Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2008 |
Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), per l'anno 2009. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.); Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del prezzo delle fascette in questione per l'anno 2009, cosi' come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze; Provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini D.O.C.G. per l'anno 2009. Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, e' fissato in: € 0,010315, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, non adesivizzate; € 0,011112, per le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, adesivizzate; € 0,011460, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore, non adesivizzate; € 0,012372, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione ad un colore adesivizzate; € 0,012792, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, non adesivizzate; € 0,013524, per le fascette di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, personalizzate con il logo della denominazione a tre colori, adesivizzate. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2008 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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