Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 novembre 2008
Ulteriori disposizioni in materia di qualita' e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ad integrazione della delibera n. 131/06/CSP. (Deliberazione n. 244/08/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 novembre 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice») e, in particolare, l'art. 72 concernente la «qualita' del servizio», oltre agli articoli 70, 83, 98;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);
Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n.249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;
Vista la propria delibera n. 131/06/CSP del 12 luglio 2006, recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualita' e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 luglio 2006, n. 173;
Vista la norma ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 di ottobre 2005 concernente «User related QoS parameter definitions and measurements; Part 4: Internet access»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;
Considerato che ai sensi della delibera n. 131/06/CSP, art. 5, e' stato costituito un tavolo tecnico in data 7 novembre 2006 per poter effettuare i necessari approfondimenti al fine di:
definire i punti e le modalita' di misura degli indicatori relativi allo scenario della chiamata;
aggiornare la tabella delle prestazioni fornite con l'offerta di base;
dare risposta alle richieste avanzate dalle associazioni dei consumatori relativamente alla possibilita' per l'utente finale di verificare la banda minima a sua disposizione per il servizio di accesso a Internet;
Considerato che il tavolo tecnico suddetto ha pertanto sviluppato una proposta, in attuazione del medesimo art. 5, per:
integrare le modalita' di misurazione di alcuni tra gli indicatori di cui alla delibera n. 131/06/CSP, e specificamente, gli indicatori relativi agli allegati 6, 7, 8 e 9 (si tratta in sintesi degli indicatori dello scenario della chiamata relativi rispettivamente a «indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up», «velocita' di trasmissione dati»; «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» e «ritardo di trasmissione dati in una singola direzione») ed alle informazioni contenute nell'allegato 10;
individuare un soggetto indipendente cui affidare l'esecuzione delle misure;
definire le modalita' per eseguire misure certificate a uso dell'utente finale per controllare la banda minima ed individuare un software comune gratuito utilizzabile dagli abbonati e dagli utenti per verificare la qualita' del proprio accesso a Internet da postazione fissa;
Considerato che alle attivita' del tavolo tecnico hanno aderito e partecipato Associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del «Codice del consumo», e in particolare Adiconsum e Lega Consumatori, le societa' AIIP, Mix, BT Italia, Eutelia, Fastweb, Anti Digital Divide, Namex, Tele2, Telecom Italia, Teleunit, TILAB, Tiscali, Vodafone Omnitel, Voipex, Welcome Italia, Wind Telecomunicazioni, nonche' l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (nel seguito Istituto Superiore) dell'ex Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni ed hanno collaborato i professori Marco Listanti e Andrea Baiocchi del Dipartimento Infocom dell'Universita' di Roma «La Sapienza»;
Considerato che nell'ambito del suddetto tavolo e' stato costituito un sottogruppo, coordinato dall'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione dell'ex Ministero delle comunicazioni, e che tale sottogruppo, sulla base dello scenario di riferimento delineato in sede di tavolo tecnico, ha approfondito le modalita' di misura ed ha redatto un dettagliato rapporto finale;
Considerato che, anche sulla base del suddetto rapporto finale, il tavolo tecnico ha formulato le seguenti osservazioni e proposte:
a) il sistema di misura per gli indicatori di cui agli allegati 7, 8 e 9 (relativi rispettivamente a «velocita' di trasmissione dati»; «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» e «ritardo di trasmissione dati in una singola direzione») della delibera n. 131/06/CSP e' basato su un'architettura costituita da server e da client, in cui i primi, posizionati in punti significativi ai fini dell'interconnessione tra le reti, hanno la funzione di rispondere alle richieste di comunicazione avanzate dai sistemi client, dislocati sul territorio nazionale;
b) in ragione della descritta funzione dei server, i medesimi dovrebbero essere posizionati presso i NAP (Neutral Access Point) e, in particolare almeno inizialmente presso il NAMEX e il MIX, rispettivamente di Roma e Milano, mentre i sistemi client dovrebbero essere posizionati sul territorio al fine di misurare la qualita' nella specifica area in cui sono posizionati;
c) gli operatori hanno ritenuto necessario introdurre un «periodo iniziale di avvio dell'intero approccio proposto» (sistemi di misura e procedure connesse) avente durata non inferiore ad un anno e hanno concordato che tale periodo iniziale possa partire dopo non meno di 4 mesi dall'avvenuta entrata in vigore della delibera e dall'avvenuta certificazione, a cura dell'Istituto Superiore, che gli strumenti e la metodologia di misura siano conformi alla delibera e alla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-2110);
