Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008
Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;
Visto l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale e' stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modificazioni ed integrazioni alle modalita' di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale»;
Visto l'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;
Visto l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291 , il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale e' disposto un accantonamento per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, non utilizzabile ai fini della ripartizione della quota;
Tenuto conto che, per l'anno 2008, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e' pari a euro 3.542.043,21;
Rilevato che risultano pervenute n. 1.168 domande;
Considerato che la regione Valle D'Aosta non ha presentato richiesta di contributo per nessuna delle tipologie previste dal regolamento;
Considerato che, a norma dell'articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2008;
Tenuto conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;
Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 2, di cui all'allegato elenco n. 3;
Considerato, altresi' che, a norma dell'articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonche' le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;
Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilita' del progetto alle fattispecie di cui all'articolo 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;
Considerato che, secondo l'articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;
Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiche' ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;
Rilevato che l'esiguita' dei fondi stanziati per l'anno 2008, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un'attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l'ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le tipologie previste dalla legge medesima;
Ritenuto, pertanto, di dover devolvere l'intero stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2008, ad un'unica tipologia, prevista dall'articolo 2, comma 1, ed individuata al comma 3 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;
Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamita' naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante - in quanto ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumita' ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversita' della natura, di incendi o di movimenti del suolo;
Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato della Repubblica;
Preso atto che la competente commissione della Camera dei Deputati non ha reso parere;
Decreta:
Art. 1.

1. Per l'anno 2008, la quota di euro 3.542.043,21 dello stanziamento di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e' destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia calamita' naturali, di seguito indicati:

Comune di Civitanova del Sannio - Isernia: | Intervento di sistemazione geotecnica delle aree| in frana in localita' {Fonte la Pietra} e | {Cimitero} |€ 951.596,21 --------------------------------------------------------------------- Comune di Erice - Trapani: Interventi di | salvaguardia della pubblica e privata | incolumita' per l'eliminazione del dissesto in | localita' Locosecco - Bonagia |€ 179.000,00 --------------------------------------------------------------------- Comune di Fossa - L'Aquila: Intervento di | consolidamento del versante sud-ovest | dell'abitato di Fossa (L'Aquila) |€ 650.000,00 --------------------------------------------------------------------- Comune di Gavazzana - Alessandria: Intervento di| consolidamento dei processi di instabilizzazione| relativi al versante sud-ovest del concentrico |€ 300.000,00 --------------------------------------------------------------------- Comune di Mandatoriccio - Cosenza: Intervento di| consolidamento, sistemazione e messa in | sicurezza del versante {Tormo} su area {R4} nel | centro abitato di Mandatoriccio (Cosenza) |€ 500.000,00 --------------------------------------------------------------------- Comune di San Lorenzo Maggiore - Benevento: | Interventi di consolidamento e sistemazione | idrogeologica della Contrada Pezzillo ed ex | mattatoio - I lotto |€ 461.447,00 --------------------------------------------------------------------- Provincia di Savona: Intervento di messa in | sicurezza della parete in frana in localita' | Capo Noli ex strada statale 1 Aurelia - III fase|€ 500.000,00 --------------------------------------------------------------------- Totale: |€ 3.542.043,21
 
Art. 2.

1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1 si fara' fronte con l'assegnazione di euro 3.542.043,21 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2008
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 351

Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, concernente la «Ripartizione della quota dell'otto per mille» dell'IRPEF a diretta gestione statale, per l'anno 2008. Gli elenchi relativi ai progetti ammessi ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, riguardante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2008, nonche' quelli dichiarati inammissibili saranno pubblicati sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http//www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/ripar tizione.html
 
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