Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2009 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino - Tratta 4 Lingotto-Bengasi - (CUP J34C03000000001) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 9/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevede - tra l'altro - che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEp, e successive modificazioni e integrazioni, e visti in particolare
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che:
all'art. 2, comma 255, autorizza, tra l'altro, un contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2010, da destinare alla progettazione ed all'avvio - ai sensi della richiamata legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, della linea metropolitana di Torino;
all'art. 2, comma 257, autorizza - per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001, e successive modifiche e integrazioni, la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Torino metropolitana», con un costo di 787,597 milioni di euro;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche - ha confermato, all'allegato 2, la voce «Torino metropolitana», nel cui ambito e' stato indicato il subintervento «Torino - Metropolitana: tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi»;
Vista la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della «legge obiettivo», riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalita' della legge stessa;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 14 marzo 2003, e successive modifiche e integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include la «metropolitana di Torino: tratta 4 (Lingotto-Bengasi)» tra le «opere in corso con copertura parziale» riportate nella tabella B.3;
Vista la nota 15 gennaio 2008, n. 19 - poi aggiornata ed integrata con le note 21 gennaio 2008, n. 34, 24 gennaio 2008, n. 38, e 28 gennaio 2008, n. 41 - con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa al «prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi», proponendo - da ultimo - l'approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto preliminare e l'assegnazione di un finanziamento a valere sulle risorse stanziate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, ad integrazione della quota di risorse disposte, a favore della suddetta metropolitana, dal precedente comma 255 della medesima norma;
Viste le note 18 gennaio 2008, n. 32, e 22 gennaio 2008, n. 747, con le quali la suddetta Amministrazione ha trasmesso integrazioni della documentazione istruttoria;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che la richiamata tratta 4 della linea metropolitana di Torino figura tra le infrastrutture riconosciute come strategiche nell'ambito dell'Intesa generale quadro sottoscritta dal Governo e dalla regione Piemonte l'11 aprile 2003;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare: - sotto l'aspetto tecnico-procedurale
che l'opera costituisce il prolungamento, verso l'area sud del comune di Torino, della Linea 1 della metropolitana, gia' in esercizio nella tratta Collegno-Porta Nuova ed in costruzione nella successiva tratta Porta Nuova-Lingotto;
che il progetto individua un tracciato lungo circa 1,8 km, interamente in galleria unica a doppio binario, con partenza dalla fine del manufatto per il franco di sicurezza dei treni al temine della stazione di Lingotto e con attestazione a Piazza Bengasi, dopo un percorso in asse con via Nizza, e che inoltre il progetto stesso prevede il posizionamento di un manufatto di bivio in prossimita' della predetta stazione di Lingotto, per consentire - in futuro - la realizzazione di un ramo della linea diretto verso la stazione ferroviaria di Lingotto e verso piazzale Caio Mario;
che lungo la linea saranno realizzate le due stazioni «Italia 61» e «Bendasi»;
che il sistema di trasporto da realizzare e' una «metropolitana automatica VAL (Veicolo Automatico Leggero)», caratterizzata - tra l'altro - da capacita' di trasporto adeguata alle esigenze di mobilita', flessibilita' di risposta alle variazioni della domanda di frequenza, facilita' d'integrazione nell'ambiente urbano per le contenute dimensioni delle opere civili, sicurezza, economicita' d'esercizio, assenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie;
che i treni previsti per la metropolitana in esame sono costituiti da 2 veicoli VAL 208 bidirezionali, su gomma e della lunghezza complessiva di oltre 52 m, e che il parco rotabili previsto in progetto e' di 14 treni, da destinare all'esercizio sull'intera linea 1 per assicurare la frequenza di 90", congruente con le previsioni di traffico del progetto;
che lo «Schema d'indirizzo dei trasporti pubblici in area di Torino» - predisposto il 30 aprile 1992 dal Consorzio Trasporti Torinesi, su incarico del comune di Torino, ed allegato al «Piano d'intervento» trasmesso al Ministero dei trasporti nel giugno 1992 - prevedeva la graduale estensione della linea 1 verso sud, a Nichelino, e verso ovest, a Rivoli, e che nel predetto «Piano» veniva configurata un'architettura del sistema di trasporto pubblico in ambito cittadino costituita - relativamente al sistema metropolitano - dalle linee 1, Rivoli-Nichelino, e 4, Falchera-Mirafiori sud;