d) il sottogruppo ha proposto di suddividere il periodo iniziale di avvio da un punto di vista di localizzazione dei client in due fasi:
in una prima fase, della durata di 4 mesi, i client dovrebbero essere posizionati in poche sedi significative, ossia in 3 o 4 citta' scelte in regioni diverse di medie dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;
in una seconda fase, il numero di client dovrebbe progressivamente aumentare, al fine di assicurare, a regime, il perseguimento dell'obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione, e dell'obiettivo massimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna provincia;
e) dovrebbe essere introdotto un ulteriore indicatore di qualita' denominato «tasso di perdita dei pacchetti», che potrebbe in futuro sostituire l'indicatore «tasso di insuccesso nella trasmissione dati» a seguito dell'analisi dei risultati delle prime misure;
f) l'analisi svolta ha evidenziato che vi sono due modelli concettuali di misura, che si differenziano in base al fatto che il controllo sull'esecuzione delle misure risieda nei server ovvero nei client (il primo modello e' denominato sistema «server oriented»; il secondo sistema e' denominato «client oriented»);
g) la gestione del sistema «server oriented» ha come conseguenza diretta la pianificazione e l'effettuazione delle misure svolte con i sistemi client afferenti a tale sistema;
h) e' stato proposto di utilizzare un solo modello «server oriented» che puo' convivere con eventuali sistemi «client oriented»;
i) il server del sistema «client oriented» deve essere definito a seguito di procedimento condotto dall'Istituto Superiore, in cui gli operatori provvedono a definire le caratteristiche di funzionamento di tale server.
Ritenuto che tra i due sistemi risulta opportuno prevedere, come sistema obbligatorio di base, il «sistema server oriented», in quanto solo quest'ultimo consente: di ottimizzare l'uso delle risorse associate al lato server; di evitare quelle congestioni del server che possono, per contro, verificarsi nel sistema client oriented (in particolare, in assenza di una puntuale pianificazione delle misure); di ottenere, quindi, risultati piu' rappresentativi dell'effettiva prestazione della rete d'accesso, senza peraltro escludere la possibilita' per gli operatori di utilizzare sistemi client oriented successivamente alla loro certificazione;
Ritenuto pertanto che, in accoglimento delle proposte formulate dal tavolo tecnico, il modello di misura principale da adottare e' il sistema server oriented, e che tuttavia, in alternativa, il singolo operatore possa scegliere di utilizzare un sistema client oriented, solo dopo che sono stati effettuati i seguenti passi:
i) la definizione da parte degli operatori interessati di un server comune da utilizzare per i sistemi client oriented;
ii) l'effettiva disponibilita' presso i NAP di tale tipologia di server, che e' quindi gestito dal soggetto indipendente;
iii) la certificazione dei singoli sistemi client oriented, utilizzanti come server, quello comunemente definito, rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);
Ritenuto inoltre che, per gli operatori che utilizzano sistemi client oriented permangono gli stessi obblighi vigenti per coloro che utilizzano sistemi server oriented ed in particolare sono tenuti al rispetto delle tempistiche per lo svolgimento delle misure anche nel periodo iniziale;
Ritenuto di disciplinare il posizionamento dei server, dei client e l'organizzazione della effettuazione delle misure sulla base delle considerazioni e secondo i criteri che seguono: Posizionamento dei server.
I punti fisici in cui collocare i server del sistema di misura debbono essere tali da: 1) permettere il raggiungimento di un sufficiente livello di significativita', per l'utente, della misura; 2) permettere la misura della qualita' dell'accesso ad Internet; 3) garantire la neutralita' rispetto ai diversi operatori di accesso. Tali misure sono giustificate in ragione del fatto che i Neutral Access Point (NAP) rappresentano punti di interconnessione in cui confluisce un significativo traffico Internet; che le misure effettuate presso i NAP sono significative delle prestazioni realmente osservate dai clienti. In particolare, infatti, laddove gli operatori hanno individuato la necessita' di utilizzare interconnessioni dirette tra di loro tramite fasci di scambio dati dedicati e' presumibile che si abbiano prestazioni migliori di quelle raggiunte con la connessione tramite i NAP;
Si e' registrata la disponibilita' dei NAP NAMEX di Roma e MIX di Milano a permettere la collocazione di server di misura presso tali strutture, come risulta dai verbali delle riunioni rispettivamente del 19 dicembre 2006 e 14 febbraio 2007.
Infine, il posizionamento dei server di misura presso i NAP nazionali costituisce una prima soluzione con caratteristiche di economicita' e garanzia di comparabilita' dei risultati. Posizionamento dei client.
