Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2009 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 27 marzo 2008
Programma delle infrastrutture strategiche (legge 4 dicembre 2001) - Prolungamento della Linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola (CUP B61E04000040003) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 25/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, cha ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, he, all'art. 7, comma 3, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'intervento «Monza metropolitana»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 23012004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 56 (Gazzetta Ufficiale n. 91/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento «Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola» con un costo di 174,94 milioni di euro ed ha assegnato una quota di 4.942.000 euro a valere sul limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato con decorrenza 2006;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, confermando, tra i sistemi urbani, «Monza metropolitana» con un costo aggiornato 1.040,099 milioni di euro;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 200812412; che include l'intervento «Monza metropolitana», nella tabella B4, tra gli interventi. i potenziale attivazione nel quadriennio di riferimento;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha inviato la relazione istruttoria relativa all'opera in esame;
Viste la nota 18 marzo 2008, n. 116, con cui e' stata trasmessa la scheda ex delibera n. 63/2003, e la nota 26 marzo 2008, n. 132, con la quale e' stata inviata la stesura aggiornata della suddetta relazione, corredata da documentazione integrativa;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Considerato che, a corredo del progetto preliminare, era stato inviato il piano economico-finanziario sintetico, le cui assunzioni di base erano state ritenute condivisibili dalla Cassa depositi e prestiti, non evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione tale da render possibile forme di partenariato pubblico-privato;
Considerato che questo Comitato, nella seduta del 9 novembre 2007, ha preso atto dell'assegnazione di 150 milioni di euro disposta con il decreto-legge n. 159/2007, allora non ancora convertito in legge, a favore del sistema metropolitano di Milano, e, che, con successiva nota 13 novembre 2007, il Ministero delle infrastrutture ha dato un'informativa in ordine alla finalizzazione di quota delle suddette risorse pari 103 milioni di euro, di cui 72,6 milioni di euro destinati al prolungamento della linea M1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola;
Considerato che questo Comitato, nella seduta del 23 novembre 2007, ha preso atto delle ulteriori finalizzazioni per 47 milioni di euro, fino alla concorrenza dello stanziamento di 150 milioni di euro che l'art. 7, comma 3, del suddetto decreto-legge, ha destinato al sistema metropolitano di Milano;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto:

Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:
sotto l'aspetto tecnico procedurale:
che l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area nord di Milano, caratterizzata da un elevatissimo livello di urbanizzazione, e mira, in particolare, a contribuire a fronteggiare la nuova domanda di mobilita' generata e attratta dall'area stessa, limitando il ricorso al mezzo individuale;
che l'intervento, caratterizzato dagli stessi standard progettuali della tratta realizzata della linea 1, consiste nel prolungamento di detta linea per una lunghezza di 1.819 metri e comprende la realizzazione delle stazioni di Sesto Restellone e Cinisello-Monza, nonche' dell'asta di manovra di quest'ultima, della lunghezza di 395 m, e l'acquisto di nove treni;
che l'opera e' inserita nell'accordo integrativo al Protocollo di intesa sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la regione Lombardia, la provincia di Milano e il comune di Milano per la realizzazione delle rete metropolitana dell'area milanese, atto integrativo intercorso il 5 novembre 2007;
che il comune di Milano, in qualita' di soggetto aggiudicatore, con nota 25 ottobre 2007, prot. n. PG 940941, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture ed alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo dell'intervento in esame, il cui costo e' pari 205,94 milioni di euro, inviandolo poi, con nota 13 dicembre 2007, n. 1087866, agli Enti gestori delle interferenze;
che con deliberazione n. VIII/006872 la regione Lombardia nella seduta del 19 marzo 2008 ha espresso ai sensi dell'art. 166 e seguenti, del decreto legislativo 163/2006, parere favorevole sul progetto definitivo della linea metropolitana M1 da Sesto FS a Monza Bettola condizionato al recepimento di proposte e prescrizioni allegate alla stessa deliberazione;
