di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
gennaio 2008, n. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre
2007, n. 271, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n.
300.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
agosto 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa
delle strutture trasferite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2008, n. 268.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 :
«Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri;
d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze
disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi
comprese le espropriazioni;
d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei
nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi
interventi;
d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il
sistema delle citta' e delle aree metropolitane.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.»
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 18 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante: Attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie:
«Art. 4 (Istituzione e ordinamento). -1. E' istituita,
con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie definita alla lettera g) dell'art. 3, di
seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della
sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa
previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per
l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo
quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture
transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita'
preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva
2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni
internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo
binazionale.
3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di
personalita' giuridica ed autonomia amministrativa,
regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed
opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), della direttiva
2004/49/CE.
4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di
vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente
relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi
dell'art. 7 del presente decreto. Per l'esercizio della
funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente.
5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato
direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il
direttore e' scelto fra personalita' con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato
direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attivita'
dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato
direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei
revisori dei conti e' costituito dal presidente, da due
componenti effettivi e da due supplenti, che durano in
carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I
componenti del collegio sono nominati con decreto del
Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al
presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di
contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello
statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del
personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento
unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26,
nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia;
b) definizione delle modalita' del trasferimento del
personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia
proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si
continuano ad applicare le disposizioni del comparto
Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia
delle risorse umane, individuate mediante procedure
selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo
una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento
destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del
presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella
competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente
riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e
contabilita' ispirato ai principi della contabilita'
pubblica.
7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia
di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei
trasporti e dal Gruppo FS S.p.a.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e
sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del
presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e'
assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di
duecentocinque unita' di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli
del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente
di provenienza fino all'attuazione dell'art. 26, con
personale tecnico, avente riconosciute capacita' e
competenza, anche proveniente da F.S. S.p.a., R.F.I. S.p.a.
e da societa' controllate da F.S. S.p.a., individuato, con
procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che
non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.a.,
dall'Agenzia.
9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da
individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia'
utilizzati da F.S. S.p.a., o da altre societa' del gruppo,
per l'espletamento delle attivita' da cui tali societa'
vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle
eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede
dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con
provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro
dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione
dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle
effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che
accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti
collocazione professionale equivalente a quella ricoperta
nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
mantenimento del trattamento economico di provenienza
mediante assegno ad personam non riassorbibile e non
rivalutabile.
12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva
diversa disposizione recata del presente decreto
legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il
personale di qualifica dirigenziale e' selezionato nel
rispetto della normativa vigente in materia; tale personale
puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato
e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, e'
collocato in aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia
del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e'
ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del
predetto Ministero.».
«Art. 18 (Organismo investigativo). - 1. Presso il
Ministero dei trasporti, quale risultante dall'applicazione
dell'art. 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e dell'art. 1, commi 404 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito l'Organismo
investigativo permanente, costituito da una nuova direzione
generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in
uffici dirigenziali di seconda fascia, istituita con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il responsabile
dell'Organismo investigativo e' il direttore generale della
suddetta direzione. L'incarico di direttore generale per le
investigazioni ferroviarie e' conferito, per tre anni, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. L'Organismo investigativo assolve i propri compiti in
piena autonomia funzionale. Al fine di garantire la piena
autonomia funzionale la direzione generale e' posta alle
dirette dipendenze del Ministro e non rientra ne' tra gli
uffici di diretta collaborazione ne' e' sottoposta ai
dipartimenti. Gli investigatori incaricati godono delle
garanzie di indipendenza necessarie disciplinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze nel rispetto delle
disposizioni comunitarie.
3. Il Ministro dei trasporti provvede, con proprio
decreto, ad attribuire le relative competenze agli uffici
della direzione generale utilizzando posti di funzione
dirigenziale non generale gia' esistenti nell'ambito del
Ministero senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
4. Ferme restando le specifiche competenze del Nucleo
investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi, entro i
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche dei
corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni
specializzate sulla base di apposite convenzioni.
L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti
in materia di tecnica e normativa ferroviaria indipendenti
dai Gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie
e dall'Agenzia, anche esterni all'Amministrazione, che, in
caso di incidenti, incidenti gravi ed inconvenienti,
possano essere individuati per svolgere il ruolo di
investigatori incaricati. Gli esperti esterni possono
provenire dall'universita', dal Genio ferrovieri o avere
maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del
Ministero dei trasporti, di imprese ferroviarie, gestori
delle infrastrutture, aziende costruttrici, enti notificati
o verificatori indipendenti di sicurezza.».