La scelta dei punti fisici in cui collocare i client del sistema di misura, nonche' la scelta del loro numero deve essere tale da contemperare le opposte esigenze di avere, da un lato, un'area corrispondente ad un singolo client di dimensioni non troppo grandi, in modo che le misure effettuate con un singolo client siano rappresentative delle prestazioni effettivamente percepite dalle utenze ricadenti nella specifica area geografica e, dall'altro, di far si' che l'area sottesa ad un singolo client non sia di dimensioni eccessivamente ridotte, cio' che rileva al fine di circoscrivere il numero di punti di misura necessari, con conseguente contenimento dei costi delle misure.
Al fine di mettere a punto il sistema di misurazione, e' ritenuto necessario prevedere un periodo iniziale di sviluppo del sistema di misurazione da suddividere in due fasi:
la prima fase, della durata di 4 mesi, nella quale le misure sono effettuate in 3 o 4 citta' scelte in regioni diverse di media dimensioni, quali Veneto, Toscana, Puglia, Sardegna;
la seconda fase, della durata di un anno, nella quale il numero di client dovrebbe progressivamente aumentare, assicurando, a regime, il perseguimento dell'obiettivo minimo di effettuare le misure in almeno un punto per ciascuna regione.
E' necessario altresi' verificare con lo svolgimento delle misure che le stesse siano corrispondenti alla qualita' effettivamente offerta nella zona di interesse, nonche' prevedere, qualora necessario ai fini della significativita' della misura, un maggior numero di punti di misura, in particolare laddove potrebbero essere presenti differenze significative all'interno della stessa zona, quali potrebbero ad esempio verificarsi nelle grandi citta'. Organizzazione delle misure. Distribuzione temporale.
La distribuzione temporale delle misure ha lo scopo di rappresentare correttamente le oscillazioni del traffico reale presente sulla rete di accesso di un operatore. In generale, le misure possono essere distribuite nella giornata secondo le seguenti modalita':
misure per fascia oraria (mattino, pomeriggio, sera, notte);
misure a cadenza oraria predefinita (es.: 2 cicli di prove di misura all'ora).
E' necessario prevedere un periodo iniziale, ulteriore rispetto alla fase di quattro mesi contemplata nel paragrafo precedente, nel corso del quale si provvede a determinare le modalita' di distribuzione delle misure nella giornata e, in particolare, a individuare sia le fasce di picco di traffico, sia le fasce orarie in cui si raggiungono le migliori prestazioni di qualita'; Periodo iniziale.
Per le misure di cui agli allegati da 2 a 5 del presente provvedimento si reputa congruo fissare in un anno la durata della seconda fase del periodo iniziale sia per la determinazione delle migliori modalita' di distribuzione delle misure nella giornata sia per la progressiva diffusione dei client sul territorio.
L'inizio della seconda fase del periodo iniziale coincide con la scadenza del termine di quattro mesi previsto per la prima fase del periodo iniziale nell'ambito del quale gli operatori effettuano il posizionamento dei client e le relative misure in almeno 4 citta' scelte in regioni diverse di medie dimensioni. Effettuazione delle misure.
Ai fini della garanzia del corretto svolgimento delle campagne di misurazione e della ottimizzazione delle risorse condivise si reputa necessaria la presenza di un soggetto indipendente dagli operatori che gestisca i server dei sistemi di misura e gestisca le attivita' di misurazione, tra cui quella di definizione dei tempi in cui effettuare le misure.
Nella relazione finale prodotta dal suddetto sottogruppo si riporta che l'Istituto Superiore e' in possesso di un sistema server oriented; che il sottogruppo unanimemente riconosce che e' necessaria la presenza di un organismo super partes il quale garantisca la supervisione del corretto svolgimento delle operazioni di misura; che questo ruolo e' svolto dall'Istituto Superiore. Inoltre, il sottogruppo e' favorevole affinche' l'Istituto Superiore assuma i distinti ruoli di seguito elencati, ferma restando la gestione dei risultati da parte degli operatori relativamente ai propri dati, nonche' a carico dei medesimi l'obbligo di fornire i resoconti all'Autorita' secondo quanto sancito dalla delibera n. 131/06/CSP dell'Autorita':
gestore dei due server di misura presso i NAP, uno dedicato ai sistemi di tipo «client oriented», l'altro dedicato ai sistemi di tipo «server oriented», con la necessaria specificazione che i sistemi di misura utilizzati sono precedentemente certificati;
gestore della programmazione temporale delle misure effettuate con i diversi sistemi certificati rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);
gestione dei server dedicati, cui tutti i dati disaggregati delle singole misurazioni dovranno pervenire allo scopo di permettere un controllo statistico al fine dell'ottimizzazione dei processi di misura;
