Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2008, n. 218
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarieta' sociale a decorrere dall'anno 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1133):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 21 ottobre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri
emigrazione), in sede referente, il 31 ottobre 2008, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e
14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e il 19 novembre
2008.
Relazione scritta annunciata il 19 novembre 2008 (atto
n. S. 1133-A) relatore sen. Cabras.
Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1931):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 20 novembre 2008, con
pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2008 ed
il 18 dicembre 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.
 
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in prosieguo denominate "la Comunita'",
da una parte, e LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,
dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan desiderano consolidare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Tagikistan, si contribuira' a salvaguardare pace e stabilita' nell'Asia centrale, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del presente accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' - contribuendovi - dal proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Tagikistan, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di incoraggiare il proseguimento del processo di riconciliazione interna avviato nella Repubblica di Tagikistan in seguito agli accordi di pace di Mosca, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo per favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Tagikistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee, VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Tagikistan, anche nel settore energetico e della gestione delle risorse idriche, ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e della Repubblica di Tagikistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a garantire, secondo le necessita', cooperazione socioeconomica e assistenza tecnica, anche per combattere la poverta', TENENDO PRESENTE che l'accordo puo' favorire il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Tagikistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe, nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi, CONSIDERATI l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'intenzione della Repubblica di Tagikistan di aderire all'OMC, accolta favorevolmente dalla Comunita', CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, della criminalita' internazionale organizzata e del traffico di stupefacenti, nonche' la lotta al terrorismo costituiscono obiettivi prioritari del presente accordo, DESIDEROSI di avviare una cooperazione in campo culturale e nel settore dell'istruzione e di migliorare gli scambi di informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - sostenere l'indipendenza e la sovranita' della Repubblica di Tagikistan, - sostenere le iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e le infrastrutture sociali e portare a termine il passaggio all'economia di mercato, - fornire un contesto appropriato al dialogo politico tra le Parti per consentire lo sviluppo di strette relazioni politiche, - promuovere il commercio e gli investimenti, in particolare nei settori energetico e idrico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti per favorire uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifico civile, tecnologica e culturale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per le loro future prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II
DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare e costante dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan, sostenere i mutamenti politici e socioeconomici in corso nel paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Tagikistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione; - impegnera' le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonche' a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: - l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; - la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 o, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari che rappresentano la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le riunioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

TITOLO III
SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 7 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

ARTICOLO 8 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

ARTICOLO 9 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

ARTICOLO 10 1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

ARTICOLO 11 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 12 1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 13 Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 14 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 15 Gli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono disciplinati da un accordo bilaterale distinto. Alla scadenza di quest'ultimo, i prodotti tessili vengono integrati nel presente accordo.

ARTICOLO 16 Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verra' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.

TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I
CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 17 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nel Tagikistan, tale paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente residenti e impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

ARTICOLO 18 Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

ARTICOLO 19 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 17 e 18.

CAPITOLO II
CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO
E L'ATTIVITA' DELLE SOCIETA'

ARTICOLO 20 1. La Comunita' e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle societa' tagike ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle controllate di societa' tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali di societa' tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 4. La Repubblica di Tagikistan concede, per lo stabilimento delle societa' comunitarie ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' oppure, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. 5. La Repubblica di Tagikistan concede alle controllate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' oppure, se migliore, alle societa' e alle filiali di societa' dei paesi terzi.

ARTICOLO 21 1. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attivita' intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra Parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle controllate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e gli scambi elettronici di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di comunicazioni elettroniche); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) l'organizzazione, a nome delle societa', dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 22 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' tagika" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Tagikistan. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o della Repubblica di Tagikistan viene considerata una societa' comunitaria o tagika se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan. b) Per "controllata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima. c) Per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso l'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o tagike di cui al punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o filiali nel Tagikistan o nella Comunita'. e) Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche. f) Per "attivita' economiche" si intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Tagikistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Tagikistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Tagikistan in conformita' delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 23 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte puo' adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato III.

ARTICOLO 24 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 25 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o tagika stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Tagikistan o della Comunita', ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio, rispettivamente della Repubblica di Tagikistan e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica di Tagikistan, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da tali societa' o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; - ispezionano e controllano l'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 26 1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle loro societa' piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 34: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 34. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 40, il Governo della Repubblica di Tagikistan informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nel Tagikistan di filiali e di controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Tagikistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Tagikistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e delle filiali di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Tagikistan piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle filiali gia' stabilite nella Repubblica di Tagikistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III
SERVIZI TRANSFRONTALIERI TRA
LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

ARTICOLO 27 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o tagike stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione del settore terziario delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 28 Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Tagikistan un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 29 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 3. Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi che battono bandiera dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

ARTICOLO 30 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

ARTICOLO 32 Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 31.

