Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
| Allegato Proposta di disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»
Art. 1.
1) La indicazione geografica tipica «Bergamasca», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2.
1) La indicazione geografica tipica «Bergamasca» e riservata ai seguenti vini: Bianchi; Rossi, anche nelle tipologie Novello, moscato; Rosati. 2) I vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Bergamo. 3) I vini bianchi, rossi e rosati ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni, possono essere accompagnati dalla specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella provincia di Bergamo. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di mosti e vini sopraindicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Bergamo fino ad un massimo del 15%. 4) La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, non e' prevista per la tipologia novello. Art. 3.
1) La zona di produzione delle Uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Bergamasca» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Endine Gaiano, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di solto, Fonteno, Parzanica, Vigolo, Tavernola Bergamasca, Monasterolo, Grone, Berzo San Fermo, Casazza, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara S.Rocco, Adrara S. Martino, Foresto Sparso, Villongo, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Zandobbio, Trescore Balneario, Luzzana, Entratico, Vigano S. Martino, Borgo di Terzo, Pradalunga, Cenate Sopra, Cenate Sotto, S. Paolo D'argon, Gorlago, Albano S. Alessandro, Torre De' Roveri, Scanzorosciate, Villa di Serio, Pradalunga, Nembro, Alzano Lombardo, Ranica, Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Villa D'Alme', Almenno S. Salvatore, Almenno S. Bartolomeo, Palazzago, Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa D'Adda, Carvico, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere, Barzana, Paladina, ValbremboAlme', Brembate Sopra, Ponte S. Pietro, Presezzo, Bonate Sopra, Terno D'Isola, Calusco D'Adda, Mozzo, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Montello, Costa Mezzate, Bolgare, Telgate, Curno, Gorle e Pedrengo in provincia di Bergamo. Art. 4.
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'Articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2) La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, gia' comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto-ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1, per i vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» non deve essere superiore a tonnellate 16 per le uve a bacca bianca, a tonnellate 17 per le uve a bacca rossa, a tonnellate 18 per le uve prodotte dal vitigno Schiava e a tonnellate 11 per le uve provenienti dal vitigno Moscato di Scanzo. 3) Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% vol per i Bianchi; 10% vol per i Rossi; 10% vol per i rosati, ad eccezione delle uve provenienti dal vitigno Schiava per le quali il limite e' fissato al 9,5% vol. 4) Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5.
1) Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2) La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. Art. 6.
1) I vini ad indicazione geografica tipica “Bergamasca”, anche con la specificazione del nome del vitigno di colore analogo, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Bergamasca» bianco: 11% vol; «Bergamasca» rosso: 11% vol; «Bergamasca» rosato: 11% vol; «Bergamasca» novello: 11% vol; «Bergamasca» rosato Schiava: 10% vol. 2) La indicazione geografica tipica «Bergamasca» Moscato potra' essere prodotta anche nella tipologia amabile. Art. 7.
1) Alla indicazione geografica tipica «Bergamasca» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3) Ai sensi dell'articolo 7 punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, indicazione geografica tipica «Bergamasca» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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