Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180
Testo del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2008), coordinato con la legge di conversione 9 gennaio 2009, n. 1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di
ricerca

1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di (( ciascun )) anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge (( 31 dicembre )) 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. (( Alle stesse universita' e' data facolta' di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009. ))

2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori (( a tempo determinato e indeterminato, nonche' di contrattisti ai sensi dell'articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, )) e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, (( l'autorizzazione di spesa )) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 (( e di euro )) 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. (( Nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commisari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. )) Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione )) del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
(( 6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi' alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all'attivita' della commissione non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri, aggiuntivi a carico della finanza pubblica. ))
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, (( illustrati e discussi davanti alla commissione, )) e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, (( da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia' avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
(( 8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l'elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta'.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita' possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati. ))

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 12, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31:
«1. Gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2007
dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre
2008».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 3 del decreto legge 7
settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in
materia di concorsi per ricercatori universitari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176:
«1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno
2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le
risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n.
296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono,
rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad
incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla
tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- Si riporta il comma 17, dell'art. 4-bis del decreto
legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di
proroga di termini) convertito con modificazioni dalla
legge 2 agosto 2008, n. 129:
«17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di
cui all'art. 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di
ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le
risorse di cui all'art. 1, commi 650 e 652, della medesima
legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno
2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno
2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori
delle universita' ai sensi dell'art. 1, comma 7, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento
aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le
modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente
presso ciascun ente, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al
limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'art. 1,
comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, e' abrogato».
- Si riporta il comma 650 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009».
- Si riporta il primo periodo del comma 13, dell'art. 66
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per
ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento
all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e
indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento
all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le
assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art.
1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti delle risorse residue previste dal predetto art. 1,
comma 650».
- Si riporta il comma 105, dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005):
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita'
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente».
- Si riporta il comma 14, dell'art. 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari):
«14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
integrativa le universita', previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di
lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di
medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano
comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata
secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti
hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati
per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento
economico di tali contratti, rapportato a quello degli
attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e
tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso
del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituisce titolo preferenziale.
L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma
costituisce titolo preferenziale da valutare
obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'art. 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini
dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
delle universita', il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del
numero dei professori ordinari, associati e aggregati e
anche del numero dei contratti di cui al presente comma».
- Si riporta il comma 648 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296:
«648. Al fine di consentire il reclutamento
straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma
647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore
da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi
banditi entro il 30 giugno 2008».
- Si riporta il comma 1, lettera a), dell'art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica):
«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394».
- Si riporta l'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210
(Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo):
«Art. 2. (Procedure per la nomina in ruolo). - 1. I
regolamenti di cui all'art. 1, comma 1, relativamente alle
procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso
prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole universita' di
specifici bandi per posti di ricercatore, di professore
associato, di professore ordinario, distinti per settore
scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da
effettuare da parte di commissioni composte da un
professore di ruolo nominato dalla facolta' che ha
richiesto il bando, inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, in settori affini, nonche':
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di
ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che
ha richiesto il bando ha nominato un professore associato,
ovvero da un professore associato se la medesima facolta'
ha nominato un professore ordinario, nonche' da un
ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra
professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo
che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di
professore associato, da due professori associati e da due
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha
emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori
associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di
professore ordinario, da quattro professori ordinari non in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti
dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se
necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b)
da parte degli atenei con modalita' che consentano una
rapida costituzione della commissione e che prevedano
l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilita' che nei bandi per la nomina in ruolo
siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni
scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in
base ai quali deve essere effettuata la valutazione
comparativa, anche prevedendone forme differenziate,
nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due
prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate
anche una prova didattica e la discussione dei titoli
scientifici; sono altresi' valutati le attivita' didattiche
e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di
ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui
sia richiesta una specifica competenza in campo clinico
ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo
tecnico-addestrativo, l'attivita' svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, e' effettuata una
prova didattica per i candidati non appartenenti alla
fascia di professore associato; sono altresi' valutati
l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle
universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri,
nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica
competenza in campo clinico ovvero, con riferimento alle
scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, l'attivita'
svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della
regolarita' formale degli atti delle commissioni
contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori,
l'indicazione del vincitore, e la proposta di non piu' di
due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure
relative a professori associati od ordinari. L'universita'
che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina
in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a
ricercatori e puo', nel caso di procedure relative a
professori associati e ordinari, entro sessanta giorni
dalla data di accertamento della regolarita' formale degli
atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta
dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno
dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il
titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei.
La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il
bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno
dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso
l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui
alla presente lettera, puo' procedere secondo quanto
previsto ai sensi della lettera g) ovvero puo' indire una
nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la
facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di
cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura
del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero,
essa potra' avvalersi della possibilita' prevista dalla
lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione
comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due
anni dall'accertamento della regolarita' formale degli atti
relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla
facolta' per coprire il posto;
g) la possibilita', nel caso di procedure relative a
professori associati e ordinari, per le universita' che non
hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero
che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli
idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per
chiamata i candidati risultati idonei a seguito di
valutazioni comparative svoltesi in altre sedi
universitarie per lo stesso settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime
sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle
procedure di valutazione comparativa relative a professori
associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi
della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo
da parte delle universita' entro il termine di tre anni,
decorrente dalla data del provvedimento di accertamento
della regolarita' formale degli atti della commissione che
li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di
valutazione e le relative forme di pubblicita', che
comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun
candidato da ciascun componente la commissione. Tali
giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per
via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle
commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre
commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso
settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia
di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione da
parte di un candidato a procedure di valutazione
comparativa in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e
per i ricercatori, di partecipare in qualita' di candidati
a valutazioni comparative per posti del medesimo livello».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117 concernente: «Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.
390, concernente le modalita' di espletamento delle
procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2000, n. 109».
- Si riporta il comma 1, dell'art. 16 del decreto
legislativo. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
«1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento».
- Si riporta il comma 1 dell'art. 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112:
«1 Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) omissis;
b) omissis;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.»
- Si riporta il testo dell'art. 74, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria) convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale».