ARTICOLO 33 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' tagike e comunitarie.

ARTICOLO 34 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere piu' favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 35 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Tagikistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

ARTICOLO 36 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Tagikistan di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 37 Fatto salvo l'articolo 24, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan ad entrare o soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Tagikistan o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le controllate o filiali comunitarie di societa' tagike ad assumere o far assumere cittadini della Repubblica di Tagikistan sul territorio della Comunita'; - le controllate o filiali tagike di societa' comunitarie ad assumere o far assumere cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Tagikistan; - le societa' tagike o le controllate o filiali comunitarie di societa' tagike a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini tagiki che lavoreranno per conto di altre persone e sotto il controllo di queste; - le societa' comunitarie o le filiali o controllate tagike di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V
PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE

ARTICOLO 38 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e del Tagikistan ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta tagika a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Tagikistan e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Tagikistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Tagikistan nei confronti del FMI. La Repubblica di Tagikistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da perturbare il meno possibile l'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Tagikistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o del Tagikistan, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI
TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

ARTICOLO 39 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato IV, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Tagikistan aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo l dell'allegato IV di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Ove possibile, la Comunita' contribuira' all'attuazione di tale disposizione.

TITOLO V
COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 40 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Tagikistan si adoperera' per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione sui servizi bancari ed altri servizi fmanziari, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e comunicazioni elettroniche. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure mediante, ad esempio: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - la formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.

TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIOECONOMICA

ARTICOLO 41 1. La Comunita' e la Repubblica di Tagikistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia, nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan. La cooperazione rafforzera' i vincoli economici a vantaggio delle Parti. 2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione dei sistemi economici nella Repubblica di Tagikistan, in funzione delle esigenze di sostenibilita' e di uno sviluppo sociale armonioso; esse terranno conto altresi' delle considerazioni in materia di ambiente e di lotta contro la poverta'. 3. A tal fine, la cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare (compresa la sicurezza alimentare), gestione delle risorse idriche, energia (compresa l'energia idroelettrica) e sicurezza del settore nucleare civile, sanita' e lotta contro la poverta', trasporti, servizi postali, comunicazioni elettroniche, turismo, tutela ambientale, attivita' transfrontaliere e cooperazione regionale. 4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di promuovere il potenziale economico della Repubblica di Tagikistan e la cooperazione regionale. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' all'Asia centrale e della sua applicazione al Tagikistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. La Repubblica di Tagikistan puo' beneficiare altresi' di altri programmi comunitari conformemente ai regolamenti pertinenti adottati dal Consiglio.

ARTICOLO 42
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi Le Parti collaboreranno per garantire la conformita' del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunita' fornira' alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.

ARTICOLO 43
Cooperazione industriale 1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra gli operatori economici di entrambe le Parti, comprese le piccole e medie imprese; - la partecipazione comunitaria alle iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento della gestione; - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali e il loro adeguamento alle norme internazionali; - lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la riconversione dell'industria bellica; - la formazione del personale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 44
Promozione e tutela degli investimenti 1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - la conclusione, all'occorrenza, tra gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan di accordi volti ad evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia tagika; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

ARTICOLO 45
Commesse pubbliche Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 46
Cooperazione in materia di standard
e di valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di metrologia, standard e valutazione della conformita', nonche' per agevolare il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita', oltre a migliorare la qualita' dei prodotti tagiki. 2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica volti a: - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate in tali settori; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.

ARTICOLO 47
Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi; - la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 48
Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende: - scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche; - attivita' comuni di RST; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attivita' di RST. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 49. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgimento di queste attivita' di cooperazione, particolare attenzione e' rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 49
Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Tagikistan, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Tagikistan, anche per quanto riguarda la certificazione degli istituti d'insegnamento superiore e dei diplomi di istruzione superiore; la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione, nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione post lauream degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure; all'occorrenza, saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Tagikistan al programma TEMPUS della Comunita'.