ente certificatore: verifica che i sistemi di misura, gli strumenti e la metodologia di misura siano conformi a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10);
esecutore delle misure per gli operatori che si avvarranno del sistema di misura di tipo «server oriented» dell'Istituto Superiore;
fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita' del servizio ad uso dei singoli utenti finali che ne faranno richiesta.
La configurazione dei sistemi client per la verifica della qualita' del servizio di accesso a internet da postazione fissa per gli indicatori relativi agli allegati 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP e' riportata nella relazione finale del sottogruppo tecnico.
L'Autorita' ritiene che i ruoli di cui sopra, tra cui quello di pianificazione e di effettuazione delle misure svolte ai fini della determinazione dei risultati statistici nonche' il ruolo di fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita' del servizio ad uso dell'utente finale possono essere svolti dall'Istituto Superiore, in quanto soggetto istituzionale indipendente dagli operatori, idoneo a garantire la necessaria competenza e indipendenza per l'attivita' di gestione delle misure. L'Istituto Superiore ha, peraltro, comunicato la disponibilita' a svolgere le suddette funzioni di gestione e che gia' dispone di un sistema «server oriented». Ciononostante, l'Autorita' ai fini della definitiva attribuzione dei compiti di pianificazione e di effettuazione delle misure svolte ai fini della determinazione dei risultati statistici, nonche' del ruolo di fornitore e gestore di un sistema di misura della qualita' del servizio ad uso dall'utente finale all'Istituto Superiore o altro soggetto indipendente dagli operatori, ritiene sia comunque necessario l'avvio di specifiche procedure, per cui si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse.
Nelle more della conclusione del citato provvedimento, gli operatori interessati avviano le attivita' di definizione e predisposizione dei sistemi «client oriented» con il monitoraggio di tale attivita' da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.
E' necessario, infine, prevedere che gli operatori, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla fine dell'anno solare, forniscano al soggetto indipendente le informazioni necessarie al fine di gestire l'effettuazione delle misure da svolgere l'anno solare successivo. Si ritiene necessario altresi' che tali informazioni siano inviate anche all'Autorita' per le attivita' di competenza. Indicatore relativo all'indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up.
Relativamente all'indicatore di indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up, di cui all'allegato 6 della delibera n. 131/06/CSP, il tavolo non ha raggiunto un unanime avviso e, in particolare, sono emerse le seguenti posizioni:
al fine di ridurre al minimo gli impatti tecnico-economici, alcuni operatori chiedono che l'indicatore di indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up sia reso opzionale e, comunque, soggetto a modalita' di misura di tipo qualitativo;
per quanto riguarda le eventuali modalita' di misura, alcuni operatori ritengono che l'indicatore in parola, definito come «rapporto tra il tempo in cui nessun modem e' disponibile ad accettare chiamate in dial-up rispetto al periodo di osservazione», non risulta essere di calcolo immediato e presenta significative complessita'; ragion per cui essi suggeriscono di utilizzare la seguente definizione alternativa: «il rapporto tra le chiamate destinate a numerazioni in decade 7 non andate a buon fine ed il numero di chiamate totali destinate a tali numerazioni», prevedendo, eventualmente, che l'operatore possa scegliere liberamente quale delle due definizioni applicare per effettuare le misure. Infine, tali operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole offerte a consumo;
al contrario, altri operatori ritengono che la misura debba essere limitata alle sole offerte di servizio di accesso in abbonamento e che cio' trovi fondamento in tutto quanto analogamente suggerito dal tavolo per le misure relative alla larga banda; che la misura debba essere unica, altrimenti non si potrebbero confrontare i risultati ottenuti dagli operatori che hanno adottato definizioni diverse tra di loro, evidenziandosi altresi' che la misura basata sulla proposta di definizione alternativa non e' realizzabile dagli operatori che usufruiscono dei servizi di raccolta di Telecom Italia;
dal tavolo e' emerso che per la misura quale definita dall'Autorita' nella delibera n. 131/06/CSP, il tempo in cui nessun modem e' disponibile puo' essere misurato stabilendo o un prefissato tempo di polling o analizzando il file di log al RAS (Remote Access Server), tenendo conto dei modem effettivamente utilizzabili dagli utenti;
nel tavolo, inoltre, e' stato evidenziato che, nel caso di utilizzo della tecnica di polling, l'intervallo di tempo utilizzato ha influenza sulla precisione del risultato, ed e' quindi opportuno specificare tale intervallo onde consentire la confrontabilita' dei risultati ottenuti dai diversi operatori;