 
Art. 2.

Organizzazione centrale e periferica
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato, a livello centrale, in diciotto direzioni generali, incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:
a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
2. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza ed i relativi compiti strumentali.
3. Sono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Sono, altresi', articolazioni periferiche del Ministero cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.
5. Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, sei incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, dei dipartimenti ovvero degli uffici di diretta collaborazione, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 8 luglio
2006, n. 1178, recante: Ordinamento della regia marina:
«Art. 16. - Sono corpi militari della regia marina:
A) per gli ufficiali:
a) il Corpo di stato maggiore (ufficiali di vascello);
b) il Corpo del genio navale (ufficiali G.N.);
c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A.N.);
d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale
comprende, in ruoli organici distinti, gli “ufficiali
medici” e gli “ufficiali chimici
farmacisti”;
e) il Corpo di commissariato militare marittimo;
f) il Corpo delle capitanerie di porto;
g) gli ufficiali del C.R.E.M. divisi nei seguenti
ruoli:
servizi nautici, servizi tecnici, servizi
radiotelegrafici, servizi macchine e servizi contabili.
Il Corpo degli ufficiali predetti comprende anche un
sottotenente direttore del Corpo musicale;
B) per i sottufficiali, graduati e comuni:
il Corpo reale equipaggi marittimi, il quale comprende
le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri,
torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del
genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti,
semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e
servizi portuali.».



 
Art. 3.

Competenze dei dipartimenti
1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale: politiche per il personale; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; relazioni sindacali; affari generali; infrastrutture ferroviarie ed interoperabilita' ferroviaria; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale; pianificazione generale delle infrastrutture; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rete nazionale stradale ed autostradale; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche; norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; sicurezza nelle gallerie; monitoraggio delle infrastrutture per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
b) Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli ed abilitazione conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilita', trasporto su ferrovia; vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; autotrasporto di persone e cose; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; conto nazionale dei trasporti; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti terrestri; coordinamento, direzione e controllo delle attivita' delle direzioni generali territoriali; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle autorita' portuali e sulle attivita' nei porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; informatica di servizio, comunicazione istituzionale, consulenza tecnico-informatica alle direzioni generali ed alle strutture facenti capo al dipartimento di cui alla lettera a); coordinamento e propulsione delle attivita' delle Direzioni generali territoriali.
2. I dipartimenti ed il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, costituiscono centri di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei dipartimenti, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordinano l'attivita' delle rispettive direzioni generali, ferma restando l'autonomia e la responsabilita' decisionale di ciascun direttore generale in ordine ai provvedimenti finali. Il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, sulla base della direttiva annuale del Ministro, coordina l'attivita' degli Uffici Marittimi.
3. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e tenuto conto della riduzione gia' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione e' determinato in quarantasette, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e' determinato in duecentosettantanove. Con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 42, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si veda note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
«Art. 3. - Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera a) dell'art.
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo del comma 404, lettera a)
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali.».
- Per il testo della lettera e), comma 4-bis dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda note alle
premesse.



 
Art. 4.

