Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 dicembre 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni; Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007; Vista la domanda con la quale la sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Infermeria» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dall'interessata; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1.
1. Il titolo di «Licenciada en Infermena» conseguito nell'anno 1994 presso la Universita' di Cuenca (Ecuador) dalla sig. ra Chiriboga Rey Gloria Maria, nata a Paltas (Ecuador) il giorno 24 maggio 1964, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere. |
| Art. 2.
1. La sig.ra Chiriboga Rey Gloria Maria e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2008 Il direttore generale: Leonardi |
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