che il prolungamento verso sud della linea 1 era previsto anche nel successivo «Aggiornamento dello schema d'indirizzo con i dati della ricerca sulla mobilita' 1991» e nel «Piano generale del traffico urbano e mobilita' dell'area metropolitana torinese» (PGTU), predisposto dal comune di Torino nel 1999;
che la realizzazione della linea 1 Rivoli-Nichelino e' congruente con le ipotesi contenute nello «schema di struttura» del vigente PRG del comune sopra citato;
che il 31 ottobre 2002 la regione Piemonte, la provincia di Torino ed i comuni di Torino, Collegno, Rivoli e Rosta hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per il prolungamento della Linea 1 della metropolitana sia in direzione ovest (dalla diramazione per il deposito officina di Collegno verso Rivoli e Rosta), sia in direzione sud (da Lingotto verso Bengasi, con interconnessione con la stazione ferroviaria di Lingotto), impegnandosi a coprire il 40% del costo dei suddetti prolungamenti ed imputando l'onere di copertura del restante 60% a carico dello Stato, in analogia alle modalita' di contribuzione individuate dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente «interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;
che con nota 9 febbraio 2005, n. 4043, il comune di Torino, in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha trasmesso il progetto preliminare dell'intervento all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' alle altre Amministrazioni interessate ed agli Enti gestori delle interferenze;
che, ai sensi dell'allora vigente art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 (attuale art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006), in data 9 febbraio 2005 il suddetto comune ha provveduto a pubblicare sui quotidiani «La Repubblica» e «La Stampa» l'avvenuto avvio del procedimento ed ha provveduto inoltre a depositare il suddetto progetto preliminare presso la regione Piemonte;
che, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, l'opera - che non ricade, neppure parzialmente, in aree protette - rientra tra i progetti di competenza comunale sottoposti alla fase di verifica e che il comune di Torino, maggiormente interessato al progetto in termini di estensione territoriale del tracciato, con determinazione dirigenziale 30 maggio 2005, n. 324, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'esclusione dell'opera medesima dalla procedura di VIA;
che, con delibera di Giunta 18 luglio 2005, n. 10-487, la regione Piemonte ha espresso parere favorevole in ordine all'esclusione dell'opera in argomento dalla suddetta procedura di VIA - a seguito dello screening effettuato di concerto con il comune di Torino - nonche' in merito alla localizzazione, subordinatamente al recepimento di prescrizioni;
che, con note 23 dicembre 2004, n. 6970, e 10 febbraio 2005, n. 1653, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte - Torino e la Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte - Torino hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli, con condizioni, e che, con nota 21 settembre 2006, n. DG/BAP/S02/34.19.04/17143, la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici - acquisiti le valutazioni delle predette Soprintendenze ed il parere della Direzione generale per i beni archeologici - ha comunicato di concordare con i pareri positivi e con le prescrizioni delle Soprintendenze stesse;
che, con nota 13 ottobre 2006, n. DG/BAP/34.19.04/18696, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha formulato parere positivo, con l'assoluto rispetto delle prescrizioni individuate dalle strutture sopra richiamate;
che con nota 16 gennaio 2008, n. R.U. 4034, il Ministero dei trasporti ha comunicato le proprie valutazioni in merito al progetto e che, in particolare, ha comunicato di ritenere opportuno l'inserimento di un'ulteriore stazione tra le due previste dal progetto, considerate eccessivamente distanti, ed ha rilevato l'opportunita' di una piu' approfondita analisi dei costi, ritenuti elevati soprattutto per quanto attiene le opere di sistema;
che il Ministero istruttore ha fornito riscontro alle suddette richieste, prevedendo una raccomandazione concernente l'eventuale inserimento della terza stazione e rinviando la risoluzione della problematica dei costi al momento dell'elaborazione del progetto definitivo, quando sara' disponibile un'adeguata analisi per singoli costi e quantita';
che il Ministero delle infrastrutture ha esposto, in apposito allegato, le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto - oltre alla raccomandazione di cui sopra - le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; - sotto l'aspetto attuativo
