Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 dicembre 2008 |
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla «Nuovi Filati Cell. S.p.A.» in liquidazione in concordato preventivo. (Decreto n. 79). |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Visto il decreto n. 42133 del 9 novembre 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle regioni; Vista la tabella di cui all'art. 1 di tale decreto interministeriale, relativa, tra l'altro, alla destinazione di 5,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale per la regione Lazio; Visto il decreto n. 42531 dell'8 gennaio 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale l'importo complessivo di cui all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un milione di euro; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 17 ottobre 2007; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali; Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto tra le parti sociali, in data 28 novembre 2007, presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo pari a 120 lavoratori in forza alla Bembergell S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con decorrenza dal 1° dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2007; Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 28 novembre 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 21 maggio 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di n. 119 lavoratori occupati presso l'unita' aziendale sita in Rieti, matricola INPS 6900876208, per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, con sospensione per l'intero mese o frazione di mese; Visto il verbale di assemblea straordinaria del 17 dicembre 2007, Repertorio n. 65210, redatto dal dott. Elia Benedetto Antonio del distretto notarile di Milano, allegato in copia alla predetta istanza, dal quale risulta la modifica della denominazione sociale da Bembergell S.p.A. in Nuovi Filati Cell. S.p.A.; Attesa la relazione ispettiva redatta dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, pervenuta in data 24 novembre 2008, concernente le risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito; Vista l'ulteriore documentazione prodotta dalla Societa' in data 5 dicembre 2008; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta: Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 28 novembre 2007, in favore del personale della Nuovi Filati Cell. S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, gia' Bembergell S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 8/A, per un numero massimo pari a 119 lavoratori, in forza all'unita' aziendale ubicata in Rieti, viale Maraini n. 146, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007, con sospensione per l'intero mese o frazione di mese, senza rotazione e con pagamento diretto da parte dell'Ente previdenziale. |
| Art. 2.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, quadro, intermedio) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della regione. |
| Art. 3.
La Societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da un massimo di 119 lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso. |
| Art. 4.
1. La Societa', inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare, per ogni mese di riferimento, sugli appositi modelli, alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S. 2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Ditta provvedera', in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5. |
| Art. 5.
Gli interventi disposti dall'articolo 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, cosi' come integrato dall'Addendum del 17 ottobre 2007, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, con la tabella di cui all'art. 1 del decreto interministeriale n. 42133 del 9 novembre 2007 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 42531 dell'8 gennaio 2008. |
| Art. 6.
1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi. 2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007. 3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili. 4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente della Societa', proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2. 5. La Societa' fornira' ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti ed inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente. 6. Sara' cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2008 Il direttore regionale: Buonomo |
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