Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2009 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180 |
Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di ricerca
1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di (( ciascun )) anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge (( 31 dicembre )) 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. (( Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. )) 2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori (( a tempo determinato e indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, )) e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, (( l'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 (( e di euro )) 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. 4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. (( Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. )) Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. 5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4. 6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. (( 6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. )) 7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, (( illustrati e discussi davanti alla commissione, )) e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, (( da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentito il Consiglio universitario nazionale. 8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto. (( 8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'. 8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. )) 9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.». - Si riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: «1. Gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008». - Si riporta il comma 1, dell'art. 3 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176: «1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il comma 17, dell'art. 4-bis del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini) convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: «17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato». - Si riporta il comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009». - Si riporta il primo periodo del comma 13, dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1, comma 650». - Si riporta il comma 105, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): «105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente». - Si riporta il comma 14, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari): «14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica integrativa le universita', previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle universita', il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma». - Si riporta il comma 648 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: «648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008». - Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394». - Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo): «Art. 2. (Procedure per la nomina in ruolo). - 1. I regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere: a) l'indizione da parte delle singole universita' di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare; b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche': 1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facolta' ha nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; 3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini; c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza; d) la possibilita' che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa; e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a: 1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale; 2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; 3) posti di professore ordinario, e' effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo; f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del rettore: 1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche; 2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto; g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale degli atti della commissione che li ha proposti; h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa; l) il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato; m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 concernente: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2000, n. 109». - Si riporta il comma 1, dell'art. 16 del decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento». - Si riporta il comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: «1 Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) omissis; b) omissis; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.» - Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale».
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| (( Art. 1-bis
Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita'
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti: «9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito. 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica». ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 9, dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, cosi' come modificato dalla presente legge: «9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura dei posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tal fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazione di merito. 9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
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| Art. 2.
Misure per la qualita' del sistema universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione: a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; b) la qualita' della ricerca scientifica; c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. 2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, (( entro il 31 marzo 2009, )) sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. (( In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «Art. 5. (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei. 9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'. 10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia' assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle universita', sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei. 11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle universita' sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei. 12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10. 13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle universita', della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000. 15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non puo' superare il quadruplo della tassa minima. 16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari. 17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. 18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita' sulla base dei principi di uniformita' definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali gia' sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): «428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle universita', nonche' in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle universita', nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'art. 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma e' destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le universita' (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.».
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| Art. 3.
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilita' degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009. 2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro. 3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, (( per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, )) si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero. (( 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». ))
Riferimenti normativi: - La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari): «Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi. 2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita' lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale. 3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare: a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto; b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito. 4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e' ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui al presente articolo». - Si riporta l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato. 4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468. 5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento. 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art. 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. 11. .... 12. .... 13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.». - Si riporta il comma 1, quinto periodo, dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali), convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come modificato dalla presente legge: «Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di tre anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa.».
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| (( Art. 3-bis
Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori
1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicita' annuale. )) |
| (( Art. 3-ter
Valutazione dell'attivita' di ricerca
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche. 2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta' dello scatto biennale. 4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): «Art. 36. (Progressione economica del ruolo dei professori universitari). - La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati e' determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilita' dell'aumento biennale del 2,50 per cento. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale. Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante, a parita' di posizione al professore della prima fascia. La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto. Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera. In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.». «Art. 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori). ― La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde. Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro. Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici. Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.».
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| (( Art. 3-quater
Pubblicita' delle attivita' di ricerca delle universita'
1. Con periodicita' annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attivita' di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per il testo del comma 428, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda la nota all'art. 2.
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| (( Art. 3-quinquies
Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508). «Art. 9. (Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi). - 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative relative alla formazione di base; b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono: a) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera; b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento; c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare. 3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita' di laboratorio e di produzione artistica. 4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.».
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| Art. 4.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse all'istruzione ed all'universita'.
Riferimenti normativi: - Si riporta il comma 2, dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.».
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| Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Avvertenza: Si omette la riproduzione dell'Elenco 1, di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008, in quanto non modificato in sede di conversione. |
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