che il soggetto aggiudicatore dell'opera e' il Comune di Torino;
che il predetto Comune ha affidato la realizzazione dell'opera in questione a Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT), derivante dalla fusione di Azienda Torinese Mobilita' S.p.A. (ATM) con SATTI, societa' di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, totalmente controllata dal Comune di Torino ed affidataria delle attivita' di progettazione, costruzione e gestione della linea metropolitana in questione, giusta delibera del Consiglio comunale 14 dicembre 1998, n. 9809756/59;
che la suddetta GTT S.p.A. ha comunicato di poter consegnare al Ministero infrastrutture il progetto definitivo dell'intervanto entro il mese di maggio 2008;
che la modalita' di aggiudicazione dell'opera e' l'appalto;
che i tempi di realizzazione dell'opera sono previsti in 72 mesi - di cui 50 mesi per i lavori, il cui inizio e' previsto dal mese di settembre 2009 - e che l'esercizio dell'intera tratta metropolitana della linea 1 dovrebbe essere avviato dai primi mesi del 2014;
che il CUP assegnato all'opera e' J34C03000000001; - sotto l'aspetto finanziario
che il costo del lotto in approvazione, al netto dell'IVA, ammonta ad euro 193.551.722, articolati come segue:

(importi in euro)

====================================================================
VOCI IMPORTI =====================================================================
| PARZIALI | TOTALI ===================================================================== Opere civili ed impianti civili ed elettrici |56.499.050| --------------------------------------------------------------------- Opere di mitigazione ambientale | 833.500| --------------------------------------------------------------------- Espropri ed occupazioni | 1.850.000| --------------------------------------------------------------------- Imprevisti, opere non contabilizzate, | | progettaz., direz. lavori, collaudi, | | comunicazione, spese generali, sicurezza |12.812.622| ---------------------------------------------------------------------
TOTALE PARZIALE | | 71.995.172 --------------------------------------------------------------------- Impianti di sistema e materiale rotabile | |121.556.550 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE | |193.551.722

che, per quanto riguarda le voci del suddetto quadro economico:
nell'analisi parametrica sono stati considerati i costi rilevati in sede di progetto esecutivo della tratta Collegno-Porta Nuova, ora in esercizio, e confermati in sede di progetto esecutivo della successiva tratta Porta Nuova-Lingotto, attualmente in costruzione;
che i costi delle opere di mitigazione ambientale sono compresi negli oneri di cantierizzazione, all'interno dei costi relativi alle opere civili, mentre i costi derivanti da eventuali interventi di bonifica in corrispondenza o in adiacenza del sito ex Fiat Avio, calcolati secondo l'ipotesi maggiormente cautelativa, ammonterebbero a circa 1,2 milioni di euro e sarebbero ampiamente coperti dalla voce «imprevisti»;
che - considerato lo sviluppo interamente sotterraneo dell'opera - la voce «espropri ed occupazioni» include i soli costi per occupazioni temporanee, determinate dalla cantierizzazione e dalla posa della strumentazione di monitoraggio ed il cui onere non ha subito variazioni;
che il suddetto costo di euro 193.551.722 - imputato secondo le percentuali esposte in precedenza - e' finanziato come segue:

(importi in euro) =====================================================================
FINANZIATORE | IMPORTO ===================================================================== Stato: | --------------------------------------------------------------------- - art. 2, c. 255, legge n. 244/2007 10.000.000 - art. 2, | c. 257, legge n. 244/2007 106.131.033 |116.131.033 --------------------------------------------------------------------- Regione Piemonte (fondi FAS - delibera G.R. 21 gennaio | 2008, n. 26-8059) | 30.000.000 --------------------------------------------------------------------- Comune di Torino (delibera G.C. 18 gennaio 2008, n. | 269/22) | 40.000.000 --------------------------------------------------------------------- Concessionario GTT (delibera C.d.A. 21 gennaio 2008, n. | 8) | 7.420.689 ---------------------------------------------------------------------
TOTALE |193.551.722

che, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, l'indice di efficienza economica del progetto, di poco inferiore all'unita' (90%), indica non solo che il progetto medesimo in termini di benefici ripaga i costi, ma anche che i primi sono quasi il doppio dei secondi; mentre la valutazione dell'impatto economico ed occupazionale dell'investimento indica, tra l'altro, un impatto occupazionale di circa 1.860 addetti;
che l'Unita' tecnica-finanza di progetto ha evidenziato, «in via preliminare», la congruita' del contributo statale, proponendo peraltro un'assegnazione programmatica delle risorse in modo da poter effettuare un'ulteriore verifica sui dati economici dell'intervento all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva;