Altri organismi ed istituzioni
1. Operano nell'ambito del Ministero:
a) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
b) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla stessa legge. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro puo' nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
c) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in due uffici dirigenziali non generali, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, uno dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 5;
d) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, articolata in due uffici dirigenziali non generali, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, i quali esercitano le funzioni di competenza, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
2. Nell'ambito del Ministero operano, altresi', gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, articolato in cinque sezioni, e' incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventuno posizioni dirigenziali non generali.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:
«Art. 163 (Attivita' del Ministero delle
infrastrutture). (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002;
art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Il Ministero
promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti
ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua,
con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni
il Ministero impronta la propria attivita' al principio di
leale collaborazione con le regioni e le province autonome
e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni
o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri
e delle regioni o province autonome, formulando la proposta
di programma da approvare con le modalita' previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente capo e, sulla base dei
pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini
delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive;
f-bis) cura le istruttorie per l'avanzamento
procedurale e fisico dei progetti, formula le proposte ed
assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unita' tecnica finanza di progetto, ovvero offerta
dalle regioni o province autonome interessate con oneri a
loro carico.
3. Per le attivita' di cui al presente capo il Ministero
puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa' specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati.
4. Per le attivita' di cui al presente capo il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della
Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa controllata
per le attivita' di supporto tecnico-finanziario occorrenti
al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione dell'Unita' tecnica-finanza di
progetto (UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono riorganizzati i compiti, le attribuzioni,
la composizione e le modalita' di funzionamento dell'Unita'
tecnica finanza di progetto (UTFP) anche in deroga all'art.
7 della citata legge n. 144 del 1999. Dalla data di entrata
in vigore del provvedimento di riordino e secondo le
modalita' nello stesso indicate si procede alla nomina, nel
numero massimo di 15, dei nuovi componenti in sostituzione
dei componenti in essere, i quali decadono alla stessa
data.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture,
sentiti i Ministri competenti, nonche' i presidenti delle
regioni o province autonome interessate, propone al
Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del
commissario straordinario e' formulata d'intesa con il
presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco
della citta' metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri
competenti nonche', per le infrastrutture di competenza dei
soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle
regioni o province autonome interessate, abilita
eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le
modalita' e i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla sollecita progettazione, istruttoria,
affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE
in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative
assunte e operano secondo le direttive dai medesimi
impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi
autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari
e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di cui al
comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il
supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali
e regionali interessate.».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/17/CE (coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. 134.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi) e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
aprile 2004, n. 134.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, recante: Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) il “Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con
il compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto “Rete unitaria della
pubblica amministrazione”, di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
“Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante: «Attuazione
della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»:
«Art. 37 (Organismo di regolazione). - 1. L'organismo di
regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE
e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue
articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati
dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul
piano organizzativo, giuridico, decisionale e della
strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla
determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura,
dall'organismo preposto all'assegnazione della capacita' e
dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al
presente articolo.
2. L'organismo di regolazione collabora con gli
organismi degli altri Paesi membri della Comunita' europea,
scambiando informazioni sulle proprie attivita', nonche'
sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di
coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito
comunitario.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di
infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire
l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato
vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di
qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso
decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o
eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a
quanto segue:
a) prospetto informativo della rete;
b) procedura di assegnazione della capacita' di
infrastruttura e relativo esito;
c) sistema di imposizione dei canoni di accesso
all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i
servizi di cui all'art. 20;
d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di
cui all'art. 20;
e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente
decreto;
f) abrogato.
4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, ha facolta' di chiedere al gestore
dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra
parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili,
in particolare al fine di poter garantire che i canoni per
l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal
gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le informazioni devono essere fornite senza indebiti
ritardi.
5. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 3,
l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso
o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie
volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di
tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7,
la decisione dell'organismo di regolazione e' vincolante
per tutte le parti cui e' destinata.
6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione
di capacita' di infrastruttura o contro le condizioni di
una proposta di assegnazione di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che, invece, essa deve essere modificata secondo gli
orientamenti precisati dall'organismo stesso.
7. In ogni caso, avverso le determinazioni
dell'organismo di regolazione e' ammesso il sindacato
giurisdizionale.
8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/12/CE (modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/13/CE (modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio
relativa alle licenze delle imprese ferroviarie) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/14/CE (relativa alla ripartizione della capacita di
infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria)e'
pubblicata nella G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L75.
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162 si veda note all'art. 1.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/49/CE - relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza
delle ferrovie) - gia' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L164 e sostituita dalla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/51/CE (modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L164 sostituita dalla rettifica
pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2004, n. L220.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284
recante «Riordino della Consulta generale per
l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente art. non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli
enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini
del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai
commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di
direzione, amministrazione e controllo».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 93 (Regolamento recante Riordino, ai sensi
dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi
collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del
Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2007, n. 161.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204 si veda note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.».



 
Art. 5.