ARTICOLO 50
Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione in questo settore si prefigge il conseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la lotta contro le malattie, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare, nonche' lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

ARTICOLO 51
Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro: - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - il miglioramento dell'approvvigionamento energetico, compresa la sicurezza delle forniture, secondo modalita' valide sotto il profilo economico e ambientale; - la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili. 3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 44 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

ARTICOLO 52
Ambiente e salute 1. Basandosi sulla Carta europea dell'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato sulla Carta dell'energia, in particolare l'articolo 19, e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione e' intesa a proteggere l'ambiente e a combattere qualsiasi forma di inquinamento mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico a livello locale, regionale e transfrontaliero; - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea successivamente alla sua firma; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita' e delle zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale successivamente alla sua firma. 3. La cooperazione comprende in particolare: - predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti globali e climatici nonche' il conseguimento di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale. 4. Le Parti si adoperano per sviluppare la cooperazione su questioni sanitarie, in particolare attraverso l'assistenza tecnica per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive e la tutela delle madri e dei bambini.

ARTICOLO 53
Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione e', tra l'altro, ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Tagikistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema piu' globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare gli investimenti necessari per attuarli. La cooperazione comprende: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario e aeroportuale; - l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e fluviali, nonche' gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, segnatamente quelli collegati al progetto TRACECA; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti; - la semplificazione delle procedure per qualsiasi forma di trasporto nella regione.

ARTICOLO 54
Comunicazioni elettroniche e servizi postali Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali; - definire i principi della politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di comunicazione elettronica; - definire una base normativa adeguata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e postali e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi di comunicazione elettronica e postali in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 55
Servizi finanziari e istituzioni fiscali 1. La cooperazione in materia di servizi finanziari e' volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo di un mercato dei titoli; - lo sviluppo dei servizi bancari, nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo della Repubblica di Tagikistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti collaborano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Tagikistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.

ARTICOLO 56
Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese Riconoscendo la capitale importanza della privatizzazione ai fmi di una ripresa economica sostenibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico, rivolgendo particolare attenzione al corretto svolgimento e alla trasparenza del processo di privatizzazione, allo scambio di informazioni e di esperienze e alla formazione adeguata in materia di politica degli investimenti. L'assistenza tecnica si concentra tra l'altro sui seguenti aspetti: - ulteriore sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo della Repubblica di Tagikistan, per contribuire alla definizione e alla gestione del processo di privatizzazione; - ulteriore sviluppo della strategia di privatizzazione del governo della Repubblica di Tagikistan, compreso il quadro legislativo, e dei meccanismi di attuazione; - iniziative di mercato intese a favorire l'uso delle terre e l'usufrutto; - ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione; - sviluppo dell'impresa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese; - sviluppo di fondi d'investimento. La cooperazione mira altresi' a promuovere gli investimenti comunitari nella Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 57
Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive organizzazioni regionali e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro fra l'altro di scambiare informazioni relative agli strumenti per incentivare lo sviluppo regionale.

ARTICOLO 58
Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare, fra l'altro, il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione comprende in particolare: - sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, con particolare attenzione settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca volta ad ampliare le conoscenze ed approfondire la comprensione dell'ambiente di lavoro, nonche' in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Tagikistan. Dette riforme mirano ad introdurre nella Repubblica di Tagikistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.

ARTICOLO 59
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione, che comprende azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali, compresa la preparazione di materiale promozionale; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

ARTICOLO 60
Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni, nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Tagikistan. 2. E' prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura adeguata per sostenere le PMI, promuovere i contatti e la cooperazione commerciale tra le PMI nella Repubblica di Tagikistan e in altri paesi, e formare le PMI affinche' acquisiscano le competenze necessarie per ottenere i fmanziamenti; - formazione in materia di marketing, contabilita' e controllo della qualita' dei prodotti.

ARTICOLO 61
Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'elaborazione di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a divulgare tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica di Tagikistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

ARTICOLO 62
Tutela dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

ARTICOLO 63
Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunita'. 2. La cooperazione comprende in particolare: - gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornira' all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare al Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 64
Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. A tal fine, la Comunita' fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 65
Economia Le Parti agevolano il processo di riforma socioeconomica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunita' fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica di Tagikistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how necessario per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia; - migliorare la capacita' della Repubblica di Tagikistan di elaborare modelli economici.