2. delle valutazioni emerse nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta, tenutasi il 22 gennaio 2008, ed in particolare:
che - a fronte della richiesta del Ministero istruttore di concessione di contributi di pari entita' a valere sulle risorse ex art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 per gli anni 2009 e 2010 - l'assegnazione effettiva delle risorse stesse e' disposta per importi differenziati, al fine dell'ottimale utilizzo degli stanziamenti disponibili;
che la suddetta assegnazione e', al momento, disposta programmaticamente e sara' trasformata in definitiva all'atto dell'approvazione del progetto definitivo;
che - in coerenza con i principi affermati nella delibera n. 14/2007 - e' emersa l'opportunita' di individuare il termine massimo di presentazione, a questo Comitato, del progetto definitivo dell'opera e che si e' convenuto di proporre la data del 31 dicembre 2008;
Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006. e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche e integrazioni, e' approvato, con le prescrizioni e la raccomandazione proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare del «prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi» illustrato nella «presa d'atto».
E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
1.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di euro 193.551.722, pari al costo complessivo dell'opera come specificato nella succitata «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» del progetto preliminare di cui al punto 1.1.
1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione del progetto in esame, sono riportate nella parte 1ª dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
La raccomandazione di cui al punto 1.1 e' riportata nella parte 2ª del medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a detta raccomandazione, fornira', al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture di esprimere la propria valutazione e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 2. Assegnazione contributi
2.1 Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1.1 - e ad integrazione delle risorse stanziate dall'art. 2, comma 255, della legge n. 244/2007 - sono assegnati, in via programmatica, i seguenti contributi:
euro 4.954.343 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2009;
euro 4.954.436 per 15 anni, a valere sulle risorse recate dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007, con decorrenza 2010.
2.2 I suddetti contributi sono suscettibili di sviluppare rispettivamente, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume d'investimenti di euro 53.065.017 ed euro 53.066.016 e sono stati quantificati includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
2.3 L'assegnazione definitiva dei contributi di cui al precedente punto 2.1, che costituiscono la misura massima di contribuzione statale all'intervento in esame, avverra' in sede di approvazione del progetto definitivo e sara' disposta nell'entita' che risultera' congrua in seguito alle valutazioni ed ai pareri di cui appresso.
Il succitato progetto definitivo dovra' essere corredato:
da un'approfondita e motivata analisi dei costi, in particolare per le opere di sistema,
dalla versione analitica del piano economico-finanziario, da sottoporre alla valutazione dell'Unita' tecnica-finanza di progetto,
dal parere favorevole della Commissione di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
Il richiamato progetto dovra' essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture in tempo utile affinche' detto Ministero possa sottoporlo all'esame di questo Comitato entro il termine del 31 dicembre 2008. Questo Comitato stesso si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del suddetto termine. 3. Disposizioni finali
3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.
3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.
3.3 Il richiamato Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.
3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.
Roma, 31 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 353
 
Allegato
METRO TORINO

PARTE 1ª - Prescrizioni
1) Ai fini dell'ottimizzazione della realizzazione dell'opera, per il futuro collegamento della linea con la stazione ferroviaria Lingotto ed il piazzale Caio Mario (nei pressi dell'area industriale FIAT Mirafiori), per il quale nella documentazione viene solamente indicata cartograficamente un'ipotesi di tracciato ma manca lo sviluppo progettuale, dovra' essere attivata apposita procedura in merito, dopo la definitiva localizzazione del tracciato di collegamento e un'adeguata progettazione dell'intervento. Con riferimento a detto tratto, nel presente atto, si considera quindi solo il manufatto di bivio.
