Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 dicembre 2008, n. 215
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008, n. 174;
Visto il decreto del Ministro della salute del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili;
Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesca Martini;
Ritenuto di dover procedere all' aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 23 ottobre 2007 e 13 dicembre 2007;
Viste le comunicazioni alla Commissione dell'Unione europea effettuate in data 13 novembre 2007 e 21 dicembre 2007 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 25 novembre 2008;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto del
Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 269, sono aggiunte, in
fine, le seguenti voci corrispondenti alle denominazioni degli
acciai inossidabili secondo la norma europea EN 10088-1:

EN | 1.4509 | X2CrTiNb18
EN | 1.4510 | X3CrTi17
EN | 1.4521 | X2CrMoTi18-2



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di
gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale, limitatamente agli acciai inossidabili e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
2008.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:
- L'allegato II, sezione 6 - Acciai inossidabili - del
decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal
decreto del Ministro della Salute 12 dicembre 2007, n. 269
e recante i «Tipi di acciai inossidabili autorizzati
all'impiego», e' ulteriormente modificato dal decreto qui
pubblicato.



 
Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli
oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o
commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli
legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio
economico europeo, nonche' in Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 17
 
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