Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 dicembre 2008, n. 217 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata "Convenzione". |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione. |
| Art. 3. Ufficio di coordinamento 1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. 3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni. |
| Art. 4. Norme di coordinamento 1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione e' consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorita' indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione. 2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto. 3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente da' immediato avviso, anche orale, all'autorita' giudiziaria competente, che autorizza con decreto. 4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorita' giudiziaria. 5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 6. L'autorita' giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 puo' disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorita' giudiziaria puo' assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento e' emesso entro le successive quarantotto ore. 7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione. |
| Art. 5. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale per euro 949.718. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 6. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 2008 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1074): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) e dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2 ottobre 2008. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª - 2ª - 5ª - 6ª e 14ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008. Esaminato ed approvato il 19 novembre 2008. Camera dei deputati (atto n. 1927): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 novembre 2008 con pareri delle commissioni I - II - V - VI e XIV. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 novembre 2008 e l'11 dicembre 2008. Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008. |
| CONVENZIONE STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997; RICHIAMANDO la necessita' di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967; CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunita' e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalita' (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorita' localmente competenti), di sussidiarieta' (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalita' (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravita' della violazione presunta); CONVINTE che e' necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Ambito di applicazione 1. Fatte salve le competenze della Comunita', gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di: - prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonche' - perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali. 2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorita' giudiziarie in materia penale o disposizioni piu' favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorita' doganali o altre autorita' competenti degli Stati membri nonche' delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.
ARTICOLO 2 Competenze Le amministrazioni doganali applicano la presente convenzione entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali. Nessuna disposizione della presente convenzione puo' essere interpretata come una modifica delle competenze conferite a norma delle disposizioni nazionali alle autorita' doganali a norma della presente convenzione.
ARTICOLO 3 Rapporto con la mutua assistenza tra autorita' giudiziarie 1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorita' richiedente e' competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato. 2. Quando un'indagine penale e' effettuata da o sotto la direzione di un'autorita' giudiziaria, tale autorita' determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.
ARTICOLO 4 Definizioni Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni: 1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti: il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea; - le accise non armonizzate. 2) "Disposizioni doganali comunitarie": - l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonche' tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonche' le relative disposizioni nazionali di attuazione. 3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro: - la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni; - la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni; - il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo. 4) "Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione. 5) "Autorita' richiedente": l'autorita' competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza. 6) "Autorita' richiesta": l'autorita' competente dello Stato membro cui e' rivolta una domanda di assistenza. 7) "Amministrazioni doganali": le autorita' doganali nonche' le altre autorita' degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 8) "Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che puo' essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o piu' elementi specifici caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale. 9) "Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di la' delle frontiere di ciascuno Stato membro.
ARTICOLO 5 Uffici di coordinamento centrali 1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio e' inoltre incaricato della cooperazione cbn le altre autorita' coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV. 2. L'attivita' degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorita' doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta. 3. Nel caso in cui l'autorita' doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorita' nazionale competente e ne informa l'autorita' richiedente. 4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non puo' essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorita' richiedente con la motivazione dell'impedimento.
ARTICOLO 6 Funzionari di collegamento 1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalita' reciprocamente accettate. 2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante. 3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorita' degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti: a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta; c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza; d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere; e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro. 4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o piu' Stati membri.
ARTICOLO 7 Obbligo di identificazione Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorita' richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identita' e la loro qualifica ufficiale.
TITOLO II ASSISTENZA SU RICHIESTA
ARTICOLO 8 Principi 1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorita' richiesta o l'autorita' competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda. 2. L'autorita' richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorita' richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorita' richiedente.
ARTICOLO 9 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorita' richiedente che presenta la domanda; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima. 4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono pero' essere confermate per iscritto quanto prima possibile. 5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorita' richiesta puo' richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda. 6. L'autorita' richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purche' tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.
ARTICOLO 10 Richiesta di informazioni 1. L'autorita' richiesta comunica all'autorita' richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni. 2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorita' richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni. 3. Previo accordo fra l'autorita' richiedente e l'autorita' richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorita' richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1. Cio' riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
ARTICOLO 11 Richiesta di sorveglianza Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attivita' che possono violare dette disposizioni doganali.
ARTICOLO 12 Richiesta di indagini 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorita' richiedente, sembrano costituire una violazione. L'autorita' richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorita' richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 10, paragrafo 2. 2. Previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' richiesta, funzionari designati dall'autorita' richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1. Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorita' richiesta. I funzionari dell'autorita' richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorita' richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.