2) La posizione puntuale dell'uscita lato ovest in area ex «Fiat Avio» dovra' essere considerata all'interno del progetto di riassetto dell'area in questione.
3) Nella definizione del progetto si dovra' procedere coordinando gli interventi previsti con le future attuazioni del Piano regolatore, in particolare per quanto concerne l'area ex «Fiat Avio» e, a tale fine, dovranno essere verificati gli aspetti patrimoniali relativamente alle aree interessate dal progetto. Bilancio dei materiali/riutilizzo di terre e rocce da scavo e rifiuti
4) Il progetto definitivo dovra' contenere valutazioni dettagliate sul recupero/smaltimento dei volumi di scavo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 17, 18, 19, della legge n. 443/2001 e successive modificazioni, con particolare attenzione alle quantita' di:
materiale recuperabile e ipotesi di riutilizzo;
materiale contaminato da fanghi o schiume, che dovra' essere smaltito in discarica alla luce delle terre e rocce da scavo nell'ambito rifiuti.
5) Dovra' essere presentato uno studio relativo al riutilizzo dei materiali di smarino, in funzione delle conoscenze geostrutturali e geologiche acquisite sia nel corso dei lavori dei precedenti tratti di metropolitana gia' realizzati sia durante gli studi di ricerca relativi al progetto in esame.
6) Le eventuali aree di stoccaggio dello smarino dovranno essere situate in zone prive di sensibilita' idrogeologica e lontane da centri sensibili, quali punti di attingimento idropotabile e aree di ricarica della falda, tenendo anche conto dell'eventualita' che lo smarino risulti contaminato da sostanze inquinanti.
7) Dovra' essere redatto un Piano di smaltimento rifiuti, elaborato sulla base di un censimento aggiornato delle capacita' ricettive dei siti disponibili e della loro accessibilita' (valutando anche la possibilita' di trasporto del materiale di risulta tramite ferrovia). Atmosfera
8) Tutte le attivita' di cantiere e quelle a esso connesse dovranno essere attentamente gestite in modo da minimizzare la formazione di polveri e adottando tutte le misure tecniche e operative per limitare le emissioni, quali quelle indicate nella Tabella 7.5/1 dello Studio di impatto ambientale (fase di corso d'opera). In particolare, per quanto riguarda le fasi di movimentazione e stoccaggio di materiali polverulenti:
tutte le fasi dovranno essere progettate con l'obiettivo di contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi devono essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto;
sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dovranno essere dimensionati considerando l'esigenza di garantire il mantenimento, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0° C e 0,101 MPa.
9) Le eventuali aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente polverulenti dovranno essere localizzate al riparo dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto.
10) Dovra' essere preventivamente progettata l'adozione di una serie di provvedimenti finalizzati alla prevenzione e riduzione delle emissioni dovute al traffico (come previsto dalla legge regionale n. 43/2000, Allegato A «Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria», al fine di limitare al massimo la possibilita' di' superamento dei limiti di qualita' dell'aria. Suolo e sottosuolo
11) Fatte salve le obbligazioni contrattuali a carico della Societa' IPI S.p.A. alla realizzazione degli interventi di bonifica all'interno dell'area ex «Fiat Avio», di proprieta' della regione Piemonte, a cura del proponente, dovra' essere predisposto l'accertamento dell'eventuale contaminazione dei terreni nell'intorno dell'area ex «Fiat Avio», considerando anche l'ipotesi che, in caso di superamento dei limiti di cui al decreto ministeriale n. 471/1999, sia necessario realizzare ulteriori interventi di bonifica. Dovra' inoltre essere valutata l'interferenza con i pozzi di monitoraggio e di bonifica previsti per la fase di messa in sicurezza dell'area (progetto preliminare gia' approvato), nonche' la modifica del regime delle acque di falda superficiale e la possibile intrusione di vapori a causa della presenza di matrici ambientali contaminate da VOC.
