Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 novembre 2008
Retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi per gli anni 2006 e 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007 n. 407 relativa alla «determinazione delle retribuzioni convenzionali per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite INAIL per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi» per gli anni 2006 e 2007;
Visto il parere della Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con nota del 2 ottobre 2007;
Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1999 fino al 2005;
Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 e nell'anno 2007, calcolata dall'ISTAT, rispettivamente nella misura del 1,7 e del 2,0 per cento;
Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la conferenza dei servizi tenuta con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 novembre 2008;
Decreta:
Art. 1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi, nonche' delle prestazioni a queste collegate, e' fissata in euro 22.500,47 per l'anno 2006 ed in euro 22.950,48 per l'anno 2007, con decorrenze rispettivamente dal 1° luglio 2006 e dal 1° luglio 2007.
 
Art. 2.

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati, a partire dal 1° luglio 2006, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2008
Il Ministro : Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 218
 
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