ARTICOLO 13 Notificazione 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorita' competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione. 2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiesta, lasciando impregiudicata la facolta' per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.
ARTICOLO 14 Uso come elemento di prova Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorita' richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorita' richiedente nei casi di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui. ha sede l'autorita' richiedente, secondo il diritto interno.
TITOLO III ASSISTENZA SPONTANEA
ARTICOLO 15 Principio Le autorita' competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli articoli 16 e 17 e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorita' competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.
ARTICOLO 16 Sorveglianza Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorita' competenti di ciascuno Stato membro: a) applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11; b) comunicano alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.
ARTICOLO 17 Comunicazione spontanea di informazioni Le autorita' competenti di ciascuno Stato membro inviano senza indugio alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonche' ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.
ARTICOLO 18 Uso come elemento di prova Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario di tali informazioni.
TITOLO IV FORME DI COOPERAZIONE PARTICOLARI
ARTICOLO 19 Principi 1. A norma del presente titolo le amministrazioni doganali cooperano tra loro a livello transfrontaliero, prestandosi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione. Di norma, le richieste di cooperazione sono presentate in forma di domande di assistenza a norma dell'articolo 9. Nei casi specificamente descritti nel presente titolo, i funzionari dell'autorita' richiedente possono operare, previo consenso dell'autorita' richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. II coordinamento e la programmazione delle operazioni transfrontaliere competono agli uffici di coordinamento centrali di cui all'articolo 5. 2. E' consentito svolgere attivita' di cooperazione a livello transfrontaliero di cui al paragrafo 1 allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni, nei casi di: a) traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari o materiali e impianti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche (merci soggette a divieti); b) traffico di sostanze di cui alle tabelle I e ll della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illecita di droga (precursori); c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entita' delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunita' europee o degli Stati membri; d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali. 3. L'obbligo dell'autorita' richiesta di acconsentire ad una delle specifiche forme di cooperazione di cui al presente titolo non sussiste se il diritto interno dello Stato membro richiesto non autorizza o non prevede il tipo di indagine in questione. L'autorita' richiedente ha in tal caso il diritto di negare a sua volta, per lo stesso motivo, una corrispondente cooperazione transfrontaliera qualora venga interpellata da un'autorita' dello Stato membro richiesto. 4. Qualora il diritto interno degli Stati membri lo prescriva, le autorita' interessate chiedono alle autorita' giudiziarie nazionali l'autorizzazione a svolgere le indagini previste. Se le autorita' giudiziarie competenti subordinano l'autorizzazione a determinate condizioni e requisiti, le autorita' interessate si accertano che le condizioni e requisiti in questione vengano rispettati durante lo svolgimento delle indagini. 5. Se i funzionari di uno Stato membro, in base al presente titolo, agiscono nel territorio di un altro Stato membro causandovi danni, lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni vi pone rimedio, secondo il proprio diritto interno, come se fossero stati arrecati dai suoi funzionari. Questo Stato membro e' integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni. 6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e nonostante l'obbligo di porre rimedio ai danni a norma del paragrafo 5, seconda frase, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 5, prima frase, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro. 7. Le informazioni ottenute dai funzionari nel corso di operazioni transfrontaliere di cui agli articoli da 20 a 24 possono essere usate come prove dalle autorita' competenti dello Stato membro ricevente, secondo il diritto interno e nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dagli organi competenti dello Stato in cui sono state raccolte le informazioni. 8. Nel corso delle operazioni di cui agli articoli da 20 a 24, i funzionari in missione nel territorio di un altro Stato membro sono equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.