che in data 25 gennaio 2008 e' stata espletata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006 e che, nel corso della seduta e successivamente, sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati e dei soggetti interferiti;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota 20 marzo 2008, n. DGPAAC/34.19.04/3458, si e' espresso favorevolmente con prescrizioni;
che il Ministero dei trasporti - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianto fisso con nota 26 marzo 2008, prot. n. 27440, ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni e osservazioni espresso con il voto n. 394/L.O. nell'adunanza del 26 marzo 2008, dalla Commissione Interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969;
che il programma di risoluzione delle interferenze, come significato nella relazione istruttoria, e' riportato negli elaborati del progetto definitivo contrassegnati da X6-0197 a X6-0208;
sotto l'aspetto attuativo:
che il soggetto aggiudicatore e' confermato nel comune di Milano;
che la modalita' di' affidamento dei lavori e' l'appalto integrato;
che i tempi di realizzazione del prolungamento della M1 sono stimati in 56 mesi, inclusivi dei tempi per l'effettuazione delle attivita' progettuali ed autorizzative residue e per la gara di appalto;
che all'intervento e' assegnato il CUP B61E04000030001;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo complessivo della tratta «Sesto FS Monza Bettola» e' pari a 205.942.000,00 milioni di euro, di cui 89.594.980 per lavori (inclusivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 19.443.202 per somme a disposizione; 78.181.818 per acquisto rotabili e 18.722.000 per IVA 10% su le voci relative all'infrastruttura e sui rotabili;
che rispetto al progetto preliminare si e' determinato un aumento di circa il 33,2% degli importi tecnici delle opere, passati da complessivi euro 66.228.364,00 a euro a euro 88.224.980,00;
che, come meglio specificato nell'aggiornamento della relazione istruttoria, l'aumento di costo dell'opera trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:
consistente aumento della percentuale di galleria da realizzare a «foro cieco» rispetto a quella a «cielo aperto», che costituisce la parte preponderante di aumento del costo tecnico dell'intera opera, pari a circa il 25,4%;
l'aumento del dislivello e del numero delle scale mobili, oltre a un maggior dislivello per gli ascensori per la stazione di Cinisello-Monza e la modifica della tecnologia dell'impianto di biglietteria, fattori che hanno comportato un aumento di circa il 2,9%;
l'adeguamento ai nuovi Elenchi Prezzi e a recenti indagini di mercato, cui sostanzialmente e' ascrivibile la rimanente quota di maggior importo (circa il 4,9%);
che la copertura finanziaria del costo dell'opera e' cosi' assicurata:

Legge Obiettivo (del CIPE n. 56/04) | 54,00 milioni di euro Regione Lombardia | 19,12 milioni di euro Provincia di Milano | 11,36 milioni di euro Comune di Milano | 24,08 milioni di euro Comune di Monza | 7,92 milioni di euro Comune di S. G. | 7,92 milioni di euro ATM S.p.A. | 8,95 milioni di euro Totale | 133,35 milioni di euro

che il costo residuo, quantificabile in 72,6 milioni di euro, viene posto a carico dei fondi previsti dall'art. 7, c. 3, del decreto legge n. 159/2007 convertito nella legge n. 222/2007, come specificato nel piu' recente aggiornamento della relazione istruttoria;
Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo dell'intervento «Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola - tratta Sesto FS - Monza Bettola».
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 L'importo di euro 205.942.000,00 - risultante dal quadro economico dell'opera come sintetizzato nella precedente «presa d'atto» - costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento e sostituisce il precedente indicato nella citata delibera n. 56/2004.
1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.4 La relazione istruttoria, nella parte dei pareri ricevuti, riporta che gli elaborati del progetto definitivo in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono i seguenti: da X6-0034 a X6-0037 e che gli elaborati del progetto definitivo in cui e' riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono i seguenti: da X6-0197 a X60208. 2. Altre disposizioni.
2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo approvato con la presente delibera.
2.2 La verifica di ottemperanza alle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1 e da assolvere nella fase di redazione del progetto esecutivo sara' effettuata dal Soggetto Aggiudicatore che procedera', prima dell'inizio dei lavori, a dare comunicazione dell'esito al Ministero delle infrastrutture, che - a sua volta - ne informera' la Segreteria di questo Comitato.