inoltre, tutti gli operatori richiedono di limitare la misura alle aree di digital divide, ovvero alle aree in cui non e' offerto un servizio di accesso a larga banda in ADSL;
infine, Adiconsum ha evidenziato l'importanza di tale indicatore per la clientela, e ha concordato sulla proposta di misurare la qualita' limitatamente alle offerte in abbonamento e nelle zone in cui non sia offerto il servizio ADSL, ricordando che esistono ampie zone del territorio italiano in cui tale tecnologia e' assente.
Al riguardo l'Autorita' ritiene di dover confermare la definizione di indisponibilita' del servizio di accesso in dial-up fornito con la delibera n. 131/06/CSP, al fine di consentire a tutti gli operatori di effettuare anche autonomamente le misure; di limitare la misura ai servizi offerti nelle zone in cui non siano presenti offerte ADSL e di prevedere report separati per le offerte in abbonamento e per le offerte a consumo. L'Autorita' reputa, inoltre che la misura debba essere effettuata prioritariamente analizzando il file di log dei RAS (Remote Access Server), tenendo in debita considerazione i modem che siano effettivamente utilizzabili dalla clientela, e, nel caso di impossibilita' tecnica, effettuando un polling ogni minuto e utilizzando un numero minimo di campioni tale da garantire un valore di accuratezza relativa (rapporto tra intervallo di confidenza e media) non superiore al 10%, con un intervallo di confidenza del 95%. Si reputa, infine, necessario effettuare le misure sia come valore medio nelle 24 ore sia nell'ora di punta della giornata. Trasparenza dell'informazione.
L'Autorita' conferma quanto previsto dalla delibera n. 131/06/CSP, art. 5, comma 3. In particolare, si ritiene che per ciascuna offerta debba rendere noti gli indicatori specifici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), come modificati dal presente provvedimento.
L'Autorita' ritiene, altresi', che ai fini della completa e trasparente informazione all'utenza riguardo al servizio offerto nelle informazioni e nella pubblicita' con qualunque mezzo diffuse, debba essere fornita la corretta indicazione della velocita' di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui all'allegato 2, quale risultante dall'ultimo rapporto semestrale pubblicato relativo alla media per offerta, oltre che le indicazioni di dove reperire maggiori informazioni a riguardo.
A tal riguardo, sino alla pubblicazione del primo rapporto semestrale che include la predetta banda minima misurata, si ritiene che debba essere pubblicata la banda minima che l'operatore si pone come obiettivo annuale ai sensi delle disposizioni vigenti (delibere n. 179/03/CSP, n. 136/06/CSP oltre alla presente delibera).
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) «direttiva 131/06/CSP»: la direttiva di cui alla delibera 131/06/CSP in materia di qualita' e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) «operatore»: un'impresa, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione o una risorsa correlata, che fornisce il servizio di accesso ad Internet da postazione fissa;
c) «offerta di base»: offerta caratterizzata da specifici valori di banda in upload e download non corredata da eventuali opzioni;
d) «offerte in abbonamento»: offerta per un determinato servizio che prevede il pagamento di un canone per un prefissato periodo temporale;
e) «NAP: Neutral Acces Point», punti neutrali di interconnessione. E' l'infrastruttura fisica neutrale attraverso la quale i vari ISP si scambiano, fra loro, traffico Internet;
f) «localizzazione dei punti di misura»: la localizzazione, all'interno della rete di accesso gestita da un determinato operatore, dei punti fisici in cui devono essere collocati i client del sistema di misura;
g) «profilo»: configurazione del servizio offerto caratterizzata da specifici valori di banda in download e in upload eventualmente corredata da specifiche opzioni; ad esempio offerta con 2 Mbit/s in download e 256 kbit/in upload senza banda garantita;
h) «client»: sistema che esegue le misure di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 e che puo' essere sotto il controllo del server di misura;
i) «server di misura»: server che permettono l'esecuzione delle misure rispondendo alle richieste di comunicazione dei client secondo quanto stabilito negli allegati 2, 3, 4 e 5 e che puo' gestire le attivita' svolte dai client;
j) «periodo iniziale»: periodo, suddiviso in due fasi, in cui si effettuano (prima fase) le misure utilizzando un limitato numero di client per operatore e (seconda fase) la progressiva diffusione dei client sul territorio nazionale e l'affinamento dei sistemi di misura, secondo quanto sancito dalla presente delibera;
k) «soggetto indipendente»: soggetto indipendente dagli operatori di comunicazioni elettroniche che su incarico dell'Autorita' gestisce l'effettuazione delle misure e fornisce il servizio di valutazione della qualita' dell'accesso a Internet da postazione fissa agli utenti finali che ne facciano richiesta.
2. Si applicano, altresi', le definizioni di cui alla direttiva 131/06/CSP.
 