ARTICOLO 20 Inseguimento transfrontaliero 1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagrante mentre commette una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 per cui potrebbe essere prevista l'estradizione o partecipa ad una di tali violazioni sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorita' competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorita' non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento. Al piu' tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorita' competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire. L'inseguimento cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio esso avviene lo richiede. A richiesta dei funzionari impegnati nell'inseguimento le competenti autorita' fermano la persona inseguita per verificarne l'identita' o procedere al suo arresto. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri. 2. L'inseguimento si svolge secondo le seguenti procedure, definite nella dichiarazione di cui al paragrafo 6: a) i funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona; b) tuttavia, se non e' stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorita' non possono intervenire abbastanza rapidamente, i funzionari impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando i funzionari di detto Stato, che devono essere informati senza indugio, non possano verificarne l'identita' o procedere al suo arresto. 3. L'inseguimento e' effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti procedure, definita nella dichiarazione di cui al paragrafo 6: a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi nella dichiarazione; b) senza limiti di spazio o di tempo. 4. L'inseguimento puo' essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali: a) i funzionari impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle competenti autorita' locali; b) l'inseguimento in mare, continuato in alto mare o nella zona economica esclusiva e' effettuato in base alle norme internazionali di diritto del mare contenute nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, nel territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente articolo; c) e' vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico; d) i funzionari impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per mezzo di dispositivi applicati sul loro mezzo di trasporto; e' vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di mezzi di trasporto camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali funzionari devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale; e) durante l'inseguimento i funzionari ad esso addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non e' mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne e' vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa; f) al fine di essere condotta dinanzi alle competenti autorita', la persona inseguita che sia stata fermata a norma del paragrafo 2, lettera b), puo' subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento puo' essere fatto uso di manette; gli oggetti in suo possesso possono essere sequestrati; g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 i funzionari impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle competenti autorita' dello Stato membro nel cui territorio e' avvenuto l'inseguimento hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorita', essi sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita; h) le autorita' dello Stato membro dal cui territorio provengono i funzionari impegnati nell'inseguimento coadiuvano, a richiesta dello Stato in cui e' avvenuto l'inseguimento, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari. 5. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorita' dello Stato membro in cui e' avvenuto l'inseguimento, puo',indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti norme del diritto interno. Se non ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio e' stata arrestata, la persona in questione e' messa in liberta' al piu' tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore nove del mattino, a meno che le competenti autorita' locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione. 6. All'atto della firma della presente convenzione, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalita' di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio. Uno Stato membro puo' sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purche' quest'ultima non restringa la portata della precedente. Ogni dichiarazione e' fatta previe consultazioni con ciascuno degli Stati membri interessati e ai fini dell'equivalenza dei regimi applicabili in tali Stati. 7. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in applicazione del presente articolo. 8. All'atto del deposito dello strumento di adozione della presente convenzione, uno Stato membro puo' dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione puo' essere revocata in qualsiasi momento.
ARTICOLO 21 Sorveglianza transfrontaliera 1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno degli Stati membri che sorvegliano nel loro paese una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 sono autorizzati a continuare la sorveglianza nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato la sorveglianza transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata. L'autorizzazione puo' essere assoggettata a condizioni. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri. A richiesta, la sorveglianza e' demandata ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio e' effettuata. La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta ad un'autorita' designata da ciascuno degli Stati membri e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi all'autorita' designata a tal fine; il depositario ne informa gli altri Stati membri. 2. Qualora, per motivi di particolare urgenza, non sia possibile richiedere l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato membro, i funzionari di sorveglianza sono autorizzati a proseguire oltre frontiera la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, alle seguenti condizioni: a) durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera deve essere immediatamente notificato, all'atto dell'attraversamento della frontiera, all'autorita' competente dello Stato membro nel cui territorio la sorveglianza deve proseguire; b) e' trasmessa senza indugio una richiesta a norma del paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva. La sorveglianza cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della notificazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non e' stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera. 3. La sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2 e' consentita solo alle seguenti condizioni generali: a) i funzionari di sorveglianza devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano; essi devono seguire le istruzioni delle competenti autorita' locali del suddetto Stato membro; b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la sorveglianza i funzionari sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione e' stata accordata; c) i funzionari di sorveglianza debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale; d) durante la sorveglianza i funzionari ad essa addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza, salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non e' mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne e' vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa; e) e' vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico; f) i funzionari di sorveglianza non possono ne' fermare ne' arrestare la persona da sorvegliare; g) ogni operazione e' oggetto di rapporto alle autorita' dello Stato membro nel cui territorio e' stata effettuata; puo' essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza; h) le autorita' dello Stato membro da cui provengono i funzionari di sorveglianza coadiuvano, a richiesta delle autorita' dello Stato membro in cui si e' svolta la sorveglianza, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari. 4. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni complementari in applicazione dello stesso. 5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, uno Stato membro puo' dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte dello stesso. Tale dichiarazione puo' essere revocata in qualsiasi momento.
ARTICOLO 22 Consegne controllate 1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di un altro Stato membro possano essere effettuate consegne controllate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione. 2. La decisione di far ricorso a consegne controllate e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato. 3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorita' competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione. L'autorita' richiesta assume il controllo della consegna all'atto dell'attraversamento della frontiera o in un punto concordato, al fine di evitare qualsiasi interruzione del controllo. Essa assicura il controllo costante nel successivo percorso, in modo da potere, in qualsiasi momento, arrestare gli autori del reato e sequestrare le merci. 4. Con il consenso degli Stati membri interessati, e' possibile intercettare ed autorizzare l'inoltro delle spedizioni di cui si e' convenuto di controllare la consegna, sia senza interventi, sia previa sottrazione del loro contenuto iniziale o sostituzione totale o parziale con altri prodotti.
