Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 dicembre 2008
Rettifica del decreto 25 marzo 2008, recante: «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie agrarie, iscritte al relativo registro nazionale».

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, in particolare l'art. 2, con il quale , tra le altre, e' stata cancellata dal Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie, la varieta' di erba medica denominata «Padana» per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
Accertato che per la varieta' sopra menzionata, la domanda di rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti dall'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
Considerato che nello stesso decreto 25 marzo 2008, n. 1300, la sopra citata varieta' era stata elencata all'art. 2 «varieta' cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione», anziche' all'art. 1 «varieta' la cui iscrizione e' rinnovata fino al 31 dicembre 2017»;
Considerato che, nel frattempo, il responsabile della conservazione in purezza della varieta' aveva chiesto la variazione della denominazione da «Padana» alla denominazione, sotto forma di codice, «GS19P73»;
Considerato che il controllo della denominazione, proposta dal responsabile della varieta', ha dato esito positivo;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto ministeriale 25 marzo 2008 nella parte sopra citata;
Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie agrarie, iscritte al relativo Registro nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008, e' modificato come segue: la varieta' di erba medica denominata «Padana», viene depennata dall'elenco dell'art. 2 «varieta' cancellate dai registri per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione» e inserita, con la nuova denominazione «GS19P73»; nell'elenco dell'art. 1 «varieta' la cui iscrizione e' rinnovata fino al 31 dicembre 2017».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2008
Il direttore generale: Blasi



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
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