Art. 2.

Oggetto

1. Con riferimento alla qualita' dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa per gli utenti finali, la presente delibera:
a) abroga gli allegati 6, 7, 8 e 9 della direttiva 131/06/CSP sostituendoli con gli allegati da 1 a 5 al presente provvedimento, cosi' come precisato all'art. 3, comma 1;
b) abroga l'allegato 10 alla Direttiva 131/06/CSP, sostituendolo con l'allegato 6 al presente provvedimento.
2. La presente delibera definisce altresi' le modalita' di esecuzione delle misure a uso dell'utente finale per verificare la qualita' offerta utilizzando gli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5 della presente delibera.
 
Art. 3.

Indicatori di qualita'

1. Gli indicatori di qualita' e le modalita' di effettuazione delle misure ai fini della determinazione dei valori statistici di cui agli allegati 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 131/06/CSP sono sostituiti rispettivamente dagli indicatori riportati negli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente delibera. E' altresi' aggiunto il nuovo indicatore di cui all'allegato 5 alla presente delibera.
2. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, sono oggetto di misura almeno due profili con banda nominale superiore a 128Kbit/s. Le denominazioni delle offerte individuate e le relative bande nominali in download e upload sono comunicate dall'operatore al soggetto indipendente e all'Autorita', in prima applicazione, entro il mese di novembre di ogni anno e sono quelle corrispondenti alle offerte piu' diffuse, ossia quelle maggiormente commercializzate in abbonamento nei 12 mesi precedenti la comunicazione,fino al mese di ottobre incluso.
3. Ai fini del computo della diffusione delle offerte di cui al comma 2, debbono essere considerate tutte le tecnologie trasmissive effettivamente adottate per la realizzazione del servizio nonche' tutte le modalita' di erogazione del servizio stesso, incluse quelle che prevedono l'utilizzo di risorse di rete di proprieta' dell'operatore e quelle che richiedono il ricorso a servizi di rete di altri operatori.
4. Con riferimento agli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5 il client e' configurato, per ciascun profilo, nelle medesime modalita' con le quali, per default, viene offerto il servizio di accesso ad Internet al cliente. In assenza di un default si considera la configurazione piu' utilizzata per lo specifico profilo. A tale scopo, l'operatore dichiara nella comunicazione di cui al comma 2 la configurazione adottata per ciascun profilo e, in particolare, nel caso di uso della tecnologia ADSL, se la trasmissione avviene in Fast Path o Interleaved Path.
 
Art. 4.

Pianificazione delle misure

1. La pianificazione delle misure effettuate di concerto con gli operatori, necessarie ai fini della valutazione degli indicatori di cui agli allegati da 2 a 5, e' svolta dal soggetto indipendente individuato a seguito di quanto disposto dal successivo art. 9.
2. Il soggetto indipendente pianifica le misure in modo tale che vengano rispettati i vincoli prestazionali dei server di misura, di cui all'art. 6, comma 4, inoltre effettua un monitoraggio sull'uso effettivo dei server, in termini di capacita' elaborativa e di banda aggregata gestita dai medesimi server e, qualora necessario, provvede a indicare agli operatori le misure che debbano essere ripetute nei casi in cui tali vincoli non siano stati rispettati.
3. I costi sostenuti dal soggetto indipendente per la pianificazione delle misure di cui al presente articolo sono ripartiti tra tutti gli operatori, indipendentemente dal sistema di misura utilizzato, «client» o «server oriented», sulla base del carico prodotto da ciascun operatore e nel rispetto dei criteri che sono stabiliti dall'Autorita' con successiva determinazione.
 
Art. 5.

Certificazione ed esecuzione delle misure

1. Il soggetto indipendente esegue, con modalita' efficiente, le misure per gli operatori che si avvalgono del sistema di misura di tipo «server oriented» predisposto dal soggetto indipendente medesimo.
2. Gli strumenti e la metodologia di misura utilizzati nei sistemi di misura «server oriented» devono essere dotati di opportuna certificazione di conformita' rispetto a quanto specificato nel presente provvedimento, basato sulla normativa ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-21-10).
3. Il soggetto indipendente fornisce, sotto propria responsabilita', i server per l'architettura «Server Oriented». A seguito dell'eventuale richiesta degli operatori di poter utilizzare un'architettura «Client Oriented», il soggetto indipendente si fa carico della gestione dei server necessari in tale architettura, solo dopo la definizione, di concerto con gli operatori interessati, delle relative specifiche software, e previa certificazione dei sistemi utilizzanti l'architettura «Client Oriented», ai sensi del precedente comma 2.
4. I costi sostenuti per la certificazione del sistema di misura «server oriented» e l'effettuazione delle misure di cui al presente articolo sono ripartiti tra gli operatori che utilizzano il sistema di misura di tipo «server oriented» sulla base del carico prodotto da ciascun operatore, tenendo in considerazione quanto gia' dovuto dagli operatori ai sensi dell'art. 4, comma 3 e secondo i criteri che sono stabiliti dall'Autorita' con successiva determinazione.
5. I costi di certificazione dei sistemi «client oriented» di cui al presente articolo sono sostenuti dagli operatori richiedenti.
 