ARTICOLO 23 Operazioni di infiltrazione 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta puo' autorizzare funzionari dell'amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale amministrazione, che operano con un'identita' fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio. L'autorita' richiedente presenta la sua domanda soltanto qualora risulti estremamente difficile chiarire i fatti senza procedere a questo tipo di indagine. I funzionari in questione, nel quadro della loro missione, sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate. 2. Le operazioni di infiltrazione nello Stato membro richiesto sono di durata limitata. La preparazione e la direzione delle operazioni avvengono in stretta cooperazione tra le autorita' interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente. 3. Le condizioni alle quali e' autorizzata e si svolge l'operazione di infiltrazione sono stabilite dall'autorita' richiesta secondo il proprio diritto interno. Se nel corso di un'operazione di infiltrazione si acquisiscono informazioni relative ad una violazione diversa da quella contemplata nella richiesta iniziale, le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate sono anch'esse stabilite dall'autorita' richiesta secondo il proprio diritto interno. 4. L'autorita' richiesta fornisce la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico. Essa prende misure per proteggere i funzionari di cui al paragrafo 1 durante il loro intervento nello Stato membro richiesto. 5. Uno Stato membro, all'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, puo' dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione puo' essere revocata in qualsiasi momento.
ARTICOLO 24 Squadre investigative speciali comuni 1. Le autorita' di piu' Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati. La squadra investigativa speciale comune e' istituita con i seguenti scopi: svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti; coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il 'loro ambiente e i metodi da esse adottati. 2. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali: a) sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato; b) la direzione della squadra e' affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene; c) i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene; d) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare. 3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facolta' di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.
TITOLO V PROTEZIONE DEI DATI
ARTICOLO 25 Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di dati 1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le amministrazioni doganali tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati uno Stato membro puo', a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte di un altro Stato membro cui essi siano stati trasmessi. 2. Fatte salve le disposizioni della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, qualora, in applicazione della presente convenzione, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni. a) Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorita' ricevente e' ammessa soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale autorita' puo' trasmetterli, senza previo consenso dello Stato membro che li ha forniti, alle proprie amministrazioni doganali, alle autorita' responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione e' necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni. b) Nel trasmettere i dati, l'autorita' dello Stato membro ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'autorita' ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa Io Stato membro che li ha comunicati. c) Se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica. d) Le autorita' interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati. e) Se richiesto, le autorita' che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche' all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i dati deve avere la possibilita' di prendere posizione. f) Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. Essi sono altresi' responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorita' che l'ha effettuata, in violazione della convenzione. g) I dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Lo Stato membro interessato valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati. h) In ogni caso ai dati e' accordata almeno la protezione che lo Stato membro ricevente accorda a dati analoghi. i) Ciascuno Stato membro prende le adeguate misure volte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Ciascuno Stato membro puo' trasferire tali compiti di controllo alle autorita' nazionali di vigilanza indicate all'articolo 17 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "trattamento dei dati di carattere personale" va intesa in base alla definizione all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. (1) ---------- (1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
TITOLO VI INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 26 Corte di giustizia 1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso e' stato adito da uno dei suoi membri. 2. La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri e Commissione relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato. Tale controversia puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia dopo sei mesi dalla data alla quale una parte ne ha notificato l'esistenza all'altra parte. 3. La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 8, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione. 4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro puo' accettare che la Corte di giustizia delle Comunita' europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b). 5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che: a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno puo' chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o b) ogni giurisdizione di tale Stato puo' chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza. 6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia. 7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facolta' di presentare alla Corte di giustizia delle Comunita' europee memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5. 8. La Corte di giustizia non e' competente a riesaminare la validita' o la proporzionalita' di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
TITOLO VII ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 27 Riservatezza Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro puo' imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.
ARTICOLO 28 Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza 1. La presente convenzione non obbliga le autorita' degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui ai titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravita' della presunta violazione. In tali casi l'assistenza puo' essere rifiutata completamente o parzialmente, o puo' essere subordinata al rispetto di determinate condizioni. 2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.
ARTICOLO 29 Spese 1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti. 2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entita' sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonche' per definire in che modo vanno sostenuti i costi.
ARTICOLO 30 Riserve 1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 5, la presente convenzione non e' oggetto di alcuna riserva. 2. Gli Stati membri che hanno gia' concluso accordi tra loro su materie disciplinate dal titolo IV della presente convenzione possono fare riserve in forza del paragrafo 1 unicamente se queste non incidono sui loro obblighi risultanti da detti accordi. 3. Di conseguenza, la presente convenzione non pregiudica, nel quadro delle relazioni tra Stati membri vincolati a tali disposizioni, gli obblighi derivanti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, che prevedono una cooperazione rafforzata.
