Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
ORDINANZA 10 dicembre 2008 |
Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»; Vista l'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2007, n. 36; Considerato che alcune regioni e province autonome non hanno provveduto all'emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta Intesa del 25 gennaio 2007; Considerata la segnalazione di alcuni casi di sindrome emolitico uremica che potrebbero essere riconducibili al consumo di latte crudo; Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanita' del 9 dicembre 2008; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27; Ritenuto pertanto necessario introdurre disposizioni urgenti in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano; Ordina: Art. 1.
1. Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi dopo bollitura». Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri. 2. La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non puo' superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore. 3. Nel caso in cui l'erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l'indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso. 4. E' vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo. 5. Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilita' di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto. |
| Art. 2.
1. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore e' tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessita' di consumare il prodotto previa bollitura. |
| Art. 3.
1. E' vietata la somministrazione di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche. |
| Art. 4.
1. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all'Intesa tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali attuativi. |
| Art. 5.
1. La presente ordinanza ha validita' di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2008
p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 194 |
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