Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2009 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2008 |
Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008; Visto l'art. 117, quinto e nono comma della Costituzione, in materia di rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le relative norme di attuazione previste dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto l'art. 8, comma 6, della predetta legge 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce al Governo la facolta' di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Tenuto conto dell'Accordo-quadro del 10 maggio 2007 stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 marzo 2005, tra il Ministero del commercio internazionale e le regioni in materia di internazionalizzazione; Riaffermata la volonta' del Ministero degli affari esteri di collaborare, ove richiesto dalle regioni, dalle province autonome, anche tramite l'assegnazione di funzionari diplomatici in qualita' di consiglieri per le relazioni internazionali dei presidenti; Considerata la necessita' di individuare modalita' operative condivise in materia di attivita' a carattere internazionale svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare ai sensi del citato art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico; Considerato il comune e reciproco interesse a cooperare sulla base del principio di leale collaborazione; Tenuto conto che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, tenutesi il 23 settembre ed il 2 dicembre 2008 e' stato concordato il testo definitivo dell'intesa in parola, testo che, il 10 dicembre 2008, e' stato inviato alle amministrazioni statali interessate, alle regioni ed alle province autonome; Acquisito, quindi, l'assenso del Governo e delle regioni e delle province autonome; Sancisce
la seguente intesa: Art. 1. Collaborazione e scambio di informazioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico si impegnano a cooperare in stretta intesa nelle aree e nei settori di attivita' considerati prioritari, individuando e ponendo in essere attivita' e scambi di informazioni finalizzate a rafforzare la presenza del Sistema Italia all'estero, anche attraverso la costituzione di appositi Tavoli di consultazione per materie e/o aree geografiche, diversi da quelli previsti gia' in altri strumenti di raccordo con il sistema regionale. 2. In particolare, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico, tramite l'Unita' per il Sistema Paese e le autonomie territoriali presso la Segreteria generale, si impegnano a segnalare tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano: a) priorita' geografiche e tematiche inerenti alle relazioni internazionali dello Stato, con proiezione pluriennale, con riferimento anche all'azione governativa di sostegno all'internazionalizzazione del Sistema Italia, di aiuto allo sviluppo ed alla valorizzazione all'estero delle identita' culturali e delle nostre collettivita'; b) attivita' ed accordi bilaterali e/o multilaterali dello Stato che presentino profili di interesse a valenza operativa per le regioni e le province autonome, in particolare con riferimento alla realizzazione all'estero di visite, eventi e manifestazioni. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a segnalare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo economico: a) un quadro generale delle attivita' internazionali; b) gli atti deliberativi a carattere programmatorio, o comunque rilevanti, concernenti le attivita' internazionali; c) gli atti sottoscritti con altri Stati, organizzazioni ed enti esteri diversi dagli accordi internazionali e dalle intese. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri, che ne curera' successivamente la diffusione a beneficio delle amministrazioni statali ed enti maggiormente interessati, le informative sull'esito e sui seguiti operativi degli eventuali accordi o intese concluse, nonche' sugli impegni assunti nel corso delle missioni all'estero e sui loro sviluppi. Sara' cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali la diffusione dei medesimi dati alle regioni. 5. E' costituita presso il Ministero degli affari esteri, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie, una banca dati sulle informazioni previste dal presente protocollo, a partire dai dati inerenti la Cooperazione allo sviluppo, secondo modalita' che saranno definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. |
| Art. 2. Cooperazione decentrata 1. Il Ministero degli affari esteri riconosce e valorizza la cooperazione decentrata attuata in coerenza con la politica estera. 2. Il Ministro degli affari esteri, in sede di Conferenza Stato-regioni, comunica le finalita' e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo, definiti attivando anche forme di consultazione con le regioni e le province autonome. 3. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero degli affari esteri la programmazione degli interventi di cooperazione decentrata. |
| Art. 3. Attivita' all'estero e rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari 1. Il Ministero degli affari esteri e la rete diplomatico-consolare, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si impegnano a collaborare nelle fasi di preparazione, organizzazione, svolgimento e seguiti delle missioni all'estero delle regioni e delle province autonome e per le altre missioni di interesse comune. 2. Nell'attuazione dell'impegno di cui al comma precedente, particolare cura sara' prestata nell'attivita' di collegamento e raccordo operativo tra i referenti all'estero delle regioni e delle province autonome, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le unita' tecniche locali, gli istituti di cultura, gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero. |
| Art. 4. Formazione ed aggiornamento del personale e scambio di esperienze 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad individuare ed a concordare iniziative congiunte per la formazione ed aggiornamento dei quadri regionali in materia internazionale e per approfondire la conoscenza delle realta' regionali nel percorso formativo dei funzionari statali e diplomatici partecipanti ai corsi di formazione dell'Istituto diplomatico e quella delle amministrazioni centrali da parte dei funzionari regionali, anche mediante: a) visite a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano da parte di rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; b) incontri seminariali tematici; c) istituzione di tirocini formativi presso i Ministeri o presso le regioni. 2. Per le finalita' di cui al precedente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individueranno le modalita' per favorire lo scambio temporaneo di funzionari a fini di tirocinio presso le rispettive amministrazioni ovvero presso gli uffici all'estero, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. |
| Art. 5. Disposizioni finali 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valuteranno la necessita' di stipulare protocolli applicativi o integrativi della presente Intesa. 2. E' costituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un Tavolo permanente con compiti di: a) monitorare l'applicazione della presente intesa; b) favorire il coordinamento nell'azione internazionale dello Stato e delle regioni e province autonome; c) verificare e proporre soluzioni alle eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di applicazione dell'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131; d) proporre le modalita' operative della banca dati di cui all'art. 1, comma 5. Roma, 18 dicembre 2008 Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi |
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