ARTICOLO 31 Applicazione territoriale 1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo riveduto dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) e del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (3), compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Busingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Busingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonche' alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate. ---------- (1) GU L 302 dei 19.10.1992, pag. 2 (2) GU L 1 del 1 °.1.1995, pag. 181. (3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.
ARTICOLO 32 Entrata in vigore 1. La presente convenzione e' soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione. 3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalita'. 4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro puo' dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la presente convenzione, ad eccezione dell'articolo 26, si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito. 5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente. 6. Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, e' abrogata la convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967.
ARTICOLO 33 Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea. 2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, elaborato dal Consiglio dell'Unione europea. 3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 4. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non e' ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni. 5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore all'atto del deposito dello strumento di adesione, l'articolo 31, paragrafo 4 si applica agli Stati membri aderenti.
ARTICOLO 34 Emendamenti 1. Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione. 2. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 31, paragrafo 3.
ARTICOLO 35 Depositario 1. II Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.
FATTO a Bruxelles, addi' diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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ALLEGATO
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE E DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE 1. Articolo 1, paragrafo 1 e articolo 28 Con riferimento alle eccezioni all'obbligo di prestare assistenza di cui all'articolo 28 della convenzione, l'Italia dichiara che la esecuzione delle richieste di mutua assistenza, basate sulla convenzione, concernenti violazioni che secondo il diritto italiano non costituiscono violazioni a disposizioni doganali nazionali o comunitarie, puo', - per ragioni attinenti alla ripartizione delle competenze tra autorita' nazionali nella prevenzione e nel perseguimento di reati - arrecare danno all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali. 2. Articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2 La Danimarca e la Finlandia dichiarano di dare ai termini "autorita' giudiziarie" o "autorita' giudiziaria" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione la stessa interpretazione che figura nelle loro dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959. 3. Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino si applica unicamente alle azioni mediante le quali una persona partecipa a uno o piu' degli atti di violazione di cui trattasi commessi da un gruppo di persone con un obiettivo comune, incluse le situazioni in cui la persona interessata non partecipa attivamente agli atti di violazione in questione; tale partecipazione deve essere basata sulla conoscenza dello scopo e dell'attivita' criminale generale del gruppo o sulla conoscenza' dell'intenzione del gruppo di commettere le violazioni in questione. 4. Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino La Danimarca dichiara che l'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino si applica unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compresi l'articolo 191 a del codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti e l'articolo 284 del codice penale relativo alla ricettazione in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave. 5. Articolo 6, paragrafo 4 La Danimarca, la Finlandia e la Svezia dichiarano che i funzionari di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 possono rappresentare anche gli interessi della Norvegia e dell'Islanda e viceversa. Dal 1982 i cinque paesi nordici hanno tra loro un accordo secondo cui i funzionari di collegamento distaccati di uno dei paesi in questione rappresentano anche gli altri paesi nordici. L'accordo e' stato concluso allo scopo di rafforzare la lotta contro il traffico di droga limitando l'onere finanziario dei singoli paesi con il distacco di funzionari di collegamento. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia attribuiscono molta importanza al perdurare di un accordo che funziona bene. 6. Articolo 20, paragrafo 8 La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 20, alle seguenti condizioni: L'inseguimento transfrontaliero, effettuato dalle autorita' doganali di un altro Stato membro in mare o per via aerea, puo' continuare in territorio danese, compresi le acque territoriali danesi e lo spazio aereo al di sopra del territorio e delle acque territoriali della Danimarca, solo se le autorita' danesi competenti ne sono state preavvisate. 7. Articolo 21, paragrafo 5 La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 21, alle seguenti condizioni: Le operazioni di sorveglianza transfrontaliera possono essere effettuate senza previa autorizzazione, a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, solo se vi sono serie ragioni per ritenere che le persone sorvegliate siano implicate in una violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 che possa dar luogo a estradizione. 8. Articolo 25, paragrafo 2, lettera i) Gli Stati membri si impegnano a informarsi reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle misure adottate per assolvere gli impegni di cui alla lettera i). 9. Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 26 paragrafo 4 All'atto della firma della presente convenzione hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5: Irlanda secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a); la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b).
DICHIARAZIONE La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, si riservano il diritto di prevedere nel loro diritto nazionale che, nel caso in cui una questione concernente l'interpretazione della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale dovra' adire la Corte di giustizia. |
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