Art. 6.

Modalita' di esecuzione delle misure

1. Il soggetto indipendente definisce i calendari per l'effettuazione delle misure in modo da garantire la massima confrontabilita' fra le stesse, prevedendo analoghi tipi di misure negli stessi periodi, inibendo, ove del caso, l'accesso ai server al di fuori dei periodi di effettuazione delle misure dedicati ai singoli operatori.
2. Il numero di misure da effettuare e' determinato sulla base di quanto previsto dalla guida ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 con un'accuratezza minima della misura del 4%.
3. Fermo restando quanto sancito dall'art. 3, della direttiva 131/06/CSP, in tema di pubblicazione dei resoconti semestrali ed annuali, gli operatori comunicano al soggetto indipendente i risultati, privi di elaborazioni, delle misure effettuate, secondo modalita' di trasmissione, formati e interfacce definite dal soggetto indipendente. Tali dati sono trattati ed elaborati al solo scopo di migliorare le modalita' di esecuzione delle misure dal soggetto indipendente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. I server del sistema di misura sono posizionabili presso i NAP sulla base di accordi. In prima applicazione i server sono posizionati presso il Namex di Roma e il MIX di Milano.
 
Art. 7.

Prestazioni fornite con le offerte di base

1. Al fine di consentire agli utenti un agevole confronto qualitativo tra le offerte presenti sul mercato, gli operatori pubblicano nel proprio sito web le caratteristiche delle prestazioni fornite nell'ambito di ciascuna offerta di base, riportando almeno le informazioni di cui all'allegato 6 secondo il modello ivi contenuto, nonche' le informazioni di cui al successivo comma 3. L'informativa, per ciascuna voce e per eventuali ulteriori caratteristiche limitanti, reca note esplicative delle eventuali limitazioni e delle relative conseguenze sull'accessibilita' e/o sulla fruibilita' dei servizi disponibili tramite Internet.
2. Gli operatori forniscono, con particolare evidenza, nel contratto relativo alla fornitura dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa:
a. una comunicazione di dove reperire le informazioni riguardanti gli obiettivi e i risultati della qualita' di servizio relativa agli indicatori di cui alla delibera n. 131/06/CIR e a quelli del presente provvedimento, oltre che dell'informativa di cui al comma precedente;
b. una comunicazione relativa alle caratteristiche peculiari dell'offerta relativamente alla qualita' del servizio di accesso includendo almeno le informazioni relative alle misure di cui al successivo art. 8, comma 6, anche rinviando ad apposita informativa, da rendere comunque disponibile al cliente prima della conclusione del contratto;
c. la tecnologia utilizzata all'accesso (ad es. Dial-up POTS, Dial-up ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, fibra ottica, Wireless, quali 2G/3G, WiFi, satellitare) e le caratteristiche minime che il sistema di accesso dell'utente deve possedere al fine della integrale e corretta esecuzione del contratto di accesso a Internet.
3. Il fornitore di servizi di accesso ad Internet, per le offerte da postazione fissa in abbonamento con banda nominale superiore a 128Kbit/s, assicura, nella pubblicita' e nei messaggi informativi, con qualunque mezzo diffusi, la corretta indicazione della velocita' di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading di cui all'allegato 2, oltre che le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni a riguardo.
4. Il valore della banda minima in downloading, di cui al comma precedente, e' pari alla media per singola offerta, come riportato nell'ultimo rapporto semestrale pubblicato. In prima applicazione, ovvero in assenza di misure pubblicate per la specifica offerta e' indicato il valore obiettivo di tale misura previsto dalle disposizioni vigenti.
 
Art. 8.

