Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2009 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA |
DECRETO RETTORALE 21 gennaio 2009 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 «Autonomia delle Universita'» e l'art. 16 «Universita'»; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1997, n. 101 del 4 maggio 1998, n. 230 del 2 ottobre 1998, n. 106 del 9 maggio 2000, n. 257 del 2 novembre 2004 e n. 120 del 23 maggio 2008), ed in particolare l'art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria; Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373 del 26 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa»; Visto il decreto ministeriale n. 146 del 28 luglio 2004 «Approvazione nuovo modello di valutazione sistema universitario» con il quale e' stato introdotto il nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO); Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 105 in materia di programmi triennali del fabbisogno; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2005, n. 139 «Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Universita' per l'anno 2005» con il quale sono applicati per la prima volta i criteri del suddetto nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle Universita'; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale e valutazione delle Universita'»; Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'art. 2, comma 138 e seguenti con il quale e' stata istituita l'Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362 «Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2007-2009»; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 «Individuazione di parametri e criteri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Universita'»; Visto il Doc. 2007/3-bis del 31 luglio 2007 «Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario» del Ministero dell'economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica; Vista la lettera del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze del 2 agosto 2007 «Impegni del Governo per un patto per 1'Universita' e la ricerca»; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 429 che prevede che «1'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 e' subordinata all'adozione di un piano programmatico approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI»; Visto che il predetto piano e' rivolto, tra l'altro, «ad elevare la qualita' globale del sistema universitario ed il livello di efficienza degli Atenei, a rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, ad accelerare il riequilibrio finanziario tra gli Atenei sulla base di parametri vincolanti di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e a consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano»; Viste le note rettorali prot. n. 549 dell'8 ottobre 2007 e prot. n. 673 del 3 dicembre 2007 in materia di Governance e sistema universitario; Tenuto conto delle valutazioni emerse in occasione degli incontri che si sono svolti presso i Dipartimenti e i Centri secondo il seguente calendario: Azienda Agraria 10 dicembre 2007, Disu, Ciclamo e Csalp 11 dicembre 2007; Discovabesa, Discutedo, Disma 12 dicembre 2007; Distateq 14 dicembre 2007; Decos 17 dicembre 2007; Dabac e Dear 18 dicembre 2007; Disafri 20 dicembre 2007; Dista 7 gennaio 2008; Daf e Discom 9 gennaio 2008, Orto Botanico e Gemini 10 gennaio 2008; Dsg 14 gennaio 2008; Diprov e Diprop 15 gennaio 2008; Disa 21 gennaio 2008 e Dipan 22 gennaio 2008; Viste le determinazioni del Senato accademico del 22 gennaio 2008 in materia di «Governance e sistema universitario»; Viste le determinazioni del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2008 in materia di «Governance e sistema universitario»; Tenuto conto che in data 14 marzo 2008 si e' svolta ai sensi dell'art. 52 dello statuto la Conferenza di Ateneo convocata con nota prot. n. 1985 del 6 marzo 2008 sul tema «Governance e sistema universitario»; Visto che le Universita' entro il 30 giugno devono adottare la programmazione triennale, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui al decreto ministeriale n. 362/2007; Tenuto conto che le recenti citate normative pongono al centro del processo di riforma del sistema universitario la valutazione, intesa come strumento per misurare la «qualita'» delle prestazioni nella didattica, nella ricerca e nella gestione delle risorse e per ripartire coerentemente le risorse del Fondo di finanziamento ordinario agli Atenei; Considerato che le predette linee generali di indirizzo prevedono che «le Universita' adottino modalita' di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilita' e che utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna» e che «ove necessario e come propria scelta autonoma, gli Atenei provvedano a rivedere il quadro complessivo della propria governance al fine di rendere piu' efficace e piu' efficiente 1'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo»; Considerato che nelle citate linee di indirizzo ministeriali si prevede che «i singoli Atenei utilizzino gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture, suggerendo un processo di trasferimento ''a cascata'' delle linee generali di indirizzo»; Considerata la necessita' di rivedere profondamente, anche in coerenza con le predette linee generali di indirizzo ministeriali, l'attuale sistema di governance dell'Ateneo, poiche' gli attuali meccanismi decisionali previsti dallo statuto vigente risultano inadeguati e obsoleti rispetto al mutato contesto normativo e finanziario e presentano una marcata tendenza all'autoreferenzialita', che trova espressione principalmente nella composizione e nei compiti del Senato e del Consiglio di amministrazione, nonche' del Nucleo di valutazione; Considerata l'indicazione emersa nel corso della Conferenza di Ateneo del 14 marzo 2008 perche' i processi decisionali dell'Ateneo e la rispettiva organizzazione di governo siano informati a principi di partecipazione, efficienza, e snellezza e che le modifiche statutarie necessarie al conseguimento di questi obiettivi siano adottate con rapidita'; Considerato pertanto essenziale rendere piu' efficace e piu' efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo in modo da coniugare autonomia e accountability da un lato, suddivisione dei poteri e chiara attribuzione delle responsabilita' dall'altro; Ritenuto altresi' indispensabile che negli Organi di Governo siano rappresentate anche le strutture della ricerca, in quanto concorrono a pieno titolo nelle cinque aree della programmazione di cui al decreto ministeriale n. 362/2007; Ritenuto necessario avviare una metodologia di ripartizione delle risorse interne all'Ateneo che risulti effettivamente premiale e che incentivi i comportamenti virtuosi delle strutture didattiche e di ricerca in linea con quanto richiesto dagli obiettivi del sistema universitario; Rilevata l'urgenza di avviare tempestivamente un processo di revisione statutaria coerente e funzionale all'attuale contesto normativo e finanziario, che abbia ad oggetto la rivisitazione della governance di Ateneo e che si concluda in tempi ragionevolmente rapidi; Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 10 aprile 2008 ex art. 1, comma 3, dello statuto di Ateneo, con la quale e' stato istituito un Organismo con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo, sono state dettate disposizioni in relazione alla sua composizione, alle funzioni e ai criteri cui il predetto organismo dovra' conformare la citata proposta, nonche' sono state adottate norme transitorie sugli organi di Ateneo; Vista la nota rettorale di prot. n. 2601 del 14 aprile 2008 con la quale e' stata inviata la predetta delibera al Ministero dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 sulle disposizioni in essa contenute di rilevanza statutaria; Vista la nota n. 1458 del 7 maggio 2008 con la quale il Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alla predetta deliberazione assunta in seduta congiunta del senato accademico e del consiglio di amministrazione; Visto il decreto rettorale n. 453/08 dell'8 maggio 2008, pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 120 del 23 maggio 2008, emanato a norma dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 in assenza di rilievi da parte del Ministero, recante disposizioni di rango statutario in deroga all'art. 47, comma 2, dello statuto di Ateneo; Vista la nota prot. n. 2026 del 4 giugno 2008 del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto rettorale n. 460/08 del 13 maggio 2008 con il quale, in attuazione della citata delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto in data 10 aprile 2008, sono stati nominati i componenti dell'Organismo con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Vista la proposta organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo, adottata nella seduta del 28 ottobre 2008 (riunione n. 11) dall'Organismo di cui al decreto rettorale n. 460/08 del 13 maggio 2008; Viste le «Linee guida del Governo per 1'Universita'» presentate al Consiglio dei Ministri n. 25 del 6 novembre 2008, ed in particolare il paragrafo rubricato «La governance»; Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1; Vista la delibera del 19 novembre 2008 del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto relativa alla revisione dello Statuto in materia di governance di Ateneo; Vista la nota rettorale prot. n. 8964 del 20 novembre 2008 relativa alla trasmissione della predetta delibera al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Preso atto che la citata comunicazione e' stata acquisita agli atti della Ministero, Direzione generale per l'Universita', in data 21 novembre 2008 con prot. n. 249; Considerato che la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, con nota n. 356 del 5 dicembre 2008 ha comunicato al Capo di Gabinetto del Ministro in merito alla suddetta modifica statutaria che sotto il profilo delle legittimita' non ci sono osservazioni da formulare; Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo previsto per apportare modifiche allo Statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;
Decreta: Art. 1.
Lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come di seguito indicato: Art. 1 - Statuto d'autonomia. Il comma 3 e' cosi' modificato: 3. «La revisione dello statuto spetta al senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. L'iniziativa per la revisione dello statuto e' promossa dal rettore o da un terzo dei componenti del senato accademico o da un consiglio di facolta'». Art. 8 - Definizioni. Al comma 1, lettera c) la parola «specialistica» e' sostituita da «magistrale». Art. 9 - Organi di governo dell'Universita' e organi di Ateneo. Le parole «, il collegio dei direttori di dipartimento» sono cassate. Art. 11 - Senato accademico. I commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti: 1. Il senato accademico svolge le funzioni normative, di indirizzo, di programmazione generale. 2. In particolare il senato accademico: a) svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche e delle relative attivita'; b) approva i regolamenti e la loro revisione; c) delibera la programmazione pluriennale, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione; d) delibera l'istituzione dei centri di spesa, eccetto quelli dell'amministrazione centrale, secondo le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo;
e) delibera la disattivazione e/o la trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione, anche su proposta del consiglio di amministrazione; f) definisce i criteri generali per la ripartizione degli spazi di Ateneo tra i centri di spesa; g) fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame; h) nomina i membri del consiglio di amministrazione e assume le determinazioni di cui al successivo art. 12, commi 15 e 16; i) nomina i membri del nucleo di valutazione nei termini indicati al successivo art. 14; l) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti; m) esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative. Il comma 5 e' cosi' sostituito: 5. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, che lo presiede; b) i presidi di facolta'; c) una rappresentanza dei direttori di dipartimento in numero pari a quella dei presidi; d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari e figure ad essi equiparati dalla legge; f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; g) tre rappresentanti degli studenti. Alle adunanze del senato accademico partecipano, altresi', con funzione consultiva, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale il direttore amministrativo, con funzioni di segretario e, su invito del presidente, il pro-rettore vicario. Al comma 6 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite da «e dei direttori di dipartimento». Art. 12 - Consiglio di amministrazione. I commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 17: 1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ateneo e di controllo sull'apparato amministrativo. E' responsabile dinanzi agli altri organi di governo dei risultati ottenuti dall'Ateneo nella valutazione compiuta da organi esterni e delle conseguenze, anche di tipo finanziario. A questo fine, in base alle informazioni raccolte e alle valutazioni compiute dal nucleo di valutazione, assume tutte le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie. 2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione: a) adotta il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e i bilanci pluriennali di Ateneo, secondo i procedimenti contemplati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
b) adotta i provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei limiti e per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) assume determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformita' con la programmazione pluriennale sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture; d) assume determinazioni in ordine al reclutamento del personale docente in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture, su proposta dei consigli di facolta'; e) assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle strutture e alla relativa copertura in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture; f) delibera la costituzione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale dell'Universita'; g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta del rettore; h) conferisce gli incarichi di direzione delle strutture amministrative di livello dirigenziale e assegna i relativi obiettivi; i) determina la misura delle indennita' di risultato ai dirigenti sulla base degli esiti della valutazione; l) approva gli accordi quadro in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni; m) approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali per l'attivazione delle attivita' autogestite dagli studenti; n) esprime parere sugli atti della programmazione pluriennale deliberata dal senato accademico sulla base del quadro finanziario di Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione; o) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, sentito il senato degli studenti; p) determina la misura delle indennita' di carica previste dallo statuto; q) adotta la programmazione pluriennale dei lavori pubblici nel rispetto dei criteri fissati dal senato in materia di ripartizione degli spazi; r) assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale; s) assume determinazioni in ordine ai programmi di rientro delle strutture o ad altre misure da adottare in presenza di situazioni di maggiore scostamento dagli standard qualitativi prefissati segnalate dal nucleo di valutazione; t) formula proposte al senato accademico in ordine alla disattivazione e/o trasformazione di strutture sulla base degli esiti della valutazione dei risultati; u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore che lo presiede; b) tre membri dell'Universita' della Tuscia, garantendo la presenza delle diverse componenti del personale; c) due membri esterni all'Universita' della Tuscia. La composizione del consiglio di amministrazione e' integrata con uno studente di comprovata qualificazione individuato dalla componente studentesca secondo modalita' definite dal senato degli studenti. Lo studente partecipa con voto deliberativo sulle questioni che riguardano direttamente la predetta componente relativamente alle delibere di cui al precedente comma 2, lettere a), b), m) ed o). In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore il consiglio e' presieduto da un componente designato dal consiglio stesso. Su invito del Presidente, partecipa al consiglio d'amministrazione il direttore amministrativo senza diritto di voto. 4. