Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008
Interventi urgenti dl protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di Sondrio nei giorni 12 e 13 luglio 2008. (Ordinanza n. 3725).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto Iart. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto Iart. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Sondrio, a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008;
Considerato che, nei giorni 12 e 13 luglio 2008 eccezionali eventi meteorologici hanno colpito alcuni comuni della provincia di Sondrio, di seguito elencati: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Berbenno in Valtellina, Buglio il Monte, Caiolo, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Postalesio, Rasura, Talamona, Tartano, Torre San Maria, Valmasino, determinando l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti, nonche' l'innesco di fenomeni franosi;
Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato interruzioni della viabilita' stradale e dei servizi essenziali, nonche' danni ad impianti, opere, infrastrutture ed edifici pubblici e privati, che sono stati evacuati;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Viste le note della Prefettura di Sondrio e della Regione Lombardia;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 28 novembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Presidente della regione Lombardia, e' nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa e provvede all'attuazione della presente ordinanza.
2. I comuni della provincia di Sondrio maggiormente interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa sono di seguito elencati: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Berbenno in Valtellina, Buglio il Monte, Caiolo, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Colorina, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Postalesio, Rasura, Talamona, Tartano, Torre San Maria, Valmasino.
3. Il Commissario delegato provvede all'accertamento dei danni nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi alluvionali, ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione.
4. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui al comma 3, puo' avvalersi di soggetti attuatori a cui affidare specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di propria competenza, si avvale, altresi', della collaborazione delle strutture regionali, nonche' degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato predispone anche, per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche di monitoraggio e sorveglianza che sono state danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate ed alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalla provincia competente.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 8.
2. Il Commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Il Commissario delegato provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta. Il medesimo Commissario, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' del corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 5, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, ai realizzatori degli Interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione del corsi d'acqua con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi in relazione ai costi delle attivita' svolte per Iesecuzione del lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui all'art. 1, comma 5.
6. Il Commissario delegato puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua, secondo le procedure previste dal comma 2 del presente articolo.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute nelle fasi di prima emergenza dalla Prefettura di Sondrio e dalle Amministrazioni interessate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, a seguito di apposita rendicontazione nonche' provvede alla corresponsione degli emolumenti spettanti al personale della Prefettura di Sondrio e delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco a fronte delle ore di lavoro di straordinario effettivamente reso, previa rendicontazione.
 
Art. 4.
1. Al fine di risarcire le attivita' produttive, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali dl cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 4, ai soggetti interessati e comunque previa presentazione di fatture e ricevute fiscali:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000 euro
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti dl un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in euro 200,00.
2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
3. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
4. I benefici economici di cui ai comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
 
Art. 6.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o completamente inagibili ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare contributi fino al 100% delle spese, IVA inclusa, sostenute per la demolizione, nonche' fino ad un massimo di euro 200.000,00 per ciascuna unita' abitativa per la nuova costruzione o per l'acquisto di una unita' abitativa nello stesso comune o in uno dei comuni colpiti dall'evento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, edilizia ed idraulica.
2. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare contributi fino al 75% delle spese, IVA inclusa, sostenute per la riparazione di immobili danneggiati, la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fino ad un massimo di euro 60.000,00.
 
Art. 7.
1. I danni di cui agli articoli 4 e 6 sono attestati per importi fino a euro 15.000,00 con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'; per importi superiori a euro 15.000,00 con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
2. Il Commissario delegato puo' riconoscere un contributo massimo di euro 1.500,00 a copertura delle spese sostenute per la perizia di cui al comma 1.
3. Il medesimo Commissario delegato definisce le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni del piano di cui all'art. 1, comma 5 della presente ordinanza e nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
4. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base dl specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 76;
e legge 2 maggio 1990, n. 102;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 9.
1. Per la realizzazione delle attivita' disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle economie gia' accertate relative all'ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, eventuali economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite al Commissario delegato che potra' chiedere l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale.
 
Art. 10.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare il rimborso in favore delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivate in relazione alla particolare gravita' del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 11.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 29 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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