Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 gennaio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;
Vista l'istanza della sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, nata a Vienna il 9 luglio 1953, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - Sezione A dell'albo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico di «Doktorin der Philsophie - studienrichtung Biologie, studienzweig Zoologie», conseguito nel 1981 presso 1'Universita' di Vienna;
Preso atto che detto titolo accademico, in virtu' dello «scambio di note» tra Italia e Austria sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici, sottoscritto a Vienna il 28 gennaio 1999, e' riconosciuto equipollente alla laurea italiana in scienze biologiche;
Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Ministero della scienza e della ricerca austriaco, detto titolo accademico configura una «formazione regolamentata», cosi' come prevista dalla direttiva 2005/36/CE;
Considerato che la richiedente ha documentato di aver maturato in Austria esperienza professionale pluriennale;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre e 25 novembre 2008;
Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;
Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto e' necessario applicare misure compensative;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Bachmayer-Schagerl Simone cgt. Grazioli, nata a Vienna il 9 luglio 1953, cittadina austriaca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «biologi» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) genetica, 2) biochimica.
Roma, 8 gennaio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare all'Ordine nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso l'Ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulla materia indicata nel precedente art. 3.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' all'Ordine nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. L'Ordine nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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