Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 23 dicembre 2008 |
Concessione della proroga del trattamento di mobilita' per gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari. (Decreto n. 44767). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-quinquies, del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'accordo, intervenuto in data 9 giugno 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro pro-tempore, con il quale e' stata concordata la proroga del trattamento di mobilita' in favore degli ex dipendenti dei consorzi agrari per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita'; Vista la circolare dell'INPS n. 57 del 13 marzo 2007; Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. l48, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, cosi' come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 57 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, cosi' suddivisi: dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 per 56 lavoratori; dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008 per 1 lavoratore. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 827.097,75. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%. |
| Art. 2.
Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 11 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 171.543,24. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. |
| Art. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 3 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 42549, del 21 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 53.641,19. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per i seguenti periodi: dal 9 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 3 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 23 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore. |
| Art. 4.
Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 9 giugno 2008, in favore di 7 ex dipendenti dei consorzi agrari, i cui nominativi sono indicati nell'allegato elenco nominativo, cosi' suddivisi: dal 24 febbraio 2008 al 31 marzo 2008 per 1 lavoratore; dall'8 febbraio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 16 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 9 novembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 9 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 25 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore; dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 per 1 lavoratore. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 48.915,39). |
| Art. 5.
L'onere complessivo pari ad euro 1.101.197,57, gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
| Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2008 p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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