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali
ed il personale
1. Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale e' cosi' articolato:
a) Direzione generale del personale e degli affari generali;
b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
c) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
d) Direzione generale per le politiche abitative;
e) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
f) Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici;
g) Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
h) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilita' ferroviaria;
i) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
2. La Direzione generale del personale e degli affari generali articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) reclutamento, formazione e riqualificazione del personale;
b) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
c) trattamento giuridico del personale;
d) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) sistemi di valutazione del personale;
f) relazioni sindacali;
g) politiche per il benessere organizzativo, le pari opportunita' e l'anti-mobbing;
h) anagrafe delle prestazioni;
i) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
l) servizio ispettivo in materia di personale;
m) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
n) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
o) trattamento economico e pensionistico del personale;
p) Ufficio cassa;
q) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
r) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
s) gestione dei beni patrimoniali e regolamentazione del loro uso;
t) manutenzione dei beni immobili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche;
u) servizi comuni e servizi tecnici;
v) supporto per le attivita' di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
z) acquisizione di beni e servizi, economato;
aa) ufficio relazioni con il pubblico;
bb) ufficio contratti.
3. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed progetti internazionali, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle citta';
b) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
c) pianificazione strategica di settore, previo coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni;
d) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
f) fondi strutturali comunitari;
g) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
h) gestione dei programmi d'iniziativa comunitaria;
i) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attivita' di gestione e pagamento;
l) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
m) gestione e sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT).
4. La Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia nonche' dei Vigili del fuoco;
b) attivita' tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
f) eliminazione barriere architettoniche;
g) attivita' per la salvaguardia di Venezia.
5. La Direzione generale per le politiche abitative, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) sistema delle citta' e politiche urbane;
b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
d) disciplina delle locazioni;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, societa' di trasformazione urbana, PRUSST, contratti di quartiere;
g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
h) supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) osservatorio nazionale della condizione abitativa.
6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
c) rapporti con il CIPE in materia di infrastrutture stradali;
d) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS S.p.A. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
e) attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
f) relazioni ed accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, nonche' gestione e monitoraggio dei relativi interventi;
g) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e delle autostrade;
h) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie;
i) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade;
l) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
m) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilita' di interesse statale e locale;
n) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilita' di interesse statale e locale;
o) archivio nazionale delle strade.
7. La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) supporto, anche informatico, all'attuazione del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
f) predisposizione degli schemi tipo dei contratti e dei capitolati;
g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
h) attivita' connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
8. La Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle societa' vigilate;
c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
d) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie ferroviarie;
e) verifiche sullo stato della sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la Commissione permanente per le gallerie;
f) vigilanza sulle modalita' di affidamento e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche;
g) monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
i) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;
l) competenze ispettive generali su richiesta di altre direzioni generali del dipartimento.
9. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilita' ferroviaria, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) concessione, contratti di programma, piani di investimento ed analisi economiche relativi alle infrastrutture di settore;
b) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, degli interventi di settore e relative procedure approvative;
c) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore;
d) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
e) coordinamento e vigilanza sui concessionari di rete infrastrutturali di settore;
f) dismissione linee ferroviarie;
g) interoperabilita' ferroviaria e normativa tecnica, relativamente all'infrastruttura e comprensivamente degli aspetti tecnico-normativi in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie;
h) rapporti con gli organismi comunitari per la definizione delle specifiche tecniche per l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo, relativamente all'infrastruttura.
10. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
b) identificazione, approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo affidate dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e successive modificazioni;
c) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari, nonche' monitoraggio concernente, tra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
d) attivita' tecnico-amministrativa concernente l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe;
e) approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari sono tenuti ad espletare sulle opere medesime;
f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
g) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: Nuovo
codice della strada:
«3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle Capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 66, 122 e 133 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
«Art. 66 (Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi) (articoli 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44
direttiva 2004/17; art. 8, decreto legislativo n. 157/1995;
art. 11, decreto legislativo n. 158/1995; art. 80, comma 2,
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1.
Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi
alla Commissione per via elettronica secondo il formato e
le modalita' di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della
procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, gli avvisi
e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
di procedura urgente di cui all'art. 70, comma 11, entro
cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'art. 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla
pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all'art. 63, comma 1, devono menzionare la
data della trasmissione dell'avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e'
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei
bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una
conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata la
data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita' obbligatoria ha luogo.».
«Art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n. 109/1994;
articoli 79, 80, 81, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999). - 1. Ai contratti di lavori
pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni
appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'art.
53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di
speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'art. 63, e'
facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'art. 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato sul profilo
di committente, ove istituito, e sui siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai
contratti pubblici, sul “profilo di
committente” della stazione appaltante, e, non oltre
due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione
degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, non oltre
cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione
appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica,
comunque, quanto previsto dall'art. 66, comma 15 nonche'
comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'art.
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'art. 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi
di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo
complessivo non superiore a centomila euro.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.
32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista
dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86;
in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque la
facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a
dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.».
«Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti
dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In caso di
ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
contratto, che non devono comunque superare quelli fissati
dal regolamento di cui all'art. 5, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua
facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, il bando di gara puo' individuare i materiali da
costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle
risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalita' e i tempi di pagamento
degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli
stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di
fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto
nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto,
previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori
e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al
cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7
per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da
costruzione e' subordinato alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento
stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
immediatamente escussa dal committente in caso di
inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso
di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera
per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del
pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice
civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e'
fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo
chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
medesimo comma 3.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma
6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 6 nelle quantita' accertate dal
direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi
del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 si possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in
misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE
stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento
alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. I prezzari cessano di avere validita' il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei
predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati
dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero
delle infrastrutture di concerto con le regioni
interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono
soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le
modalita' di versamento sono disciplinate dal
regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 recante
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche:
«Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province
autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi
dell'art. 8, primo comma, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le
province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti
alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque
dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto e dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna
per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle
acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei
relativi elenchi suppletivi.
Le province possono avvalersi del Registro italiano
dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica
dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle
operazioni di controllo spettanti ai concessionari con
riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di
sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari
a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori
a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume
superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse
affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si
osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa
alla progettazione e alla costruzione.
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il
rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo
nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua
qualita' di presidente del comitato istituzionale delle
relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il
presidente della provincia interessata assicurano, mediante
apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni
loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio
1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta
intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati
istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni
strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli
interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo
nazionale.
Per i piani e i programmi statali che prevedano il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite
le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12,
comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il
comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative
norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale»:
«Art. 158 (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa
comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e
cio' travalichi i comprensori di riferimento dei distretti
idrografici, le Autorita' di bacino, sentite le regioni
interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni
medesime, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le
finalita' di cui all'art. 144 del presente decreto. A tal
fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza,
assumono di concerto le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata od anche in presenza di istanza presentata da
altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati,
fissando un termine per definire gli accordi.
2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine
all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione
dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa
diffida ad adempiere entro un congruo termine, il
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Le opere e gli impianti necessari per le finalita' di
cui al presente art. sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di
iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale
carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e
relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle infrastrutture e dei
trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque
ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa
convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti compete la determinazione dei criteri e delle
modalita' per l'esecuzione e la gestione degli interventi,
nonche' l'affidamento per la realizzazione e la gestione
degli impianti.».



