Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2008
Autorizzazione alla vendita a trattativa privata al comune di Palazzuolo sul Senio dell'immobile denominato «Casa del Villeggiante».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprieta' ai Comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non piu' utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
Vista l'istanza n. 288 del 15 gennaio 1996, con la quale il comune di Palazzuolo sul Senio ha chiesto di acquistare l'immobile denominato Casa del Villeggiante, ubicato nel predetto comune, di proprieta' dello Stato;
Vista la delibera n. 169 del 23 maggio 1996 della Giunta Municipale, con la quale il predetto comune ha manifestato nuovamente la volonta' di procedere all'acquisto della Casa del Villeggiante;
Considerato che nonostante il bene risulti utilizzato dal comune di Palazzuolo sul Senio in forza di contratto di locazione rep. n. 183 del 5 agosto 2005, la richiesta di detto Ente Locale e' da ritenersi accoglibile in quanto lo stesso utilizza l'immobile per fini istituzionali sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 749/97 del 3 giugno 1997 e che, allo stato, l'immobile non e' piu' utile ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato;
Visto il verbale prot. n. 2008/11115/Comm.Congr. del 10 aprile 2008, con il quale la Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni-tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio ha determinato il valore dell'immobile in questione in 189.200,00 euro;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 37, della citata legge n. 549 del 1995, il prezzo di cessione viene fissato in misura pari a due terzi del valore del bene come sopra determinato;
Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.

1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Palazzuolo sul Senio dell'immobile denominato «Casa del Villeggiante», ubicato nel medesimo comune, al prezzo pari ai due terzi del valore, cosi' come previsto dal citato art. 2, comma 37, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il presente decreto sara' sottoposto alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2008
Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 356
 
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