Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 gennaio 2009
Individuazione dei criteri per la stipula di nuove convenzioni e l'assegnazione delle risorse, ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro, con oneri a carico del comune stipulante.

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti;
Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2008;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 78, comma 2, lettere a), b), d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione, convenzioni con le Regioni che prevedano:
la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
la possibilita' di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del Fondo per l'Occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel capoverso precedente, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione destinate alle Regioni per il tramite delle Convenzioni di cui all'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che:
siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei Comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei Comuni medesimi;
siano nella disponibilita' dei Comuni da almeno sette anni;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 1.000.000 complessivi, tramite le convenzioni da stipularsi con i Comuni di cui al capoverso precedente;

Decreta:
Art. 1.

Le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono assegnate, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente.
 
Art. 2.

1. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni devono presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo, 8 - 00192 Roma) apposita domanda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine, fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale.
2. La domanda deve indicare:
il numero degli abitanti del comune richiedente;
il numero dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;
dichiarazione del comune che gli oneri per il pagamento degli assegni socialmente utili non sono a carico, in tutto o in parte, di enti diversi dal comune medesimo.
 
Art. 3.

1. Ai fini della ripartizione delle risorse, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria sulla base del rapporto tra il numero dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente ed il numero degli abitanti del comune medesimo.
2. Ai comuni collocati nella graduatoria e' assegnato un contributo il cui importo e' pari alla copertura, per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi se il comune rientra nelle aree di cui all'Obiettivo 1 CE, del 50% dell'assegno spettante ad ogni lavoratore in carico al comune medesimo, fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Successivamente all'approvazione della graduatoria il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali stipula le convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita' definite nelle Convenzioni medesime.
 
Art. 4.

Qualora l'assegnazione di cui all'art. 3 del presente decreto non esaurisca le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1156, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero del lavoro, della salute e della politiche sociali provvede all'assegnazione delle somme residue proporzionalmente alle risorse gia' assegnate ai comuni interessati.
Roma, 9 gennaio 2009
Il direttore generale: Mancini
 
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