Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 novembre 2008
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Gyro, registrato al n. 14455.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (G.U. n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2008 dall'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GYRO uguale al prodotto di riferimento denominato GRINGO registrato al n. 12649 con decreto direttoriale in data 16 aprile 2008 dell'impresa Chemia S.p.a. con sede in S. Agostino (Ferrara);
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato GRINGO dell'impresa Chemia S.p.a.;
non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Accertato che la classificazione del preparato denominato GYRO e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bifentrin;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 16 aprile 2013 l'impresa CEREXAGRI ITALIA S.r.l. con sede in via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (Forli' Cesena) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato GYRO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dalle imprese: CEREXAGRI S.A. - Bassens (Francia): - UNITED PF-IOSPHORUS LTD - Sandbach (Gran Bretagna) nonche' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: - CHEMIA S.p.A. S.Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre l994.
La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
Il prodotto suddetto e' registrato al n. l4455.
Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
Roma, 20 novembre 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 37-38 <----
 
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