Verifica della qualita' di servizio resa ad uso
dell'utente finale

1. Il soggetto indipendente fornisce il servizio di verifica della qualita' del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale.
2. A fini della fornitura del servizio di cui al comma 1, il soggetto indipendente utilizza le misure definite per gli indicatori riportati negli allegati 2, 3, 4 e 5.
3. Il soggetto indipendente stabilisce criteri di accessibilita' al servizio di cui al comma 1, nonche' le modalita' e le eventuali avvertenze per la fruizione del servizio stesso da parte dell'utente finale.
4. Il servizio di cui al comma 1 e' gratuito per l'utente finale. I costi per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 sono remunerati dagli operatori in proporzione all'effettive richieste provenienti dai rispettivi utenti secondo quanto stabilito in dettaglio dall'Autorita' con successiva determinazione.
5. Gli operatori e il soggetto indipendente pubblicizzano nei rispettivi siti web la disponibilita' del servizio di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione di quanto sancito dall'art. 5, comma 4, dell'Allegato A alla delibera n. 131/06/CSP, le imprese rendono disponibili in fase contrattuale e pubblicano i valori degli indicatori specifici per ciascuna offerta, derivati e misurati con le modalita' stabilite per gli omonimi indicatori generali di cui agli allegati da 2 a 5, e specificatamente per le misure:
a. velocita' di trasmissione dati (banda minima di uploading e di downloading);
b. velocita' di trasmissione dati (banda massima di uploading e di downloading);
c. tasso di insuccesso nella trasmissione dati di uploading e di downloading;
d. ritardo di trasmissione dati in una singola direzione (valore medio);
e. tasso di perdita dei pacchetti.
Le imprese si impegnano contrattualmente con il cliente a rispettare tali valori. Qualora il cliente riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli di cui sopra puo' presentare un reclamo circostanziato all'operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualita' del servizio entro trenta giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facolta' di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata. Per le misure di cui al presente comma, il cliente usufruisce del servizio di cui al comma 1.
 
Art. 9.

Individuazione del soggetto indipendente

1. Il soggetto indipendente deve possedere i seguenti requisiti: i) avere una competenza pregressa di almeno 5 anni nell'effettuazione delle tipologie di misure di cui al presente provvedimento, ii) non essere un operatore di comunicazioni elettroniche, iii) operare in maniera indipendente rispetto agli operatori di comunicazioni elettroniche, iv) avere una ampia esperienza nei rapporti con il pubblico e con gli operatori del settore per la definizione dei sistemi di misura e per il loro uso e v) disporre degli strumenti che gli consentano di svolgere tutti i compiti previsti dal presente provvedimento rispettando le tempistiche previste dallo stesso.
2. Ai fini della sussistenza del requisito dell'indipendenza di cui al comma 1, lettera iii), il soggetto indipendente non deve essere in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonche' dell'art. 43, comma 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con gli operatori di comunicazioni elettroniche.
3. Ai fini dell'individuazione del soggetto indipendente, l'invito per la manifestazione d'interesse da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, viene pubblicato con avviso sul sito web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nella manifestazione di interesse, va specificata l'eventuale partecipazione di soggetti terzi e i loro rispettivi ruoli. Comunque, tali soggetti devono possedere i requisiti di cui ai precedenti comma 1, punti ii) e iii) e comma 2.
4. L'Autorita', a seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, avviera' le opportune procedure per la designazione del soggetto indipendente.
5. Il soggetto indipendente opera sotto il coordinamento dell'Autorita' - Direzione tutela dei consumatori.
 
Art. 10.

Sanzioni

1. Il mancato rispetto da parte degli operatori dell'obbligo di comunicare all'Autorita' o al soggetto indipendente i dati di cui al presente provvedimento determina l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 98, commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 259/2003.
2. Il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione previsti dall'art. 7 del presente provvedimento determina l'irrogazione della sanzione contemplata dall'art. 98, comma 16 del decreto legislativo n. 259/2003.
3. Per ogni altra ipotesi di violazione delle disposizioni della presente direttiva l'Autorita' irroga le sanzioni previste dall'art. 98 del decreto legislativo n. 259/2003, dall'art. 1 della legge n. 249/1997, dall'art. 2, comma 20 della legge n. 481/1995.
 
Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 4 mesi dalla designazione del soggetto indipendente da parte dell'Autorita', gli operatori avviano le misure di cui all'allegato 1 e posizionano i client in almeno 4 citta' scelte in regioni diverse di medie dimensioni ed effettuano le misure di cui agli allegati da 2 a 5, dando inizio al periodo iniziale. La prima fase di tale periodo ha una durata di 4 mesi. La seconda fase ha la durata di un anno.
2. Nel periodo iniziale, il soggetto indipendente, per esigenze operative e previo consenso dell'Autorita', puo' modificare il valore del parametro di accuratezza di cui all'art. 6, comma 2, anche in dipendenza del profilo in esame ed eventualmente puo' limitare il numero di misure ad un valore prefissato.
3. Il servizio di cui all'art. 8, comma 1, e' reso disponibile dal soggetto indipendente entro un anno dalla sua designazione.
4. Gli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), dell'allegato A alla delibera n. 131/06/CSP sono estesi agli indicatori di cui agli allegati da 1 a 5 della presente delibera.
5. Entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli operatori interessati avviano le attivita' di definizione e predisposizione dei sistemi «client oriented» con il monitoraggio di tale attivita' da parte della Direzione Tutela dei Consumatori.
6. Il presente provvedimento e' trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
7. Il presente provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 12 novembre 2008
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Innocenzi Botti - Lauria
 
Allegati

----> Vedere da pag. 28 a pag. 35 <----
 
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