 
(( Art. 1-bis

Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara
fama nelle universita'

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' sostituito dai seguenti:
«9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita' italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le universita' possono altresi' procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita' formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 9, dell'art. 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
dei posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia'
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tal fini le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tal fine le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazione di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono
derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».



 
Art. 2.

Misure per la qualita' del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, (( entro il 31 marzo 2009, )) sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. (( In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.
537:
«Art. 5. (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le
attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle
necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie,
ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di
rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10. L'organico di ateneo e' costituito dai posti di
personale di ruolo, docente e ricercatore, gia' assegnati,
da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle
universita' per il triennio 1991-1993, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
1991, dai posti di ruolo di personale non docente gia'
assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonche' dal 50 per
cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo
1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli
organici, sono effettuate compatibilmente con gli
stanziamenti progressivamente assegnati alle universita',
sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del
sistema universitario e al decongestionamento dei
mega-atenei.
11. Gli organici nazionali del personale docente e non
docente delle universita' sono costituiti dalla somma delle
dotazioni organiche dei singoli atenei.
12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle
universita' secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono
consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto
alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma
10.
13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli
studenti universitari contribuiscono alla copertura dei
costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di
quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle
universita', della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse,
sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse
di cui al comma 14 e' riservato alle regioni le quali, in
base a convenzioni da stipularsi con le singole
universita', stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le
universita' possono inoltre stabilire contributi, d'importo
variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14,
finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno
il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e
delle tasse non puo' superare il quadruplo della tassa
minima.
16. Le universita' stabiliscono inoltre per gli studenti
capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero
totale o parziale dalle tasse e dai contributi
universitari.
17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le
quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le
tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e
4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
18. I criteri generali per la determinazione del merito,
dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del
nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono
abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da
tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I
criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle universita'
sulla base dei principi di uniformita' definiti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche'
sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali
gia' sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle
condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche
della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede
di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 4 della citata legge puo' essere emanato anche
nelle more della costituzione della Consulta nazionale per
il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
medesima legge.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
dal servizio del personale delle universita' non sono
soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata
dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del
Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f), della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. La relazione e'
altresi' trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica
amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato «Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica», l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed agli articoli 11, 14 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163 , non ancora assegnati, e dai posti assegnati
vacanti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Analogamente, in vista del riordinamento
dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato «Istituto
nazionale di vulcanologia», rimangono assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica
e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29
gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e
36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il comma 428, dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008):
«428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi
per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e
per i rinnovi contrattuali del restante personale delle
universita', nonche' in vista degli interventi da adottare
in materia di diritto allo studio, di edilizia
universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il
sistema delle universita', nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca e' istituito un
fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro
per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli
importi indicati all'art. 3, commi 140 e 146, della
presente legge. Tale somma e' destinata ad aumentare il
Fondo di finanziamento ordinario per le universita' (FFO),
per far fronte alle prevalenti spese per il personale e,
per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e
d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.».