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati. 5. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione il direttore amministrativo e i dirigenti dell'Universita'. 6. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del consiglio di amministrazione esterni all'Universita' non possono intrattenere con 1'Universita' stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito. 7. Il consiglio di amministrazione e' nominato dal senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il rettore convoca il senato accademico almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta. 8. Per la nomina dei tre membri dell'Universita' della Tuscia, fino ai dieci giorni precedenti la seduta medesima, un numero di venticinque dipendenti dell'Universita' puo' presentare candidature a componente del consiglio di amministrazione. Ciascun dipendente non puo' sottoscrivere piu' di una candidatura. Sono esclusi dalla possibilita' di sottoscrivere candidature il rettore e i membri del senato accademico. 9. Per la nomina dei due soggetti esterni all'Universita' della Tuscia si ricorre ad un bando esterno da pubblicare sul sito di Ateneo. 10. Sia per i membri interni che per i membri esterni all'Universita' della Tuscia, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da un curriculum vitae del candidato, presentato nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo, che serva a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, e, nel caso dei membri interni dall'accettazione della candidatura medesima da parte dello stesso. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del senato accademico convocato per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. 11. Il senato accademico, nel rispetto delle disposizioni del regolamento generale di Ateneo, vota a scrutinio segreto sulle candidature presentate in base al criterio generale della qualificazione ed esperienza professionale procedendo in fasi distinte per i membri esterni all'Universita' e per i membri interni. 12. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. 13. Limitatamente ai posti del consiglio di amministrazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare. 14. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 ha a disposizione un numero di voti, rispettivamente per i membri interni e per quelli esterni, pari a quello dei membri del consiglio da eleggere. 15. Il senato accademico puo' revocare per motivata giusta causa, secondo le disposizioni del codice civile, il mandato di uno o piu' membri della componente designata del consiglio di amministrazione tenuto conto delle procedure disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. La proposta di revoca, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del senato, senza computare a tal fine il rettore, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Deve essere approvata dai 2/3 dei membri il senato, senza computare a tal fine il rettore. 16. Il senato accademico segnala altresi' al consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta, i casi di: a) grave e/o reiterato scostamento del consiglio di amministrazione rispetto agli indirizzi del senato accademico; b) mancato conseguimento degli obiettivi per gravi cause direttamente imputabili al consiglio di amministrazione. Nella medesima deliberazione il senato accademico fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, al consiglio di amministrazione per 1'adozione di adeguati correttivi. In caso di mancata adozione da parte del consiglio di amministrazione dei suddetti correttivi entro il termine citato, puo' essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri del senato, senza computare a tal fine il rettore, una motivata mozione di sfiducia del consiglio di amministrazione. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed e' approvata dai 2/3 dei membri del senato accademico, senza computare a tal fine il rettore. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina dei nuovi membri. 17. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti. Il comma 7 e' abrogato. Art. 14 - Nucleo di valutazione. I commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 13: 1. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni di valutazione previste dalla normativa vigente secondo criteri e modalita' predeterminati dal medesimo, in conformita' con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo ai quali riferisce i risultati dell'attivita' di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Ateneo. 2. In particolare il nucleo di valutazione: a) determina i criteri e i parametri per la valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificita' delle strutture; b) effettua la valutazione periodica della qualita' dei corsi di studio e dei servizi universitari; c) effettua la valutazione delle attivita' istituzionali e delle strutture didattiche e di ricerca; d) effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonche' di servizi e strutture per gli studenti; e) effettua la valutazione periodica della qualita' delle attivita' di ricerca; f) relaziona agli organi di governo sui risultati dell'attivita' di valutazione. 3. Il nucleo di valutazione e' composto da: a) il coordinatore; b) quattro membri da individuarsi tra soggetti di alta qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo. 4. Il nucleo di valutazione e' nominato dal senato accademico nella sua prima seduta. A tale scopo, il rettore invia la convocazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la seduta. Trenta giorni prima della seduta e' pubblicato un apposito bando per la presentazione delle candidature che preveda come requisito di partecipazione il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico da comprovare mediante presentazione, nei modi previsti dal regolamento generale di ateneo, di curriculum vitae. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo non oltre i dieci giorni antecedenti la data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo. 5. Il senato accademico seleziona i quattro membri assicurando che due componenti posseggano esperienza di valutazione universitaria in diversi settori della conoscenza.
