Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2008
Ulteriori interventi diretti a fronteggiare la situazione di criticita' determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3729).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3446 del 1° luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 4 giugno 2008 con cui il Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3659 del 5 marzo 2008, ha chiesto la proroga dello stato d'emergenza;
Vista la nota del 13 giugno 2008 con cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base degli elementi di carattere conoscitivo forniti dal Commissario delegato, ha comunicato ai soggetti interessati che tutti gli ulteriori adempimenti funzionali al definitivo ritorno alla normalita' siano posti in essere in un assetto ordinario delle competenze in materia, tenuto conto che la maggior parte degli interventi programmati per il superamento del contesto critico in rassegna sono stati ultimati;
Vista la nota del 21 ottobre 2008 con cui l'assessore al comune di Roma, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto di criticita' in questione;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravissimi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato e finalizzate ad un rientro nell'ordinarieta';
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 12 novembre 2008;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario, l'ing. Giorgio Chimenti e' confermato, fino al 30 giugno 2009, Commissario delegato per provvedere, in regime ordinario, al definitivo superamento dello stato di criticita' in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale gia' operante presso la struttura commissariale di cui all'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005.
3. Il Commissario delegato, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovra' essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari e comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3450 del 2005.
4. Ove si renda necessario proseguire le iniziative di cui al comma 3, oltre il termine di cui al comma 1, il comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze ulteriori di assistenza economica.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005.
 
Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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