 
Art. 6.

Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
1. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e' cosi' articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per la sicurezza stradale;
c) Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
d) Direzione generale per il trasporto ferroviario;
e) Direzione generale per il trasporto pubblico locale;
f) Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
g) Direzione generale per i porti;
h) Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo;
i) Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione.
2. La Direzione generale per la motorizzazione, articolata in nove uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecniche indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada: normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; centro elaborazione dati motorizzazione;
f) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
g) normativa di settore nazionale ed internazionale in conformita' all'Unione europea;
h) portale dell'automobilista;
i) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.
3. La Direzione generale per la sicurezza stradale, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, d'intesa, per gli interventi infrastrutturali, con la direzione generale per le infrastrutture stradali;
b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilita';
c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;
e) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
f) pubblicita' sulle strade e competizioni motoristiche;
g) attivita' internazionale nelle materie di competenza;
h) contenzioso in materia di circolazione stradale;
i) info mobilita'.
4. La Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalita';
c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attivita' di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada e del trasporto intermodale;
f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo;
g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
h) interoperabilita' intermodale e normativa tecnica internazionale;
i) interporti;
l) incentivi a favore dello sviluppo delle autostrade del mare.
5. La Direzione generale per il trasporto ferroviario articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) supporto esercizio poteri azionista Ferrovie dello Stato;
b) atto di concessione e relativa vigilanza;
c) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
d) licenze, canoni di accesso alla rete ferroviaria, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
e) indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
f) rapporti internazionali;
g) interoperabilita', limitatamente all'esercizio ed al materiale rotabile, nonche' alla manutenzione, al controllo, al comando, al segnalamento ed alle relative applicazioni telematiche;
h) organismi notificati, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163.
6. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) allocazione e gestione delle risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalita' di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
d) valutazione sotto il profilo tecnico economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
f) interventi per la mobilita' dei pendolari e piani urbani della mobilita';
g) osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale.
7. La Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, articolata in sette uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) regime amministrativo della nave;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) controllo e vigilanza sulle attivita' autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
h) nautica da diporto;
i) personale marittimo e Sistema informativo della gente di mare, per quanto di competenza;
l) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi comunitari e nazionali, per quanto di competenza;
m) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo.
8. La Direzione generale per i porti, articolata in quattro uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorita' portuali, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
b) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
c) regolazione e vigilanza delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti;
d) disciplina generale dei porti;
e) piani regolatori portuali, per quanto di competenza;
f) amministrazione del demanio marittimo e gestione del Sistema informativo del demanio marittimo;
g) sistema idroviario padano-veneto;
h) promozione delle autostrade del mare, per quanto di competenza.
9. La Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, articolata in sei uffici dirigenziali non generali, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attivita' che seguono:
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualita' del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
f) programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilita';
i) provvedimenti in materia di tariffe per la gestione dello spazio aereo.
10. La Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, articolata in cinque uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attivita':
a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione di base;
b) gestione e sviluppo dei sistemi informativi trasversali, degli altri sistemi informativi non espressamente affidati ad altre strutture, nonche' delle reti informatiche del Ministero sulla base dei fabbisogni espressi dai capi dipartimento;
c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati attinenti ai servizi e sistemi di competenza della direzione generale;
d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici trasversali, d'intesa con i responsabili dei sistemi informatici specialistici;
e) comunicazione istituzionale, coordinamento e sviluppo integrato dei siti web del Ministero e dei portali non specialistici;
f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero, d'intesa con i capi dipartimento;
g) supporto informatico su richiesta dei dipartimenti e degli altri organi del Ministero;
h) conto nazionale dei trasporti.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante
«Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le
direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n.
234, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(E.N.A.C.)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 1997, n. 177.