 
Art. 3.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilita' degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrato di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, (( per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, )) si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.
(( 3-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». ))



Riferimenti normativi:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante:
«Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari):
«Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in
possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere
concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in
deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti
d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine
economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza
interessi, dopo il completamento o la definitiva
interruzione degli studi e non prima dell'inizio di
un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
completamento o dalla interruzione degli studi, il
beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita'
lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e,
limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione
degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le
modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei
limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e
alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con
aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del
prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo».
- Si riporta l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. ....
12. ....
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il comma 1, quinto periodo, dell'art. 3-bis
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
materia di abilitazione all'esercizio di attivita'
professionali), convertito, con modificazioni dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, come modificato dalla presente
legge:
«Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la
durata di tre anni ed entro tale termine coloro che
conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica
qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica
entro l'anno accademico successivo al conseguimento della
laurea stessa.».



 
(( Art. 3-bis

Anagrafe nazionale dei professori ordinari
e associati e dei ricercatori

1. A decorrere dall'anno 2009, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati modalita' e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L'Anagrafe e' aggiornata con periodicita' annuale. ))
 
(( Art. 3-ter

Valutazione dell'attivita' di ricerca

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta' dello scatto biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
«Art. 36. (Progressione economica del ruolo dei
professori universitari). - La progressione economica nel
ruolo dei professori universitari, articolato nelle due
fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto
del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita
la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento
della retribuzione del dirigente generale di livello A
dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di
funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al
precedente comma ferma restando la possibilita'
dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei
classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento
della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina
ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla
seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante,
a parita' di posizione al professore della prima fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore
dei professori universitari che abbiano optato per il
regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati
nella prima fascia del ruolo dei professori universitari,
dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980
ai fini economici, sulla base degli anni di servizio
riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto
delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu' favorevoli,
sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei
servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento
giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico
corrispondente alla classe finale di stipendio conserva,
qualora piu' favorevole, il diritto all'equiparazione
economica alla retribuzione del dirigente generale di
livello A dello Stato, in applicazione dei principi
derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei
Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato
per il regime di impegno a tempo definito, la differenza
tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli
compete in applicazione del presente decreto e' conservata
a titolo di assegno ad personam pensionabile e
riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle
ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad
altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello
iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a
posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione
stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.».
«Art. 38 (Progressione economica del ruolo dei
ricercatori). ― La progressione economica dei ricercatori
universitari confermati si sviluppa in sette classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del
parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del
2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue
lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in
ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per
l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e'
attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e
gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale
parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneita'
sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva
assunzione in servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a
quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei
ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50
per cento calcolati sulla medesima, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.».



 
(( Art. 3-quater

Pubblicita' delle attivita' di ricerca delle universita'

1. Con periodicita' annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attivita' di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche' i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e' pubblicata sul sito internet dell'Ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n, 537, e sul Fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e per il testo del comma 428, dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda la nota all'art. 2.



 
(( Art. 3-quinquies

Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
(Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508).
«Art. 9. (Obiettivi e attivita' formative qualificanti
dei corsi). - 1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM,
e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi
necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita'
formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative relative alla formazione di
base;
b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il
livello del corso.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi
prevedono:
a) attivita' formative relative alla preparazione della
prova finale per il conseguimento del titolo e, con
riferimento al diploma accademico, alla verifica della
conoscenza della lingua straniera;
b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire
conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e
telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento
nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo'
dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi
e di orientamento;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti
disciplinari affini o integrativi a quelli di base e
caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di
contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse
correlate, attivita' di laboratorio e di produzione
artistica.
4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il
numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente
scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento.».



 
Art. 4.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse all'istruzione ed all'universita'.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il comma 2, dell'articolo 60 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le
dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a
stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;
ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi
natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita';
delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse
destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte
sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle
dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi internazionali.».



 
Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Avvertenza:
Si omette la riproduzione dell'Elenco 1, di cui al
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10
novembre 2008, in quanto non modificato in sede di
conversione.
 
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