12) Nella non remota possibilita' che eventuali scavi al di sotto dell'area ex «Fiat Avio», di proprieta' della regione, possano incontrare terreni contaminati da arsenico anche a rilevanti profondita' (oltre 30 metri), dovranno essere previste, a carico del proponente, le relative maggiori spese poiche' il progetto preliminare di bonifica dell'area non prevede interventi su terreni al di sotto della falda (circa 12 metri).
13) Dovranno essere effettuate analisi geologiche-geomorfologiche di insieme e di dettaglio, con approfondimento delle problematiche idrogeologiche e idrauliche, nonche' di indagini geotecniche puntuali lungo il tracciato della linea con caratterizzazione dei terreni interessati dall'opera, la valutazione degli effetti legati alla presenza di acqua e la realizzazione di adeguate sezioni geologico-stratigrafiche, ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988; cio' anche al fine di calcolare e prevedere i cedimenti che potrebbero verificarsi, sia in fase di esecuzione sia in fase di esercizio della linea metropolitana, a carico di infrastrutture esistenti e di edifici ubicati lungo il tracciato della galleria.
14) Dovranno essere realizzati almeno 2 sondaggi profondi nell'area in cui sara' realizzata la stazione Italia 61, almeno 1 nel tratto precedente sempre di fronte all'ex «Fiat Avio» ed almeno 2 in corrispondenza del Lingotto.
15) Ai fini dello scavo delle stazioni e della galleria in corrispondenza di Lingotto ed ex «Fiat Avio», dovra' essere predisposto un opportuno protocollo di verifica e gestione del materiale scavato, prevedendo l'intensificazione dei campionamenti e le analisi per la verifica di cui al punto precedente, la corretta gestione del terreno scavato di cui alle prescrizioni precedenti, nonche' dei rifiuti. Acque superficiali e sotterranee
16) Dovranno essere eseguite indagini dirette (sondaggi, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi) lungo l'intero sviluppo del tracciato; dovranno essere, inoltre, valutati con precisione l'escursione della soggiacenza dell'acquifero superficiale ed il regime delle acque sotterranee.
17) Si richiede che gia' in questa fase di indagini idrogeologiche venga installato un numero congruo di piezometri in modo da iniziare una campagna di letture (da continuare anche dopo la realizzazione della linea), possibilmente tramite acquisizione in automatico del livello piezometrico della falda, per definire l'escursione stagionale della stessa sia ante che post operam.
18) Dovra' essere valutato il rischio di perforazione dei tetti impermeabili, che comporterebbe l'apertura di comunicazioni tra la falda libera e le falde in pressione, eseguendo per ogni stazione, entro il sedime di costruzione, i sondaggi geognostici necessari alla valutazione e quantificazione del rischio, nonche' alla definizione di accorgimenti costruttivi che permettano di effettuare le operazioni di scavo in piena sicurezza.
19) La progettazione, in particolare in corrispondenza del «salto del montone», non dovra' in ogni caso prevedere scavi approfonditi oltre la quota indicata come base dell'acquifero.
20) Dovranno essere valutati gli effetti di barriera al libero deflusso, indotti dalle opere in sotterraneo, interferenti con l'acquifero superficiale, sui livelli piezometrici e sulle direzioni di scorrimento, al fine di valutare le possibili alterazioni delle risorse idriche sotterranee; in merito si auspica l'utilizzo di un modello matematico-idraulico, in grado di simulare l'interferenza dell'acquifero sia in assenza della galleria sia ad opere ultimate.
21) Dovranno essere individuate le attivita' da porre in atto per la salvaguardia delle falde in pressione per i cantieri relativi alle due stazioni di tipo profondo (Italia 61 e Bengasi).