 
Art. 7.

Funzioni
1. Il Corpo delle capitanerie di porto, svolge in sede decentrata le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero, nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attivita' di formazione, qualificazione ed addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, inchieste sui sinistri marittimi e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione marittima;
e) personale marittimo e relative qualifiche professionali; certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; gestione del sistema informativo della gente di mare;
f) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
i) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.
 
Art. 8.

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche
1. Sono organi decentrati del Ministero, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
b) Provveditorato interregionale Lombardia-Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
c) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna-Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
e) Provveditorato interregionale Toscana-Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
f) Provveditorato interregionale Lazio-Abruzzo-Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
g) Provveditorato interregionale Campania-Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
h) Provveditorato interregionale Puglia-Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
i) Provveditorato interregionale Calabria-Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.
2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale denominato: «Provveditore per le opere pubbliche», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. E' fatta salva la facolta' per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto-Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all'art. 4.



 
Art. 9.

Competenze dei Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche
1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimento di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
c) attivita' di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici;
d) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attivita' di vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
f) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
g) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto alle attivita' della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture;
i) supporto alla Direzione generale per le infrastrutture stradali, per le attivita' di competenza;
l) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 42 lettere a), b), d-ter),
d-quater e lettera d-bis del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 si veda note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale).
- 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».



 
Art. 10.

Organizzazione dei Provveditorati interregionali
per le opere pubbliche
1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. Gli Uffici tecnici per le dighe, uffici dirigenziali di livello non generale insediati presso i Provveditorati interregionali, rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.
3. Presso ciascun provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:
a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
b) Dirigente degli uffici di livello dirigenziale non generale;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
l) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresi', la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennita', emolumenti o rimborsi spese.
6. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i cinquanta mila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3.
8. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
 
Art. 11.

Direzioni generali territoriali
1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana-Umbria, Marche-Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania-Abruzzo e Molise con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;
e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia-Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.
2. A ciascuna Direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attivita'. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicita', efficacia ed efficienza nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonche' le relazioni sindacali.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda note all' art. 4.



 
Art. 12.

Competenze delle Direzioni generali territoriali
1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite in capo delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Le Direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':
a) attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unita' tecniche indipendenti;
b) attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attivita' in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
d) attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) attivita' in materia di navigazione interna di competenza statale;
g) attivita' in materia di immatricolazioni veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
l) funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico;
m) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
n) coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto;
o) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
p) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
q) attivita' in materia di autotrasporto;
r) attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca.



Nota all'art. 12:
- Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 si veda note all' art. 9.
- Per il testo del comma 1, lettere a, b) e c) dell'art.
42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda
note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, si veda note all' art. 9.



 
Art. 13.

Organizzazione delle Direzioni generali territoriali
1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali e' ispirata - stante la necessita' di assicurare comunque l'idonea capillarita' degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonche' alla dotazione organica complessiva.
2. L'organizzazione e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le Direzione generali territoriali sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attivita' di competenza.
 
Art. 14.

Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. La dotazione organica del personale del Ministero e' individuata nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale gia' in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.
3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale gia' in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti.
4. Nell'ambito del ruolo di cui al comma 3 e del contingente ivi previsto, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione un posto di livello dirigenziale generale e otto posti di livello dirigenziale non generale.



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108 recante «Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.



 
Art. 15.

Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale».



 
Art. 16.

Abrogazioni e modificazioni di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254, e il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271.



Nota all'art. 16:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2007, n. 254 si veda note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
dicembre 2007, n. 271 si veda note alle premesse.



 
Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 302
 
Allegato 1

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