Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2009 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 10 novembre 2008
Concessione ed erogazione agli abitanti di Capoterra dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita di beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15). (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 22 OTTOBRE 2008
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33711 del 31 ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, con la quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;
Considerato che e' compito specifico del Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta Ordinanza, l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza e tra queste assume assoluto rilievo e priorita' l'aiuto alle famiglie del comune di Capoterra direttamente colpite dall'alluvione, per consentire alle stesse il rapido rientro nelle unita' immobiliari danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Atteso che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 61/1 del 6 novembre 2008 (Legge regionale 29 ottobre 2008 n. 15. Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008. Individuazione dei comuni danneggiati contributi ai privati) ha previsto, tra l'altro, la concessione e l'erogazione di contributi ai privati per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15);
Considerato che per la concessione e l'erogazione dei predetti contributi la Giunta regionale ha stabilito regole fondate sull'autocertificazione dei danni, attraverso uno schema tipo di dichiarazione da sottoscriversi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445, e sulla determinazione forfetaria dell'importo da corrispondere alle famiglie, suddiviso in quattro fasce di rimborso, in relazione alla intensita' dell'effetto dell'alluvione sugli immobili;
Considerato che per gli abitanti del comune di Capoterra la Giunta regionale ha stabilito con la medesima deliberazione di ritenere validi i moduli sottoscritti sulla base di uno schema tipo predisposto dal Servizio protezione civile e antincendio della Regione prima della deliberazione stessa, affidando allo stesso Servizio il compito di provvedere immediatamente a classificare il contenuto dei predetti moduli secondo le fasce di rimborso previste dalla stessa deliberazione;
Ritenuto di dover provvedere, come previsto dal punto 3 della citata deliberazione n. 61/1 del 6 novembre 2008 della Giunta regionale («Il Presidente della Regione, in qualita' di Commissario delegato, provvede con propria ordinanza, sulla base degli elenchi dei beneficiari forniti dal Servizio protezione civile e antincendio a disporre la concessione e l'erogazione dei contributi con uno o piu' provvedimenti cumulativi per le famiglie colpite di ciascun comune») alla concessione alle famiglie del Comune di Capoterra dei contributi a fondo perduto per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15);
Visto l'elenco, predisposto dal Servizio protezione civile e antincendio della Regione, recante l'indicazione dei privati residenti nel comune di Capoterra, aventi titolo al contributo a fondo perduto per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15;
Considerato che gli aventi titolo sono stati suddivisi in 8 fasce di rimborso, 4 per la prima casa e 4 per la seconda casa, sulla base della classificazione del contenuto delle autocertificazioni dagli stessi sottoscritte operata dal Servizio protezione civile e antincendio.

Ordina:

Art. 1.
1. Per le motivazioni di cui in premessa e' approvata, al fine della concessione dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture (art. 1, comma 5, lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15), la classificazione delle domande presentate dai cittadini del comune di Capoterra nelle 8 fasce di rimborso forfetario - 4 per la prima casa e 4 per la seconda casa - operata dal Servizio protezione civile e antincendio della Regione ai sensi della deliberazione n. 61/1 del 6 novembre 2008 della Giunta regionale.
2. E' conseguentemente disposta la concessione e l'erogazione agli aventi titolo residenti nel comune di Capoterra, compresi nell'elenco dei beneficiari forniti dal Servizio protezione civile e antincendio (allegato 1), dei contributi per i danni subiti per il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispensabili e delle autovetture nell'importo per ciascuno di essi indicato nell'elenco stesso.
3. Al pagamento provvede il Direttore del Servizio protezione civile e antincendio della Regione, con propria determinazione cumulativa per tutti i beneficiari adottata successivamente e in pari data alla presente Ordinanza.
4. La Ragioneria generale della Regione provvede a sua volta entro le successive 24 ore all'emissione di un mandato di pagamento collettivo intestato alle famiglie residenti nel comune di Capoterra e reso disponibile presso l'istituto bancario della tesoreria regionale con sede nel comune stesso.
6. Il Servizio protezione civile e antincendio, avvalendosi del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e di altro personale tecnico della Regione, provvede ai necessari sopralluoghi preventivi per un campione pari almeno al 15% dei contributi al fine di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese in sede di domanda.
7. I beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio protezione civile e antincendio della Regione (via Biasi, 7 - 09031 Cagliari Tel. 070/6064864 Fax 070/6064865), entro 30 giorni dalla quietanza del contributo, apposita dichiarazione in merito alla sussistenza di eventuali rimborsi assicurativi per i beni mobili danneggiati o distrutti. In caso positivo il contributo coprira' l'importo eccedente il rimborso della compagnia di assicurazione sino all'importo del contributo concesso. L'eccedenza del contributo erogato dovra' essere in tal caso restituita alla Regione mediante versamento sul conto corrente della Tesoreria regionale IT/74/J03002/04810/000010951778.
8. Eventuali osservazioni in merito all'importo del contributo determinato con la presente Ordinanza dovranno pervenire al Servizio protezione civile e antincendio della Regione entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul sito Internet della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 10 novembre 2008
Il Commissario governativo: Soru
 
Allegato

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