22) Per la fase di scavo dovra' essere progettato un sistema di trattamento di eventuali acque parassite provenienti dai fronti di scavo, potenzialmente inquinate, nonche' dai pozzi di aggottamento eventualmente disposti lungo la linea. Rumore e vibrazioni
23) Per gli impianti di ventilazione dei pozzi, dovranno essere progettati interventi di mitigazione finalizzati a ottenere quanto meno la riduzione di 15 dBA, gia' prevista dallo studio, fatta salva l'eventualita' di adottare ulteriori e maggiori riduzioni per ottenere il rispetto del limite differenziale, non valutato nella documentazione presentata.
24) Per il rumore generato nella fase di realizzazione, dovra' essere previsto il rispetto dei limiti di zona vigenti al momento dell'inizio dei lavori, fatte salve le eventuali deroghe comunali per le attivita' rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge n. 447/1995, qualora, in fase di cantiere, detto obiettivo non fosse raggiungibile con l'adozione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo, quali quelli individuati nello Studio di impatto ambientale (fase di corso d'opera). Interferenze con infrastrutture esistenti
25) Dovra' essere approfondito lo studio delle interferenze del tracciato con le infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) per delineare con i responsabili dei singoli servizi le opportune azioni di prevenzione e compensazione o mitigazione, anche in fase di cantiere; i costi per gli spostamenti e le modifiche delle infrastrutture di acquedotto e fognatura esistenti, cosi' come per le nuove infrastrutture di acquedotto e fognatura che si renderanno necessarie, dovranno essere a carico dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto.
26) Dovranno essere considerate tutte le interferenze tra le infrastrutture/sottoservizi e il tracciato rilevate da Wind e da Albacom - come emerge da planimetrie depositate agli atti - e da AEM Distribuzione.
27) Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'integrita' dei manufatti relativi ai canali irrigui industriali ancora presenti sulla via Nizza (di dimensione 0,60 m x 0,90 m) e sui tratti di via Passo Buole e via Vinovo (di dimensione 0,80 m x 1,40 m), come evidenziato in rosso nella planimetria depositata agli atti. Cantieri
28) La progettazione definitiva dovra' contenere un dettagliato piano per la realizzazione delle fasi di cantiere, da concordarsi con l'amministrazione comunale, e nel quale, a seguito di un'attenta analisi previsionale del traffico indotto dall'attivita' dei cantieri, siano definiti i percorsi utilizzabili dai mezzi pesanti - ai fini del contenimento degli impatti - e venga delineato un piano per la viabilita' alternativa da realizzarsi durante la fase di costruzione dell'opera. Tale piano dovra' tener conto sia delle problematiche gia' sorte nel corso della realizzazione del lotto attualmente in costruzione della metropolitana, sia delle problematiche di traffico gia' esistenti nella zona Lingotto-Bengasi in cui verra' realizzato il 4° lotto, al fine di evitare il collassamento di tutta l'area per una fase di cantiere che, necessariamente, non potra' essere breve; tale piano dovra' altresi' tenere conto della presenza di tutti gli altri cantieri presenti nell'area cittadina interessata.
29) Nella progettazione definitiva dovra' essere effettuata una valutazione aggiornata basata su dati quantitativi (flussi di traffico, matrici origine/destinazione, valutazione specifica del traffico nelle ore di punta, etc.) delle potenzialita' di attrazione del traffico privato da parte della linea in progetto, individuando in modo preciso le aree in cui dovranno essere realizzati adeguati parcheggi di interscambio nelle zone limitrofe, soprattutto per quanto riguarda la stazione Bengasi e le possibilita' di interscambio con le altre linee di trasporto pubblico di superficie.
30) Ai fini di mitigazione, per tutta la durata delle fasi di cantiere, dovranno essere individuati e progettati sistemi di informazione per i cittadini (p. es. cartellonistica, volantinaggio, presenza di personale appositamente addestrato) in prossimita' di aree critiche individuate nel piano di cui al punto precedente, in modo da informare circa l'evoluzione della situazione del traffico, le nuove direzioni di marcia, i percorsi alternativi e quant'altro sia ritenuto opportuno alla fluidificazione del traffico e comunque previsto dal piano della viabilita'.