2.3 Lo stesso Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.
2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.
2.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.
Roma, 27 marzo 2008
Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Marcucci Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 228

Avvertenza: In questa Gazzetta Ufficiale nella rubrica «Estratti, sunti e comunicati», e' pubblicato un comunicato relativo alla presente delibera.
 
Allegato 1 PARTE 1ª - Prescrizioni.
1) Nelle fasi di progettazione esecutiva e di' realizzazione dell'opera, dovra' essere ulteriormente sviluppato il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta, tenuto conto anche delle altre opere impattanti sul traffico che sono in previsione, o in fase di attuazione, nella zona tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza (in particolare, riqualificazione S.s. 36 e nuova linea metropolitana M5).
2) Prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere redatta una relazione dettagliata sull'assetto finale della viabilita' provvisoria, evidenziando le varie fasi, la loro durata, la gestione dei transitori, l'effettiva area occupata dai cantieri, i percorsi dei mezzi di cantiere all'esterno degli stessi e il coordinamento con la cantierizzazione per gli altri utenti, al fine di assicurare l'adeguata continuita' degli itinerari alternativi. Il documento dovra' essere sviluppato d'intesa con gli Enti - regione, provincia e comuni interessati - che hanno peraltro gia' attivato un Tavolo di coordinamento per la gestione dei cantieri insistenti nell'area, con lo scopo di individuare ed attuare le misure necessarie per ridurne l'impatto sul sistema complessivo della mobilita'.
3) Il progetto definitivo ha evidenziato che il tracciato interferisce con il pozzo 11 in comune di Cinisello Balsamo, che allo stato attuale e' inattivo, e con il pozzo 75/12-3, localizzato anch'esso in comune di Cinisello Balsamo all'interno della Struttura del C.A.P.. Tenuto conto che l'acquifero e' caratterizzato da escursioni stagionali della superficie piezometrica e che nella fase di cantiere sono possibili fenomeni di percolazione di materiale inquinante, si prescrive che nella fase di cantiere siano messe in atto tutte le precauzioni necessarie a verificare giornalmente i parametri chimico - fisici delle acque emunte dal pozzo 75.
4) Approfondire le problematiche connesse al pozzo n. 11 di Piazzale Levrino a Sesto San Giovanni, definito «attivo ma in disuso», la cui eventuale zona di tutela assoluta interferisce con il tracciato dell'opera.
5) Ai fini degli interventi necessari a mitigare gli effetti sull'ambiente idrico (superficiale e sotterraneo) in corrispondenza dei punti di interferenza con i corsi d'acqua superficiali e le falde idriche, la successiva fase progettuale deve contenere:
un maggiore approfondimento relativo agli interventi diretti a rendere gli scarichi di acque reflue e quelli di prima pioggia, originati dai cantieri, conformi alle disposizioni di legge (decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, Regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3, «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» e n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»);
la descrizione delle misure di messa in sicurezza del pozzo per la captazione idropotabile (anche se non in uso) interessato dal cantiere della stazione Cinisello-Monza, secondo le previsioni di cui all'art. 94 del decreto legislavo n. 152/2006.
6) Prima dell'inizio dei lavori di scavo il Soggetto aggiudicatore dovra' predisporre una relazione circostanziata in merito ai risultati della campagna finalizzata alla determinazione della qualita' dei terreni da scavare e presentare alla U.O. Bonifiche dell'ARPA un dettagliato piano di escavazione e gestione dei materiali movimentati, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.
7) Dovra' essere richiesta al comune di Sesto San Giovanni una deroga del rispetto dei limiti previsti in relazione alle zone acustiche interessate dalle opere. La deroga prevedra' i vincoli necessari per garantire livelli accettabili di tutela della popolazione per il tempo necessario alla esecuzione delle operazioni rumorose.