6. Sono nominati coloro che raggiungono, nel corso della prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. 7. Limitatamente ai posti del nucleo di valutazione non assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima seduta del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero non superiore al doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero dei voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare. 8. Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 6 e 7 ha a disposizione un numero di voti pari a quello dei componenti del nucleo da eleggere. 9. Il coordinatore e' designato dal senato accademico all'interno di una rosa di cinque candidati scelti tra professori di ruolo dell'Ateneo in possesso di una comprovata competenza in materia di valutazione. La rosa e' proposta dal rettore. 10. Al termine delle suddette procedure il nucleo di valutazione e' istituito con decreto rettorale. 11. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo e' presieduto da un componente del nucleo designato dal senato accademico nella seduta di cui al comma 4. 12. Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri esterni del nucleo non possono intrattenere con l'Universita' stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito. 13. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e alle strutture didattiche e di ricerca. Art. 18 - Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti. Al comma 3, le lettere c) ed e) sono cosi' sostituite: c) esprime pareri sui regolamenti nei casi previsti dal presente statuto; e) esprime parere sulla programmazione pluriennale dell'Universita' predisposta dal senato accademico. Al comma 4 le parole «i rappresentanti degli studenti eletti negli organi di governo di Ateneo» sono sostituite da «i rappresentanti degli studenti negli organi di governo di Ateneo». Art. 22 - Regolamenti di Ateneo. Al comma 1 sono cassate le parole «e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto».
Al comma 3 le parole «e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le facolta'» sono sostituite da «a maggioranza assoluta dei membri, sentite le facolta'». Al comma 5 le parole «consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e i dipartimenti.» sono sostituite da «senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti». Al comma 6 le parole «consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti» sono sostituite da «senato accademico sentiti le facolta' e i dipartimenti». Art. 23 - Regolamenti delle strutture. Al comma 2 sono cassate le parole «e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze,». Al comma 4 sono cassate le parole «, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze». Art. 25 - Strutture didattiche e scientifiche. Al comma 1 la parola «specialistica» e' sostituita da «magistrale». Art. 26 - Facolta'. Al comma 6 le parole «anche in relazione ai piani pluriennali di sviluppo» sono sostituite da «nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Universita'». Art. 36 - Collegio dei Direttori di dipartimento. Abrogato. Art. 39 - Centri di servizio. Al comma 1 le parole «ed il consiglio di amministrazione possono deliberare per la parte di loro competenza,» sono sostituite da «puo' deliberare». Art. 47 - Disciplina delle cariche e dei mandati. Al comma 1 le parole «e del consiglio di amministrazione, di membro» sono sostituite da «, di componente del consiglio di amministrazione,»; le parole «, salvo che non sia diversamente disposto,» sono cassate. Al comma 2 le parole «e del consiglio di amministrazione, di membro» sono sostituite da «, di componente del consiglio di amministrazione,». Al comma 3 si aggiunge la seguente ultima frase: «Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso la cui misura e' determinata dal senato accademico». |
| Art. 2.
In sede di prima applicazione dello statuto di cui all'art. 1, ai fini della rinnovabilita' dei mandati di cui agli articoli 10 e 47, vengono computati anche i mandati in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria nonche' quelli ad essi immediatamente precedenti. |
| Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dello Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, cosi' come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, e' pubblicato sul sito web dell'Universita' degli studi della Tuscia (www.unitus.it/). Viterbo, 21 gennaio 2009 Il rettore: Mancini |
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