TITOLO VII
COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 66 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonche' alla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE. La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche', se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorita' nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

TITOLO VIII
COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI E
PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

ARTICOLO 67 Le Parti collaborano al fine di prevenire le attivita' illegali quali: - le attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione; - le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi; - le contraffazioni. La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori: - elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite; - creazione di centri d'informazione; - migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca; - elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

ARTICOLO 68
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 69
Lotta contro la droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunita' e dalle autorita' internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 70
Cooperazione in materia di immigrazione 1. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per consolidare tale cooperazione, esse organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonche' l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine dei migranti. 2. La cooperazione si basera' su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e verra' attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa affrontera' in particolare i seguenti aspetti: a) le cause di fondo delle migrazioni; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento"; c) le norme di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equita' di trattamento, le politiche di integrazione nella societa' per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; e) il rimpatrio e la promozione del loro ritorno volontario, in condizioni di rispetto della dignita' umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco; g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, nella consapevolezza del potenziale duplice uso di tali attrezzature. 3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine: - la Repubblica di Tagikistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'; - ogni Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Tagikistan, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita'. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Tagikistan forniranno ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine. Le Parti decidono di concludere, su richiesta e quanto prima, un accordo che disciplini gli obblighi specifici della Repubblica di Tagikistan e degli Stati membri della Comunita' europea in materia di riammissione. Tale accordo comportera' inoltre un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. A tal fine, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunita' europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 71
Lotta al terrorismo Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare: - nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; - con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale; - con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

TITOLO IX
COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 72 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri e potranno essere sviluppate altre attivita' di reciproco interesse.

TITOLO X
COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 73 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, 75 e 76, la Repubblica di Tagikistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica.

ARTICOLO 74 Detta assistenza finanziaria e' disciplinata dalle disposizioni del programma Tacis e del relativo regolamento del Consiglio. La Repubblica di Tagikistan puo' beneficiare altresi' di altri tipi di assistenza comunitaria in funzione delle esigenze del paese. Verra' rivolta particolare attenzione alla concentrazione dell'aiuto, al coordinamento degli strumenti di assistenza e al collegamento tra i vari tipi di aiuto comunitario, di riabilitazione e allo sviluppo. La lotta contro la poverta' sara' integrata nei programmi comunitari.

ARTICOLO 75 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan in funzione delle esigenze di quest'ultima, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 76 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 77 E' istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale, stabilendo la frequenza delle riunioni. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare altresi' opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.

ARTICOLO 78 1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 79 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Tagikistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Tagikistan. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare i suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 80 Il consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

ARTICOLO 81 Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.

ARTICOLO 82 E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce membri del Parlamento tagiko e del Parlamento europeo e consente scambi di opinioni tra di essi, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 83 1. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e tagiko. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento tagiko, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 84 Il comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 85 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Repubblica di Tagikistan; - convengono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.

ARTICOLO 86 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.

ARTICOLO 87 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra societa' o imprese tagike. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 88 1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 89 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94. Il Consiglio di cooperazione puo' stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

ARTICOLO 90 Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 91 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Tagikistan, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 92 Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 94 1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 95 Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 96 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 97 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 98 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

ARTICOLO 99 L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 100 Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Tagikistan e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

ARTICOLO 101 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica di Tagikistan, le Parti convengono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla
Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a
norma dell'articolo 7, paragrafo 3

Allegato II Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21,
paragrafo 2

Allegato III Servizi finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 3

Allegato IV Convenzioni sulla proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale di cui all'articolo 39

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale

ALLEGATO I
ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI
CONCESSI DALLA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN
AGLI STATI INDIPENDENTI
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 1. Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali. 2. Le merci trasportate in conformita' di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili. 3. Il certificato di conformita' per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformita', e' riconosciuto in tutti i paesi della CSI. 4. Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI. 5. Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.

ALLEGATO II
RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non controllate dalla Comunita' di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' e il loro uso sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine; e' esclusa tuttavia l'infrastruttura di radiodiffusione per la trasmissione di siffatte opere audiovisive. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non controllate dalla Comunita' che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non controllate dalla Comunita' devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

ALLEGATO III
SERVIZI FINANZIARI
DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3 Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita': A. Assicurazioni e servizi connessi 1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) i) sulla vita ii) generale. 2. Riassicurazione e retrocessione. 3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia. 4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni) 1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico. 2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali. 3. Leasing finanziario. 4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheque e le tratte bancarie. 5. Fideiussioni e impegni. 6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) valuta estera; c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio; d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.; e) titoli trasferibili; f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso. 7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi. 8. Intermediazione di credito. 9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari. 10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili. 11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attivita' elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale. 12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita': a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi; b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici; c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO IV
CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E
COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979); - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1
Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti defmizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2
Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorita'.

ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4
Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - attivita' che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; - merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; - persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; - mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5
Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per : - consegnare tutti i documenti - notificare tutte le decisioni provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7
Espletamento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorita' alle quali la domanda e' stata rivolta dall'autorita' interpellata in virtu' del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. 3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 4. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite. Tale impiego e' soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11
Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorita' richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 12
Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13
Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14
Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunita'. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo.

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari
(firma)

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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