8) Con riferimento al tema del rumore nella fase di cantiere, il programma di monitoraggio in corso d'opera dovra' essere dettagliato con l'individuazione delle localizzazioni dei punti di misura del rumore e delle modalita' di misura e dovra' essere sottoposto ad ARPA per le valutazioni di adeguatezza. In ogni caso dovranno essere monitorate le lavorazioni maggiormente rumorose rispetto ai recettori, in particolare in funzione della loro specifica sensibilita'. Gli esiti dei rilievi fonometrici dovranno fornire indicazioni per l'adozione tempestiva delle opportune misure mitigative di protezione dei recettori e la limitazione del disagio alla popolazione. Delle lavorazioni maggiormente rumorose e della loro durata prevista dovra' essere data informazione alla popolazione interessata.
9) Non appare approfondita la valutazione di cui alla prescrizione C2 della delibera CIPE n. 56/2004, circa i sistemi di abbattimento e monitoraggio delle polveri in corrispondenza a potenziali recettori nelle tratte in cui e' prevista la realizzazione a cielo aperto. L'esistenza di tali tratte, specie in ambito urbanizzato, seppur di lunghezza ridotta rispetto alle previsioni del progetto preliminare, si reputa debba comportare l'analisi specifica della situazione e l'individuazione degli interventi di mitigazione piu' adeguati. Pertanto il Soggetto aggiudicatore dovra' effettuare la valutazione richiesta dalla prescrizione CIPE sopra richiamata in merito ai sistemi di abbattimento delle polveri e al monitoraggio in fase di costruzione, tenendo presente che per quest'ultimo le modalita' vanno concordate con ARPA.
10) Dovranno essere effettuati appositi rilievi fonometrici post operam del rumore irradiato dalle aperture e, se necessario, dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione.
11) Il piano di monitoraggio post operam acustico e delle vibrazioni in fase di esercizio dovra' essere dettagliato con una puntuale individuazione dei recettori presso i quali effettuare i rilievi vibrometrici e dovra' essere inviato ad ARPA per le valutazioni di adeguatezza. Al termine del monitoraggio post operam dovra' essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i valori misurati, la valutazione rispetto al disturbo alle persone e la individuazione degli eventuali interventi mitigativi necessari e dei tempi della loro attuazione.
12) Il piano di manutenzione, finalizzato ad evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino i livelli di vibrazione, non dovra' limitarsi alla individuazione delle tipologie degli interventi di manutenzione ma dovra' anche definire la periodicita' di questi interventi e le regole procedurali che ne determinano l'attuazione in relazione al verificarsi di eventi, il tutto con il fine di assicurare che i livelli di vibrazioni restino contenuti entro valori tali da non comportare disturbo per la popolazione.
13) L'efficacia delle soluzioni mitigative che fossero eventualmente adottate post operam a seguito del monitoraggio acustico e vibrometrico, dovra' essere verificata con opportuni rilievi vibrometrici.
14) Nell'armamento di tipo Milano massivo i masconi dovranno garantire una stabilita' geometrica per tutta la durata di vita utile dell'impianto, per consentire il rispetto dei parametri geometrici da parte dei deviatoi del tipo S60 UNI/400/0,074, previsti su tale tipo di armamento.
15) Poiche' nei recenti prolungamenti eseguiti sulla rete metropolitana sono stati installati deviatoi dotati di cuscinetti a rullo al fine di ridurre gli attriti della traslazione degli aghi, si richiede di adottare questa soluzione anche nel prolungamento in oggetto, valutando pero' attentamente le caratteristiche di questi componenti che hanno manifestato grossi problemi nel loro fissaggio al deviatoio. La tipologia di cuscinetti a rullo individuata dovra' comunque essere omologata dalle Ferrovie.