31) Nella progettazione dei cantieri, per la tratta finale che vede la via Nizza restringersi, dovranno essere predisposti interventi atti a garantire (in zona) le esigenze di traffico insopprimibili e, in particolare, l'accessibilita' alle proprieta' private e l'esercizio delle attivita' presenti (p. es. Centro Fiere Lingotto, Mercato di piazza Bengasi, etc.) con opportune modulazioni delle occupazioni di cantiere. Per la stazione «Italia 61» dovra' essere valutata, con i Settori Comunali competenti, l'opportunita' di chiudere la rampa in uscita su via Nizza del sottopasso del Lingotto in quanto sbocca sul cantiere della stazione.
32) La progettazione delle fasi di cantiere dovra' essere effettuata cercando di ottimizzare gli spazi disponibili e le occupazioni permanenti sulla base di reali esigenze lavorative, gestionali e di sicurezza, valutando, per quanto possibile, le eventuali trasformazioni urbane in atto in un contorno significativo del cantiere stesso. Particolare attenzione e cura dovra' essere posta nel garantire le esigenze insopprimibili di mobilita': in particolare dovranno essere garantiti il transito dei mezzi di soccorso, l'accessibilita' alle proprieta' private e al polo fieristico e la fruibilita' del mercato di piazza Bengasi.
33) Dovranno infine essere progettati con particolare attenzione tutti gli interventi di mitigazione atti a rendere vivibile per la popolazione il periodo di costruzione dell'opera. Monitoraggi
34) Dovra' essere definito un piano di monitoraggio comprendente: un rilievo complessivo di tutte le componenti ambientali nello stato ante operam, il loro costante controllo in corso d'opera e post operam, con tempistiche e modalita' da concordare con ARPA Piemonte e gli Enti competenti. Tale piano di monitoraggio ambientale dovra' necessariamente prevedere:
la programmazione definita di tutte le attivita' attuate con strumenti e metodiche che dovranno essere condivisi dai soggetti competenti in materia di controlli ambientali;
l'utilizzo di metodologie validate e di comprovato rigore tecnico-scientifico;
la restituzione delle informazioni in maniera strutturata e georiferita, di facile utilizzo e con possibilita' di correlazione con eventuali elaborazioni modellistiche concordate;
l'utilizzo di indicatori che siano facilmente misurabili ed affidabili, nonche' rappresentativi delle varie situazioni ambientali;
la definizione del controllo della rumorosita' del traffico indotto dalle attivita' di costruzione della linea: particolare attenzione dovra' essere posta per la definizione dei rilevamenti in prossimita' di recettori sensibili.
35) Per le fasi di cantiere dovranno essere previste apposite campagne di monitoraggio del rumore e della qualita' dell'aria (PTS e PM10).
36) Per le vibrazioni dovranno essere previsti controlli costanti sui recettori piu' esposti e comunque su recettori scelti per rappresentativita', sia rispetto alle loro tipologie architettoniche e di uso che alla loro distribuzione sul territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche di trasmissivita' dei terreni.
37) Dovranno essere previste apposite forme di controllo per il rilievo della qualita' nella realizzazione dell'efficacia delle mitigazioni, delle compensazioni, nonche' dei ripristini.
38) Dovra' essere definito un monitoraggio che comprenda anche le fasi di allestimento dei cantieri e di smantellamento alla chiusura dei lavori; inoltre, per la definizione del monitoraggio per la componente "rumore", dovra' essere tenuto conto del fatto che le sorgenti di rumore sono diverse, numerose e possono realizzare sinergie di emissione acustica, essendo contemporaneamente attive piu' tipologie lavorative. Architettura
39) Dovra' essere integrata la documentazione che indichi l'aspetto e l'impatto delle opere emergenti delle stazioni sul piano stradale. Archeologia
40) Tutte le opere di scavo a cielo aperto relative alla costruzione delle stazioni e dei pozzi di ventilazione saranno eseguite, con l'assistenza di operatori archeologi specializzati ed accreditati, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza. I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione.
41) Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, saranno effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalita' da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate. PARTE 2ª - Raccomandazioni
42) Dovra' essere valutata con attenzione la possibilita' di inserire nella tratta in oggetto una terza stazione, di modo che la distanza interstazionale sia compresa entro 600 metri.
 
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