16) Si dovra' curare con particolare attenzione, nella progettazione esecutiva, il sistema di fissaggio della 3ª e 4ª rotaia ai masconi dell'armamento Milano massivo in quanto nelle recenti applicazioni (prolungamento Molino Dorino - Rho Fiera) la soluzione tecnica adottata ha originato forti problemi. Il progetto doveva garantire la stabilita' geometrica delle suddette rotaie d'alimentazione, in particolare in corrispondenza dei giunti di dilatazione termica, ove possono manifestarsi importanti disallineamenti con conseguenti danneggiamenti ai pattini di presa dei treni
17) Per quanto concerne le interferenze con gli impianti elettrici esistenti quali S.S.E. Gramsci, la cabina di stazione ed il gruppo elettrogeno di continuita' di Sesto F.S., si evidenzia sin d'ora la necessita' di inserire, nel progetto esecutivo, tutte le prescrizioni tecniche atte a garantire la funzionalita' degli impianti asserviti all'esercizio metropolitano.
18) Il Soggetto aggiudicatore e Autostrade per l'Italia predisporranno un atto di concessione, da sottoporre all'approvazione del concedente ANAS, concernente l'autorizzazione alla realizzazione del manufatto «A4» e congiuntamente il sottoattraversamento dell'autostrada. Il Soggetto aggiudicatore, in fase di progettazione esecutiva, concordera' con Autostrade per l'Italia la metodologia di scavo della galleria e l'eventuale monitoraggio permanente.
19) Il sistema di segnalamento previsto nel progetto e' quello attualmente in uso sulla Linea M1, come descritto nella relazione; poiche' risulta agli atti il progetto di implementazione di detto sistema che prevede tecnologie innovative con lo sviluppo delle funzioni di automatismo della marcia, e' necessario che il progetto in esame venga rielaborato per tener conto di tale nuova impostazione.
20) Si dovra' concordare con la Soprintendenza deputata il progetto esecutivo delle stazioni per quanto riguarda gli aspetti relativi alle sistemazioni esterne ed alle piantumazioni piu' in generale.
21) Dovranno essere indicati gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le eventuali opere di inserimento a verde da realizzarsi mediante la messa a dimora di specie vegetali autoctone (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740), prevedendo inoltre uno specifico piano di manutenzione delle aree rivegetate.
22) E' necessario garantire la fluidificazione dell'itinerario alternativo di progetto proposto da Metropolitana Milanese S.p.A. in direzione di Sesto FS/M1, tra la futura stazione di M1 «Restellone» e Sesto piazzale 1° maggio (staz. FS/MI), in funzione del significativo servizio di T.P.L. di competenza (linea z221 Mariano C. FNM - Carate B. - Monza - Sesto S.G. - Milano Bicocca) che percorre la direttrice Monza - Sesto lungo le vie Borgazzi (Monza), Valtellina (Cinisello B.) e Gramsci (Sesto S.G.), pari a 95 coppie di corse/giorno (12 corse/h nella direzione di max carico). Infatti lungo il viale Casiraghi, nel comune di Sesto S.G., tale servizio verrebbe a sommarsi ai servizi dell'autolinea z222 Monza - Sesto S.G. FS/M1 (via Fruttuoso) (45 coppie di corse/giorno), per un totale di 168 corse/giorno in direzione di Sesto FS.
23) Relativamente alla stazione «Restellone», almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni, deve essere data apposita comunicazione alla provincia per poter concordare eventuali modifiche tecnico-logistiche atte a minimizzare l'impatto sulla viabilita', anche al fine di emettere apposite ordinanze per la regolamentazione del traffico.
24) Nel comune di Sesto S. Giovanni, per il controllo della falda, sia nella fase di esecuzione dei lavori sia nella successiva gestione della linea, dovranno essere utilizzati i 2 nuovi piezometri di monitoraggio che la Provincia di Milano ha ubicato in adiacenza al nuovo tracciato.
25) Qualora sia accertata un'eventuale interferenza con le acque di falda durante le fasi di esecuzione della galleria, si richiede che sia predisposta una apposita rete di monitoraggio qualitativo delle acque di prima falda, che preveda l'utilizzo di piezometri esistenti, o appositamente realizzati.
26) Dovra' essere predisposto un piano coordinato delle ipotesi infrastrutturale e degli assetti locali della viabilita', con particolare riferimento alle condizioni di accessibilita' al nodo di interscambio.
27) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di Telecom Italia S.p.A., e Metroweb S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti.
28) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di AEM Gas S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti. In particolare per le seguenti condotte non rilevate in sede di progetto definitivo: traversante DN 250 ACC BP, esistente su Viale Gramsci tra il civico 463 e il civico 543; traversante DN 250 ACC BP, su viale Gramsci, interferente con le opere da realizzare: all'angolo con via Monte Nero e' stata indicata una tubazione DN 200 GS BP mentre si tratta di un DN 350 GS BP; in corrispondenza del Cavalcavia Buonarroti non e' stata indicata la tubazione esistente DN 150 ACC BP.
29) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di ENEL S.p.A., e SOLE S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti.
30) Nel progetto in esame e' previsto l'esercizio con frequenza di 120", mentre grazie all'utilizzo del nuovo sistema di segnalamento la frequenza verra' portata a 90"; sara' pertanto necessario, in funzione della nuova frequenza, verificare la capacita' del capolinea di Sesto, dove avviene lo sbarramento di alcune corse, ed il dimensionamento delle SSE, entrambi dimensionati nel progetto per il cadenzamento di 120".
31) Tutti i corridoi di collegamento delle stazioni della M1 con altri siti dovranno essere attrezzati con adeguati sistemi per la compartimentazione degli stessi in caso di incendio.
32) Alla luce delle indicazioni fornite dai VV.FF in merito ai recenti progetti di metropolitane, si ritiene opportuno acquisire il parere del Comando degli stessi VV.FF. relativamente all'attrezzaggio dei pozzi di intertratta adibiti ad accesso per il proprio personale.
33) Nel rielaborare il progetto in questione per tenere conto del nuovo sistema di segnalamento che si prevede di installare su tutta la linea M1, dovra' essere effettuata la verifica della capacita' di entrambi i capolinea alla luce della frequenza prevista di 90".
34) La sorveglianza delle attivita' di scavo, in particolare in zone non urbanizzate, dovra' essere condotta da ditta specializzata nel settore archeologico sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia. PARTE 2ª - Raccomandazioni.
35) Il Soggetto aggiudicatore dovra' proseguire il Tavolo di confronto, con regione Lombardia ed Enti locali interessati, relativamente alla configurazione del nodo d'interscambio di Bettola. In quella sede saranno condotte: le necessarie ulteriori valutazioni inerenti: la variazione della domanda potenziale riguardante la linea M1 indotta, oltre che dall'interscambio, anche dalle trasformazioni urbanistiche in corso o pianificate per l'area di Bettola; i presumibili flussi di traffico attratti dalla realizzazione dell'opera a regime e i conseguenti impatti generati.
36) Si dovra' ottimizzare l'inserimento della stazione terminale nell'area a standard urbanistico che sara' destinata al parcheggio d'interscambio.
37) Si dovra' porre in atto scrupolosamente tutte le misure indicate nello studio per la mitigazione degli impatti provocati dall'esecuzione dei lavori.
38) Si dovra' provvedere ad una verifica circa la possibilita' di adottare una lieve rettifica del posizionamento del manufatto della fermata di capolinea della «Stazione Cinisello - Monza» traslandola il piu' possibile verso nord, mantenendo sempre lo stesso asse e rimanendo sempre sulla medesima area comunale, al fine di ridurre al minimo la compromissione della stessa. La richiesta di verifica non dovra' avere alcuna ripercussione sull'intero progetto nonche' sulle previsioni di interscambio con la futura linea M5.
39) Si dovranno concordare con l'ente gestore (CAP) le modalita' per il rifacimento o la protezione dei 2 pozzi pubblici attivi, interferiti dal tracciato (cod. SIF 0152090011 di Sesto S. Giovanni e pozzo cluster triplo cod. SIF 0150770022-2329 di Cinisello Balsamo), ambedue interessati nella fascia di rispetto assoluta od in prossimita' di questa, nel caso in cui i lavori di perforazione della galleria metropolitana M1 interferiscano con il livello di soggiacenza delle acque di falda, che lungo il tracciato si attesta tra un minimo di -25 m. dal p.c. e circa -30 m dal p.c.
 
Allegato 2
CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislavo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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